Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32966 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30056-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2671/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2022 R.G.N. 2893/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2279/2017 il Tribunale di Roma aveva integralmente rigettato il ricorso di COGNOME NOME, con il quale
Oggetto
Inquadramento
superiore
Differenze retributive
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
egli, inquadrato nel parametro retributivo 193 del CCNL di categoria, aveva chiesto: – accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrato all’area professionale prima, parametro 250, con decorrenza dal gennaio 1992 e, per l’effetto, che la convenuta RAGIONE_SOCIALE fosse condannata all’inquadramento superiore nei limiti della prescrizione (1.3.2010-28.2.2015), ed al pagamento della somma complessiva di € 35.481,85 con la ricostruzione retroattiva della carriera e, comunque, di tutte le differenze retributive tr a l’inquadramento posseduto e quello rivendicato; – il risarcimento del danno da inattività lavorativa nella somma complessiva di € 49.113,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore contro la suddetta sentenza e in altrettanto parziale riforma della stessa, che nel resto confermava, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’COGNOME della somma di € 22.429,18, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturata via via sulle porzioni mensili del credito al saldo.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, sintetizzato il contenuto dell’appello del lavoratore, di cui l’appellata aveva chiesto il rigetto, premetteva che essa, investita della reiterazione delle richieste istruttorie, ritenendola fondata, con ordinanza ammissiva della prova testimoniale non svolta nel corso del giudizio di primo grado, provvedeva all’escussione di un teste per parte.
Tanto premesso, quanto alle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa resa dall’COGNOME, la
Corte riteneva che all’esito della espletata prova per testimoni potevano ritenersi dimostrate le seguenti circostanze: a) il lavoratore era stato nominato direttore esecutivo del contratto di pulizia dei mezzi e degli impianti e attività di supporto all’e sercizio in data 11.2.2013; b) tali funzioni erano proseguite fino al 28.3.2014 (circostanza ritenuta non contestata anche alla luce della documentazione di parte appellata, come risultava dalla memoria di costituzione di primo grado in cui non si contestavano specificamente le suddette circostanze documentate al n. 2 della produzione del ricorrente); c) i testimoni escussi, sentiti proprio sulle parti del ricorso che in fatto descriveva la posizione del lavoratore, avevano offerto dichiarazioni utili a riconoscere un grado di autonomia e discrezionalità dell’COGNOME, per il quale non poteva reputarsi idoneo il livello di inquadramento nella posizione n. 193, che gli aveva riconosciuto l’RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la Corte, esaminando il ricorso introduttivo e gli atti allegati al fascicolo di primo grado, ed andando in contrario avviso sul punto rispetto al primo giudice, riteneva che tale atto recava espressamente la descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore, nei termini specificati dalla medesima Corte.
Quest’ultima, ancora, riteneva ammissibile in rito la riformulazione della domanda del lavoratore, quanto alla sua richiesta quale appellante di inquadramento anche in subordine nel profilo 230.
La Corte, quindi, trascritta la declaratoria contrattuale del parametro 250, ‘responsabile unità amministrative/tecnica complessa’, osservava che dalla lettura della disposizione emergeva che i tratti caratterizzanti sono la posizione
gerarchica preminente, l’autonomia gestionale con margini di complessità e discrezionalità ampi, nonché l’incidenza sugli obiettivi aziendali; tuttavia, riteneva che l’escussione testimoniale aveva evidenziato che l’appellante nel periodo di cui è causa aveva lavorato con un margine di discrezionalità e con autonomia operativa nell’ambito di procedure anche di una certa complessità come la redazione dei capitolati, ma che non era chiaro se la sua attività avesse incidenza anche nella parte decisionale effettiva.
7.1. Richiamate ed esaminate le testimonianze rese, considerava che comparando le stesse tra di loro e poi con i parametri contrattuali, secondo la Corte si poteva affermare che il livello più correttamente corrispondente all’attività dell’appellante era q uello relativo al profilo 230, in virtù del grado di autonomia emerso, ampia ma non fino in fondo decisiva.
7.2. Trascritta, quindi, la declaratoria del parametro 230, riteneva la Corte che si evinceva dalla lettura delle testimonianze la capacità di intervenire fattivamente nell’ambito dell’intero procedimento decisionale, seppur privo di quel quid in più che avrebbe portato ad affermare l’incidenza nel processo decisionale finale.
7.3. Per la Corte, gli aspetti messi in luce portavano sicuramente ad escludere che le mansioni dell’COGNOME di fatto svolte fossero riconducibili al parametro di formale inquadramento n. 193; trascritta la declaratoria di quest’ultimo parametro, osservava, infatti, che esso poneva in luce due aspetti che, per quanto detto, sicuramente non erano corrispondenti alla situazione di fatto: il ricevere direttive anche
se di massima e le conoscenze necessarie devono essere solo adeguate, mentre la Corte riteneva di escludere che per la redazione di un capitolato di appalto fossero sufficienti mere conoscenze adeguate, ritenuto il complesso di conoscenze necessarie, richieste normalmente per la redazione di un capitolato di appalto.
