Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23414/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE LCA, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 13789/2019 depositata il 19/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto n.2471/2023 del 19/10/2023 ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ex art.98 l.f. proposta da NOME COGNOME nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi: RAGIONE_SOCIALE).
L’opposizione ha per oggetto l’ammissione allo stato passivo, con privilegio ex art.2751 bis num.1 cod. civ., del credito vantato a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto conseguente allo svolgimento -sin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione- delle mansioni di «autista soccorritore» (area professionale B, posizione B1 del RAGIONE_SOCIALE non dirigente degli RAGIONE_SOCIALE), superiori rispetto a quelle di inquadramento formale (area professionale A, posizione A2 del medesimo CCNL).
Il Tribunale: a) ha ritenuto non contestate le mansioni effettivamente svolte dall’opponente; b) ha esaminato le declaratorie delle aree A e B del CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE 2006-2009; c) ha ritenuto che i due profili sono distinti sia in quanto solo gli appartenRAGIONE_SOCIALE all’area B sono chiamati a rispondere dei risultati e si muovono nel contesto di direttive di massima, sia in quanto l’area B richiede il necessario possesso di competenze tecniche specifiche e certificate; d) ha concluso che l’operatore tecnico, anche quando impiegato con mansioni di
autista soccorritore, svolge semplici attività di supporto RAGIONE_SOCIALE ai processi dell’ente.
Il Tribunale ha poi richiamato il precedente di Cass. Sez. Lav. 05/08/2019, n. 20.915, ritenendo che l’art.12 della contrattazione collettiva integrativa non avesse disposto la ricollocazione di una figura professionale già rientrante nell’area A in quella dell’area B, bensì la definizione di un nuovo profilo di autista soccorritore, non limitato allo svolgimento di compiti di supporto tecnicoamministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi (senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche), ma inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, al punto da svolgerne le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Sulla base di questa premessa, il Tribunale ha ritenuto che l’inquadramento nell’area B presupponga lo svolgimento di mansioni caratterizzate da una maggiore quota di professionalità e da livelli più elevati di responsabilità, tali non essendo quelle del RAGIONE_SOCIALE inquadrato nel profilo professionale tecnico di cui all’area A.
Per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma ricorre NOME COGNOME, con ricorso affidato ad un unico motivo. La liquidatela RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 10 del CCNL – quadriennio normativo 20022005 sottoscritto il 09 ottobre 2003, all’art. 13 del CCNL –
quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16 febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006-2009 – sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art. 12 del Contratto RAGIONE_SOCIALE del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 – sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998, all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
2. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha individuato le norme contrattuali vigRAGIONE_SOCIALE ratione temporis all’atto della sua assunzione (11/07/2023), secondo il principio «iura novit curia», norme contrattuali non menzionate né esaminate in motivazione. Per l’effetto deduce che il Tribunale non ha effettuato alcun raffronto comparativo tra le declaratorie contrattuali proprie delle due figure professionali di Area A e B, relative ai citati contratti collettivi nazionali in vigore all’atto dell’assunzione del ricorrente; e che tale omissione rende di per sé viziata la pronuncia impugnata, in quanto il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori può essere legittimamente negato solo dopo aver proceduto al raffronto con esito negativo. Sostiene, a questo proposito che al rapporto di lavoro dedotto in giudizio fossero applicabili due diverse discipline collettive, succedutesi nel tempo: la prima, costituita dal CCNL per il quadriennio normativo 20022005 (che all’art.10 richiama il precedente CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001); la seconda, costituita dal CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009, oltre che dal CCNI 2006-2009. Deduce che il tribunale si è limitato a compiere l’operazione di sussunzione su base trifasica con riferimento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva per il quadriennio normativo 2006-2009, senza svolgere alcun raffronto analitico e tipico con le declaratorie contrattuali
vigRAGIONE_SOCIALE tra l’assunzione e l’entrata in vigore del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009.
Il ricorrente lamenta anche l’errata interpretazione delle disposizioni del CCNL 2006-2009 – sottoscritto il 01/10/2007perché il Tribunale non ha evidenziato i tratti differenziali tra le figure rilevanti di Area A e Area B e dunque ha errato nell’effettuare la sussunzione su base trifasica. Deduce infine che il Tribunale ha errato nel ritenere la nullità dell’art.12 CCNI 2006 -2009, sottoscritto il 18/02/2009, per violazione dell’art.40 d.lgs. n.165 del 2001.
