Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6495 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6495 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3372-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1320/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 2183/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 9.8 .2021, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del COGNOME, operaio specializzato originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione RAGIONE_SOCIALE poi transitato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato con inquadramento nel IV livello della classificazione del personale di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria del 7.12.2010 e del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5.10.2009, al superiore inquadramento nel V livello ai sensi del CCNL predetto, per essere stato questo riconosciuto in sede giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo di lavoro svolto presso la Regione e così in epoca antecedente al passaggio in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolti dal COGNOME gli oneri di allegazione e prova in ordine all’esercizio di fatto di mansioni superiori legittimanti il richiesto superiore inquadramento nel V livel lo nel corso del rapporto instaurato con l’RAGIONE_SOCIALE, non valendo a supportare la richiesta il preteso giudicato formatosi in relazione all’intervenuto riconoscimento del superiore inquadramento per la medesima causa petendi allorché il rapporto intercorreva con la Regione RAGIONE_SOCIALE;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa l’irrilevanza dell’inquadramento superiore riconosciuto iussu iudicis presso la Regione RAGIONE_SOCIALE nel rapporto con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando, viceversa, il transito presso l’RAGIONE_SOCIALE era avvenuto in posizione di distacco;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonché degli artt. da 1362 a 1369 c.c., il ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il profilo della violazione del
giudicato e dell’immutabilità, in relazione alla modalità del passaggio dalla Regione all’RAGIONE_SOCIALE, della posizione inquadramentale acquisita;
-che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, avendo la Corte territoriale puntualmente accertato come non trovasse riscontro nella specie la situazione di fatto i n base alla quale il ricorrente invocava l’autorità del giudicato esterno, quella per cui il ricorrente stesso, all’atto del passaggio dalla Regione RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, versasse nella condizione di cui all’art. 12 l. R. n. 3/2010, ovvero fosse già dipendente di ruolo della Regione transitato in RAGIONE_SOCIALE per distacco e, pertanto, conservando l’identico trattamento economico e normativo riconosciuto nell’ambito del rapporto con la Regione;
-che, infatti, la Corte territoriale rileva in motivazione come la sentenza invocata quale fonte dell’intervenuto giudicato dia conto di un compiuto accertamento istruttorio per il quale il ricorrente operava presso la Regione con contratto a tempo determinato, rinnovato di anno in anno dal 15 giugno fino al 15 settembre per gli anni dal 2005 al 2007 e fino al 30 settembre per gli anni 2008 e 2009, escludendo, così, il fondamento della pretesa continuità dell’originario rapporto, evidenziando, di contro, l ‘assoluta novità del rapporto costituitosi con l’RAGIONE_SOCIALE e correttamente concludendo nel senso che la domanda volta al
conseguimento presso l’RAGIONE_SOCIALE dell’inquadramento nel livello superiore a quello riconosciuto presupponeva l’assolvimento da parte del ricorrente degli oneri di allegazione e prova delle mansioni di fatto ivi svolte, viceversa del tutto pretermesso, in coerenza con la prospettazione prescelta, fondata appunto sull’asserita continuità dell’originario rapporto;
-che, peraltro, pur ammesso che sia vero che si è trattato di transito ( melius distacco) e non di rapporto ex novo , non sono stati offerti dal dipendente elementi per chiarire quale fosse la situazione al momento di tale transito che è avvenuto nel maggio del 2010 e quindi in un periodo diverso e successivo rispetto all’ultimo coperto da giudicato;
-che i rilievi del ricorrente non scalfiscono il ragionamento della Corte territoriale secondo cui il solo richiamo alla sentenza passata in giudicato non era sufficiente per ritenere fondata la domanda, in mancanza di elementi per valutare quali fossero le mansioni svolte in concreto al momento del passaggio in RAGIONE_SOCIALE;
-che l’affermazione del ricorrente secondo la quale si era trattato di un distacco, oltre a non sciogliere i dubbi su quale fosse situazione fattuale al momento dello stesso, pare smentita dalla stessa procedura adottata dalla neo istituita RAGIONE_SOCIALE che, a i sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, lett. b) della LR. N. 3/2010 si è limitata ad attingere, per dotarsi di risorse
umane interne, dagli elenchi di operai assunti dalla Regione RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato;
-che, del resto, il ricorrente neppure invoca l’applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 sul diverso presupposto (non dedotto) di un transito da ruolo a ruolo (art. 12, lett. a) della citata L.R.).
-che pertanto il ricorso va rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quate r del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.11.2023.