La Corte, pertanto, riteneva di riformare sul punto la decisione del tribunale con accoglimento della richiesta subordinata relative alle differenze retributive corrispondenti maturate in costanza di rapporto e per il periodo non coperto dalla prescrizione (dal 31.7.2010 al 28.2.2015), sulla base della C.T.U. contabile fatta espletare in secondo grado, e quantificate in linea capitale come in dispositivo.
Infine, la Corte d’appello riteneva di dover respingere l’ulteriore domanda di risarcimento per demansionamento che il lavoratore assumeva di aver subito con decorrenza dal 28.3.2014 perché privato di ogni mansione.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e successiva memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000 (all. 2) e delle norme collettive sulla classificazione del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto e della mobilità in
relazione alla ritenuta sussistenza del presupposto dello svolgimento di mansioni superiori per aver il giudice di appello errato nel compiere il confronto tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e le pertinenti declaratorie dei profili professionali coinvolti (quello di appartenenza e quello rivendicato in giudizio) nonché tra questi ultimi’. Tanto denuncia ‘perché la declaratoria utilizzata dalla Corte Capitolina per la comparazione è erronea o, meglio, non esiste nel CCNL Autoferrotranvieri; perché manca qualsiasi analisi delle declaratorie generali di destinazione (quella dell’Area professionale Prima, ‘MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI’) e di provenienza (quella dell’Area professionale Seconda, ‘MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE’) , nonché il dovuto confronto tra quelle e le mansioni svolte dal lavoratore’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000 (all. 2) e delle norme collettive sulla classificazione del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto e della mobilità in relazione alla ritenuta sussistenza del presupposto dello svolgimento di mansioni superiori’; ‘perché l’interpretazione della declaratoria relativa al livello di inquadramento, ‘Specialista tecnico/amministrativo parametro retributivo 193′, riconosciuto al lavoratore da parte datoriale, come fornita in sentenza è errata’.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 253 e 421 c.p.c., dell’art. 24 Cost., dell’art. 2103 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., perché nell’ammettere la prova testimoniale richiesta dal
lavoratore la Corte territoriale ha violato le norme che impongono di analizzare specificità e rilevanza del capitolato di prova e che vietano al Giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni integranti un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria’.
Osserva preliminarmente il Collegio che tutti i motivi di ricorso, benché la ricorrente non l’abbia specificato, sono agevolmente riconducibili al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Il primo ed il secondo motivo, all’evidenza tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati; essi sono infondati con taluni profili d’inammissibilità.
A proposito della declaratoria del parametro 230 si legge nell’impugnata sentenza: (così all’inizio della facciata 7).
6.1. Nell’ambito del testo dell’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, per quanto qui interessa, si legge: ‘B) Classificazione AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionaleorganizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI PROFILI E PARAMETRI Responsabile unità amm./tecnica complessa (250) Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Professional (230) voratori che, con un’elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità. Capo unità organizzativa amm./tecnica (230) Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate ‘ .
6.2. Orbene, com’è agevole constatare la Corte territoriale, ha trascritto correttamente nella propria decisione la declaratoria specifica (così alla fine della facciata 4).
Ha altresì riportato correttamente il testo delle declaratorie degli unici due profili ricondotti nel CCNL al parametro 230.
Ha mancato soltanto di specificare che la prima di tali declaratorie (‘lavoratori che, con un’elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità’) è riferita al ‘profilo’ ‘Professional’, mentre la seconda declaratoria riportata in sentenza non assume valenza esemplificativa (il che la Corte ha invece espresso con un ‘Es.’), bensì descrive autonomamente il distinto profilo di ‘Capo unità organizzativa amm./tecnica’, pure come il precedente di ‘parametro 230’.
Tali veniali imprecisioni, tuttavia, sono ininfluenti e, segnatamente, non hanno inciso sulla correttezza del procedimento cd. trifasico operato dalla Corte di merito (che in proposito aveva premesso di applicare richiamando i principi espressi in Cass. n. 8589/2015: v. facciata 2 della sua sentenza).
6.3. Come si è visto, infatti, la Corte ha escluso la sussunzione delle funzioni svolte dal lavoratore nel parametro 250, ‘responsabile unità amministrativa/tecnica complessa’ (come richiesto in via principale dal lavoratore), perché in sintesi, in base alle emergenze probatorie considerate, ha giudicato insufficiente la dimostrazione che l’attività del lavoratore avesse ‘incidenza anche nella parte decisionale effettiva’, come invece esige la declaratoria suddetta (dove
recita alla fine: ‘… fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali’).