4. Il motivo è fondato.
Nella materia controversa si intende dare continuità al più recente orientamento di questa Corte, nei termini di seguito riportati, ed in particolare ai principi di diritto di Cass. Sez. Lav. 31/01/2024, n.7759, id. 06/06/2024, n.15855, id. 17/06/2024, n.16766. Si richiama in questa sede la motivazione di Cass. 15855/2024, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non essendo stati prospettati argomRAGIONE_SOCIALE nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso: «In via preliminare, va precisato che ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza da considerare leading case in materia Cass. n. 37331/2022, pronunziata in fattispecie complessivamente sovrapponibile RAGIONE_SOCIALE presente, cui sono seguite numerose conformi fra le quali esemplificativamente si possono ricordare Cass. n. 36480/2023, Cass. n. 36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024, Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n. 1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n. 1234/2024, Cass. n. 1235/2024, oltre che Cass. n. 7759/2024 cui
fa rinvio anche il AVV_NOTAIO generale nelle proprie conclusioni. (….) Va precisato che l’adesione al sopraindicato orientamento in alcun modo implica disattendere, come di qui a breve verrà chiarito, quanto affermato in Cass. n. 20915/2019 e nelle successive conformi. Infatti, tali pronunzie hanno esaminato la questione connessa, ma differente, riguardante il profilo dell’inquadramento in una determinata area in conseguenza dell’introduzione dell’art. 12 del c.c.n.i. del 2009 (cfr. infra) senza avere ad oggetto eventuali differenze retributive (vedi p. 15, secondo cpv della sentenza n. 20915/2019 cit.). 1.2. Nella presente controversia, invece, la domanda di insinuazione al passivo, per il pagamento di differenze retributive proposta dal lavoratore, secondo quanto emerge dal decreto impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, è stata formulata – come anticipato sulla base dell’allegato svolgimento, in fatto, di mansioni superiori. 1.2.1. Risulta quindi evidente la diversità delle domande e delle questioni esaminate da Cass. n. 20915/2019 innanzi ricordata (come in essa precisate) rispetto a quella oggetto del presente giudizio. 1.2.2. In particolare, in Cass. n. 20915/2019 la questione da valutare ad opera della Corte era quella relativa al preteso diritto all’inquadramento del lavoratore, anziché in area A, in area B, posizione B 1, sulla base del c.c.n.l. 2006/2009 e del conseguente c.c.n.i con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive. Ebbene Cass. n. 20915/2019 ha sul punto affermato che in tema di classificazione e progressione del RAGIONE_SOCIALE nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. della RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile ratione temporis), nella parte in cui descrive i profili professionali sociosanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall’art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE
1998 -2001, detta norma non configura una ricollocazione del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali, da valere per le assunzioni e gli inquadramRAGIONE_SOCIALE successivi all’entrata in vigore del nuovo c.c.n.i., con conseguente insussistenza del diritto al preteso inquadramento in area B. Con detta pronunzia, insomma, è stato escluso che la contrattazione integrativa abbia operato la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra e negato il diritto al reinquadramento ivi preteso. Nella specie, il sopraindicato insegnamento del giudice di legittimità, pur richiamato dal giudice di merito, non viene invece qui in considerazione perché non rileva rispetto RAGIONE_SOCIALE diversa questione qui da esaminare che attiene RAGIONE_SOCIALE verifica di quali mansioni in concreto il lavoratore abbia svolto fin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione, con conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori. 1.3. Tanto premesso, il ricorso è fondato, nei limiti segnati dRAGIONE_SOCIALE presente motivazione, in relazione RAGIONE_SOCIALE denunziata erroneità della decisione, avuto riguardo al rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, proposta sul presupposto dello svolgimento – in concreto – di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. 1.3.1. Si è già detto che la questione qui all’esame è stata oggetto di scrutinio, per la prima volta, in Cass. n. 37331/2022 (e nelle successive conformi innanzi richiamate), nella cui motivazione si è osservato che ‘in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dRAGIONE_SOCIALE verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte; – nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava
svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; – ciò, secondo quanto emerge dai documRAGIONE_SOCIALE depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998/2001;- analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione; – il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento RAGIONE_SOCIALE maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; – ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico valutativa richiesta dRAGIONE_SOCIALE pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta; proprio l’avere questa SRAGIONE_SOCIALE. ritenuto il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B (C. 20915/2019) avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il
periodo precedente coperto da altra contrattazione’. 1.3.2. Tutto quanto innanzi detto vale anche per la fattispecie qui all’attenzione, ivi compresa, stante l’assunzione del ricorrente in data 21.07.2003, la necessità di effettuare il ricordato giudizio trifasico avuto riguardo RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva ratio temporis vigente, come sopra richiamata: nello specifico dovendo aversi riguardo, quanto al primo periodo, al CCNL 2002-2005 (che richiama il CCNL 19982001), contratto collettivo, rispetto al quale alcuna valutazione ha compiuto il Tribunale, e, per il periodo successivo, al CCNL 20062009. Il giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022, ma anche RAGIONE_SOCIALE precedente Cass. Sez. L, n. 30580/2019) dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte (su tale aspetto si veda infra), fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 1.3.3. L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto del principio secondo cui, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimRAGIONE_SOCIALE esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento
delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019). 1.3.4. Il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell’impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. Sez. Lav., n. 7641/2023; quanto RAGIONE_SOCIALE conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L, n. 6394/2019, Cass. Sez. L, n. 19507/2014). 1.3.5. In via conclusiva e sempre in linea generale ritiene il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare – al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice
previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo RAGIONE_SOCIALE dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021). 1.4. Tanto premesso, venendo RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, si deve rilevare che questa Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. 05/08/2019, n. 20915) – dopo aver precisato come innanzi già ricordato – che in tema di classificazione e progressione del RAGIONE_SOCIALE nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. della RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 e non configura una ricollocazione del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali – ha altresì specificato che con la c.c.n.i. (cfr. punto 6.11.) ‘è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche’. 1.5. In senso sostanzialmente unidirezionale è il precedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998 -2001, sottoscritto il 14.11.2001 Sul piano delle declaratorie prevedendosi che: ‘nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE. Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure
predeterminate’. Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendRAGIONE_SOCIALE dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE. Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, socio-sanitario, delle attività tecniche. Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che – si precisa – non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece – colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario. 1.6. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, procederà il giudice del rinvio ad individuare ed enucleare la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, in relazione a tutto l’arco temporale che viene in rilievo e ad effettuare la comparazione dei profili professionali, secondo i principi tutti innanzi esposti, al fine di operare – evidenziati i tratti distintivi tra i profili professionali A, posizione A2, e B, posizione B2, qui in esame -il giudizio di
sussunzione delle mansioni in concreto svolte nell’uno o nell’altro» (Cass. Sez. Lav. 15.855/2024, cit.).
Il principio di diritto, nei termini sopra formulati, è pertinente ed applicabile anche al caso oggetto di questo ricorso per cassazione. Risulta infatti che il Tribunale di Roma abbia proceduto al raffronto comparativo tra le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, quelle di inquadramento formale (area A) e quelle dell’area superiore (B) solo con esclusivo riferimento alle declaratorie del CCNL per il comparto degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE 2006-2009.
In forza del principio di diritto di Cass. 15855/2024 il Tribunale avrebbe invece dovuto compiere tale raffronto anche con riferimento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva ed integrativa vigente dal momento della assunzione del ricorrente (11/07(2023) al momento della entrata in vigore del CCNL per il comparto degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE 2006-2009.
Ne consegue l’accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che procederà ad individuare ed enucleare la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, in relazione a tutto l’arco temporale che viene in rilievo e ad effettuare la comparazione dei profili professionali, secondo i principi tutti innanzi esposti, al fine di operare – evidenziati i tratti distintivi tra i profili professionali A, posizione A2, e B, posizione B2, qui in esame -il giudizio di sussunzione delle mansioni in concreto svolte nell’uno o nell’altro.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Roma, in