Secondo quanto più in dettaglio riferito in narrativa la Corte, sulla base delle medesime risultanze (ampiamente esaminate: cfr. in particolare facciate 5-6 della sentenza), ha ben posto in luce tutti gli elementi che portavano ad inquadrare comunque l’att ività svolta nel parametro 230.
In tal senso, tra l’altro ha sottolineato che le testimonianze raccolte avevano confermato ‘il margine di discrezionalità nel proporre le soluzioni adeguate (come la partecipazione ai capitolati) che risulta supportata anche dalla circostanza documentata c he l’COGNOME era stato nominato coordinatore della struttura tecnica centrale, così come direttore del contratto di fornitura in data 11.3.2013 (doc. 1 allegato al ricorso)’.
Inoltre, la Corte ha trascritto in sentenza una pertinente declaratoria del parametro 193, ossia quella che recita: ‘ Specialista tecnico/amministrativo (193) Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di direttive di massima.’
Ed è la stessa ricorrente a dare conferma che il lavoratore fosse appunto ‘inquadrato come Specialista tecnico amministrativo parametro retributivo 193’ (cfr. inizio di pag. 4 e pag. 17 del ricorso per cassazione).
Piuttosto la ricorrente, nel criticare le osservazioni svolte dalla Corte territoriale per argomentare la non corrispondenza dei due aspetti della declaratoria di parametro 193 su riportata
all’attività svolta dal lavoratore (v. § 7.3. della narrativa), sostiene, nel secondo motivo di ricorso, che tale declaratoria ‘prevede il possesso di competenze adeguate ai compiti di notevole contenuto professionale da svolgere e, pertanto, secondo una corretta interpretazione, anche le competenze devono essere notevoli’ (cfr. in extenso pagg. 18-19 del ricorso).
Orbene, in disparte qualsiasi rilievo su tale tesi, la validità di essa non toglierebbe comunque che la Corte non ha verificato che il lavoratore operasse ‘nell’ambito di direttive di massima’, cui si fa esplicito riferimento nella citata declaratoria di parametro 193.
Ma soprattutto la Corte ha riscontrato nella sua attività tratti caratterizzanti segnatamente la declaratoria del ‘Capo unità organizzativa amm/tecnica’ di parametro 230.
Come si è già riferito, infatti, ha giudicato documentato che egli ‘era stato nominato coordinatore della struttura tecnica centrale’ e ‘direttore del contratto di fornitura’, ed ha, altresì, accertato il margine di discrezionalità (oltre che di ampia autonomia) di cui godeva il lavoratore, laddove la declaratoria del parametro 193 si riferisce ad una mera ‘autonomia operativa’, priva di qualsivoglia discrezionalità.
10. Un’ultima parte del secondo motivo è inammissibile.
La ricorrente vi assume che <è vero che l'COGNOME è stato indicato come coordinatore della struttura tecnica centrale nel documenti titolato ' Gestione tecnico amministrativa del contratto per il servizio di pulizia dei mezzi e degli impianti ' datato 7 gennaio 2009 (doc. 1 parte ricorrente -all. 13), ma è
altrettanto vero che la nomina risulta agli atti di causa immediatamente revocata, prima di divenire operativa, con Ordine di Servizio n. 12 del 12 febbraio 2009 che individua quale coordinatore NOME COGNOME (all. 5 dell'originaria produzione RAGIONE_SOCIALE -all. 14)' (così tra la pag. 20 e la pag. 21 del ricorso).
10.1. Tali rilievi, infatti, integrano una diversa lettura di determinate risultanze processuali, contrapposta a quella operata dai giudici di merito del secondo grado e ad essi riservata, il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Resta da dire che la ricorrente, nell'ambito del primo motivo, lamenta anche: , deducendo che ‘l’omessa comparazione delle stesse con le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, rappresenta un errore di diritto di preminente rilevanza ‘.
11.1. Osserva in contrario il Collegio che la stessa ricorrente in realtà non spiega, anche nell’ottica del canone ermeneutico legale dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., come potessero assumere concreto rilievo esegetico le declaratorie cd. generali, rispettivamente, dell’Area di provenienza e quella di destinazione, in relazione a fattispecie concreta in cui venivano in considerazione in modo assorbente declaratorie specifiche di particolari ‘profili e parametri’, sulle quali declaratorie del resto le parti stesse,
compresa l’attuale ricorrente, come i giudici di secondo grado, hanno intessuto il dibattito processuale.
Il terzo motivo è inammissibile per diverse ragioni.
Notato che in tale censura si lamenta cumulativamente la violazione e la falsa applicazione di molteplici e disparate norme (sia di diritto sostanziale che di diritto processuale), la ricorrente non considera che la Corte, a fronte di articolato motivo d’appello, nel quale il lavoratore si doleva, tra l’altro, che il primo giudice non avesse dato corso all’istruttoria, ha anzitutto ritenuto censurabile la decisione del giudice di prime cure per avere ‘frettolosamente’ ‘affermato che la descrizione contenuta in ricorso di primo grado non indicava nel dettaglio gli elementi descrittivi delle mansioni svolte da mettere in comparazione con quella rivendicata’.
La Corte, quindi, come già accennato in narrativa, ha considerato che, ‘esaminando il ricorso e gli atti allegati al fascicolo di primo grado, ritiene non corretta tale impostazione tenuto conto che l’atto introduttivo recava espressamente la descrizione d elle mansioni svolte dall’allora ricorrente e ai fini che qui interessano si segnalano in particolare: lo svolgimento di mansioni di coordinamento (cap. 6); lo svolgimento in modo autonomo dell’attività descritta con la sola supervisione dell’ing. COGNOME, capo area e del direttore di superficie NOME COGNOME (cap. 7); lo svolgimento di tali mansioni di direttore esecutivo era lui a coordinare una squadra di 8/9 persone e controllare 5/6 capi operai (cap. 11 lett. s); che aveva acquisito le conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento di tale attività (cap. 14)’ (così tra facciata 2 e quella 3 dell’impugnata sentenza).
Ebbene, tale parte di motivazione è del tutto ignorata dalla ricorrente.
Rileva, inoltre, il Collegio che quest’ultima neanche deduce di aver eccepito la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la sua ‘genericità’ e per ‘grave deficit allegatorio’ nei termini qui illustrati (cfr. pagg. 21 -23 del ricorso).
In ogni caso, questa Corte di legittimità, da tempo ed anche di recente (cfr. nella motivazione Cass. n. 26192/2025), ha affermato che, mentre in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve farsi applicazione, in via analogica, dei c anoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp. prel. c.c., in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (così Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 16057/2016, la quale specifica che è altresì onere della parte ricorrente per cassazione quello di indicare nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici; Cass. n, 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008).
16.1. Ebbene, come si è ora visto, la Corte d’appello ha spiegato perché sia andata in contrario avviso rispetto al primo giudice circa il rilievo di sufficienti allegazioni a sostegno della domanda, sicché incombeva sulla ricorrente l’onere di specificare perché la su riportata motivazione risultasse in contrasto con i criteri ermeneutici suddetti.
Quanto, poi, all’ammissione della prova testimoniale in secondo grado, il motivo difetta anzitutto di autosufficienza perché la ricorrente non riferisce se e come la Corte distrettuale si fosse pronunciata sulle sue contestazioni a riguardo nell’ordina nza del 3.11.2020, né come e in che termini si fosse doluta di tale provvedimento una volta emesso (cfr. pagg. 2324 del ricorso).
17.1. Tutte le ulteriori considerazioni che la ricorrente svolge a riguardo s’incentrano sempre sull’assunto, come già evidenziato inammissibile in questa sede, che il ricorso ex art. 414 c.p.c. della controparte non contenesse ‘specifiche allegazioni’ e ‘riferimenti temporali coerenti’.
Circa, poi, la pur dedotta violazione dell’art. 253 c.p.c., è ben vero che, quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti ivi prevista, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l’intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all’onere probatorio della parte (così Cass., sez. III, 21.9.2015, n. 18481).
In proposito la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha trascritto alle pagg. 26-27 del ricorso solo uno stralcio del verbale di udienza del 19.1.2021, in cui fu assunta la prova testimoniale, per sostenere che la lettura di tale verbale ‘dimostra che l’intera prova è stata condotta alla stregua di chiarimenti e precisazioni
senza alcun riferimento, diretto o indiretto, ai capitoli di prova articolati dall’allora appellante o alle allegazioni come contenute nell’originario ricorso 414 c.p.c.’.
Rileva allora il Collegio che dallo stralcio trascritto, per la verità, non emerge che ai testi siano state poste, ‘d’ufficio o su istanza di parte’ (cfr. art. 253, comma primo, c.p.c.), domande ‘alla stregua di chiarimenti e precisazioni’ o che surrettiziamente in questa chiave abbiano travalicato il capitolato ammesso; né risulta comunque attualmente allegato che l’attuale ricorrente avesse sollevato obiezioni a riguardo in corso di escussione dei due testi (uno dei quali era stato indicato dalla stessa allora appellata, come specificato dalla Corte) oppure che avesse tempestivamente eccepito nullità di sorta ex art. 157, comma secondo, c.p.c., subito dopo l’assunzione della prova, anche in relazione alla stessa verbalizzazione, ove fosse stata anche questa contestata, come tale.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
€ 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME