Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4043 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4043 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14146-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1121/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 829/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Inquadramento
superiore
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3201/2016 il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ricorso con il quale detto lavoratore, inquadrato nell’area 3 livello III (quale impiegato), rivendicava lo svolgimento di mansioni superiori (di quadro, o di quelle diverse che risultassero corrette in corso di causa) quantomeno dal 2004 per essere stato stabilmente addetto, all’interno dell’ufficio legale, alla verificazione, al ricalcolo e alla determinazione di crediti in sofferenza in relazione a posizioni con aspetti problematici in tema di usura, anatocismo, commissioni massimo scoperto e allo svolgimento di incarichi di CTP in cause in cui erano parte tutte le banche del gruppo e che riguardavano tale tipologia di crediti/questioni.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della suddetta sentenza, dichiarava il diritto del COGNOME ad essere inquadrato nell’Area 3 IV livello CCNL Settore Creditizio, con decorrenza dal 10.8.2005; condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive dal 18.7.2007 al 20.7.2016 pari ad € 17.679,35 lordi, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, e alla relativa incidenza sul T.F.R.; confermava le restanti statuizioni di merito.
Per quanto qui interessa, la Corte, dopo aver dato conto di ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice, dei due motivi di appello proposti dal lavoratore e della posizione assunta dalla banca appellata, nonché dell’attività di consulenza tecnica d’ufficio fatta espletare in secondo grado, considerava le declaratorie di cui all’art. 82 del CCN L di settore, relative alla
categoria di quadro e riteneva che, pur risultando che il COGNOME proponeva (e in linea di massima vedeva accolte) le soluzioni tecniche da adottare per ogni singola controversia/problematica, era indubbio che la responsabilità della scelta ricadeva non su di lui, ma sul responsabile dell’ufficio legale, alle cui decisioni egli era sottoposto (e confermava tale ricostruzione dei rapporti lo scambio epistolare agli atti, da cui emergeva che il lavoratore si atteneva, in ultima istanza, alle decisioni del suo superiore).
Osservava, poi, che, pur argomentando a lungo circa la corrispondenza delle mansioni svolte con la declaratoria dettata per il livello di ‘quadro’, già con il ricorso di primo grado il COGNOME aveva chiesto, ove non venisse ritenuto di riconoscergli il livello rivendicato, che gli venisse attribuita la qualifica ritenuta di giustizia, e che una siffatta formulazione della domanda consentiva alla Corte di scrutinare l’applicabilità del livello intermedio tra quello formalmente attribuito al lavoratore e quello rivendicato in principalità.
4.1. Riportate le ulteriori declaratorie, reputate rilevanti (di cui all’art. 93 del CCNL di settore), la Corte riteneva che, in base alle considerazioni svolte, al COGNOME dovesse essere riconosciuto il diritto ad essere inquadrato nell’Area 3 IV livello di detto CCNL, e che, avuto riguardo al termine decennale di prescrizione in proposito giudicato applicabile, nonché all’atto interruttivo del termine prescrizionale, ricevuto il 10.8.2015, il riconosciuto superiore inquadramento decorreva dal 10.8.2005.
Quanto, poi, alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di detto livello superiore, la Corte concludeva che il conteggio da prendere in considerazione era quello
sviluppato sub ipotesi ‘A’, nel supplemento di perizia depositato in data 13.11.2020.
5.1. In ordine, infine, all’eccezione di prescrizione pure sollevata a riguardo dall’appellata, la Corte, in base ai precedenti di legittimità richiamati, riteneva che l’arco temporale da prendere in considerazione andava dal 18.7.2007 al 20.7.2016, occorrendo distinguere il periodo di lavoro antecedente l’entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012), durante il quale la prescrizione decorreva anche in costanza di rapporto, dal periodo successivo, fino al deposito del ricorso di primo grado, durante il quale la prescrizione non operava; sicché concludeva che la banca dovesse essere condannata al pagamento dell’importo lordo di € 17.679,35, oltre alla relativa incidenza sul TFR, a cui dovevano aggiungersi rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo (con esclusione, cioè, degli importi che si riferivano al periodo 1.1.2004-18.7.2007).
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Vizio di ultrapetizione -in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4; in subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Violazione del giudicato interno -in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’. Deduce
che: ‘Non vi è nulla nell’originario ricorso introduttivo, così come nei successivi atti e verbali di causa, sia del primo grado che di secondo grado, da cui possa desumersi che sia stata proposta domanda di rivendicazione del superiore inquadramento nella terza area professionale, quarto livello retributivo. E pertanto, la pronuncia della Corte milanese è affetta da vizio di ultrapetizione’. Assume, in subordine, che: ‘Ove mai invece si volesse sostenere che la Corte abbia inteso pronunciarsi nell’ambito dell’esercizio della sua potestas decidendi, individuando l’esatta natura dell’azione e delle domande svolte, che in primis competeva al giudice di primo grado, palese di rivelerebbe la violazione del giudicato interno con la sentenza di primo grado, che su tanto aveva omesso di pronunciarsi, così configurandosi la violazione dell’art. 2909 c.c.’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., c.c., nonché dell’art. 93 CCNL RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3′. Lamenta, in sintesi, che la Corte territoriale giungeva, all ‘esito di un iter ermeneutico viziato, ad affermare che, pur applicando la declaratoria contrattuale circa il 4° livello, potesse essere attributo appunto detto 4° livello retributivo al dipendente per il semplice fatto di essere incaricato di coadiuvare un quadro direttivo o un dirigente, con ciò rispondendo del proprio lavoro al dirigente/quadro responsabile dell’Ufficio, affermando dunque che, ai fini dell’applicazione dello stesso livello, non era necessario avere anche l’incarico di coordinare almeno altri nove impiegati invece espressamente previsto dai contratti collettivi.
Con il terzo motivo denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946, 2948, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c., nonché per quanto necessario dello stesso art. 18 della legge 300/1970, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, in re lazione all’art. 360, co. 1, n. 3, anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale nella subiecta materia e segnatamente nella sentenza 12 dicembre 1972, n. 174’.
Il primo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.
Come anche di recente confermato da questa Corte: ‘In tema di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica -anche di carattere dirigenziale -superiore a quella di inquadramento formale, il giudice -senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione -può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia’ (così nella motivazione di Cass. n. 32138/2023, che richiama nello stesso senso Cass. n. 22872/2013; Cass. n. 1717/2009).
Osserva, inoltre, il Collegio che, fermo il principio di diritto ora richiamato, la Corte territoriale ha fatto riferimento al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in cui l’attore, tra l’altro, chiedeva fosse ‘accertato e dichiarato il diri tto del sig. COGNOME al suo corretto inquadramento nell’ambito aziendale ossia il livello Quadro del CCNL del settore creditizio, (1 o diverso inquadramento anche o superiore che sarà ritenuto
opportuno) per le mansioni svolte, …’ (così alla pag. 29 di tale atto).
La stessa Corte, inoltre, alle pagg. 1-2 della propria sentenza aveva trascritto integralmente le conclusioni rassegnate dall’allora appellante nell’atto d’appello; le quali conclusioni, com’è agevole constatare, erano sostanzialmente riproduttive di quelle del ricorso che aveva introdotto il primo grado.
6.1. In definitiva in entrambi tali atti, in base alle medesime allegazioni fattuali, il lavoratore reclamava comunque il proprio corretto inquadramento nell’ambito aziendale anche ‘diverso’ da quello nel livello di Quadro, rivendicato in via principale.
6.2. Nota, peraltro, il Collegio che, come si trae anche dal contenuto della memoria difensiva della banca appellata, il dibattito processuale in secondo grado aveva riguardato anche l’inquadramento del lavoratore in tale livello cd. intermedio.
Dunque, alcun vizio di ultrapetizione è riscontrabile nell’impugnata sentenza.
Neppure, ancora, come in subordine dedotto dalla ricorrente, la stessa decisione ha violato un ipotetico giudicato interno perché il lavoratore ‘non ha proposto gravame avverso la qualificazione del thema decidendum per come circoscritto dalla Sentenza di primo grado’.
La ricorrente, infatti, la quale nello svolgimento del primo motivo fa pressochè esclusivo riferimento a talune parti del ricorso in appello della controparte (cfr. pagg. 10-13 del ricorso per cassazione), non specifica invece da quali parti della
sentenza di primo grado si dovrebbe desumere che il Tribunale avesse deciso che le domande del lavoratore si fondassero esclusivamente sul suo inquadramento quale ‘quadro’.
Ed anzi pure il Tribunale nella sua sentenza, richiamando le conclusioni rassegnate dall’attore, aveva riportato che lo stesso faceva riferimento pure a un ‘diverso inquadramento anche superiore’ (cfr. pag. 1 della sua sentenza), ma ha rigettato del tutto il suo ricorso; sicché lo stesso aveva chiesto la ‘riforma integrale’ di detta sentenza (cfr. pag. 1 della sentenza d’appello), rassegnando e reiterando le conclusioni di cui s’è detto.
10. E’ invece fondato il secondo motivo.
11. Nell’ambito della ‘Parte speciale’ circa le ‘Aree professionali’ del CCNL di settore del 19.1.2012, l’art. 93 del Capitolo XIII ‘Aree professionali’, sotto la rubrica ‘3^ Area professionale’, al comma 1, recita: ‘Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione’. Specifica il seguente comma 2.: ‘Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori’.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che: ‘Nell’ambito della predetta declaratoria generale’: – nel 1°
livello retributivo’, vale a dire, il livello retributivo inferiore di detta Area, ‘sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere’ le attività ivi specificate; mentre: ‘nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’am bito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni’.
Nel seguente comma 4 ‘sono riportati taluni profili professionali esemplificativi’ della 3^ Area professionale.
Più nello specifico, sono descritti vari profili relativi al 1° livello retributivo (che non rileva direttamente in questa sede), mentre per il solo 4° livello sono previsti unicamente i due seguenti profili: ‘ -preposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare; -lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall’impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri novi elementi da loro stessi coordinati’.
12. Ebbene, da talune considerazioni svolte in relazione all’Area 3 in generale (cfr. inizio di pag. 6 dell’impugnata sentenza), la Corte distrettuale ha fatto conseguire ‘che l’inquadramento nella terza Area possa essere attribuito anche a lavoratori che, come COGNOME, svolgono compiti intellettuali specialistici di natura tecnica, in assenza di attività di coordinamento di altri lavoratori’; ma trattasi di rilievo assolutamente ininfluente sul terreno interpretativo delle norme collettive in relazione al superiore livello 4° che la Corte ha riconosciuto al lavoratore. Quest’ultimo, infatti, era già inquadrato nell’Area 3 livello retributivo 3°, vale a dire, nel livello retributivo di detta Area più elevato dei livelli 1° e 2°, ed immediatamente inferiore a quello 4°.
13. La Corte, quindi, ha considerato:
‘Quanto all’attribuzione del livello, va, innanzi tutto, premesso che la esemplificazione dei profili professionali contenuta nel citato articolo del CCNL, non ne impedisce l’attribuzione anche a lavoratori che in concreto svolgano diverse mansioni, essendo evidente che si tratta di una indicazione che non preclude il riconoscimento del livello a dipendenti che svolgano compiti comunque rientranti nella descrizione generale del profilo.
Chiarito che il compito di coordinamento e controllo di altre risorse umane non è requisito indispensabile per l’inquadramento nei livelli superiori al primo, può ritenersi che possa essere attribuito il quarto livello anche ai lavoratori che, come l’appel lante, siano stabilmente incaricati dall’impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a
questi rispondano direttamente del proprio lavoro, integrando la previsione pattizia generale con la esemplificazione indicata nel quarto livello. Ritenere che per tale livello sia sempre necessaria anche l’attività di coordinamento/controllo, infatti, andrebbe a confliggere con la declaratoria che, invece, consente, per il secondo, terzo e quarto livello, che vi siano ipotesi in cui tale attività di gestione del personale non viene effettuata’.
Tale linea interpretativa non è condivisibile perché manca di individuare correttamente i tratti distintivi del 4° livello retributivo, vale a dire, in modo aderente anzitutto al tenore letterale ex art. 1362, comma primo, c.c. del comma 4 dell’art. 93 del CCNL, laddove appunto delinea i ‘Profili’ del 4° livello retributivo.
A riguardo giova premettere che l’art. 90 del CCNL in tema di ‘Inquadramento del personale’ nelle ‘Aree professionali’, al comma 2 recita: ‘La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale’, mentre al comma 3 stabilisce che: ‘I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relative ai singoli livelli’.
Come si è visto, l’art. 93, in apertura del comma 3, definisce espressamente come ‘generale’ la ‘predetta declaratoria’ della 3^ Area professionale, vale a dire, quella delineata dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
E’ perciò evidente che, nella cornice ‘generale’ di detta Area, per individuare ‘le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure’ nei vari profili professionali
‘considerate’ occorre far capo a quanto previsto per i ‘singoli livelli’; livelli che nel caso della stessa Area sono quattro in ordine ascendente dal 1° livello, il più basso, al 4°, il più elevato.
15.1. Per il 1° livello, nel comma 3 dell’art. 93, è dettata una declaratoria particolare, cui segue nel comma 4, prima parte, una nutrita descrizione di diversi ‘Profili’.
Per gli altri tre livelli della medesima area, invece, le parti collettive si sono diversamente orientate, come si è già notato.
E’ stata, infatti, sì prevista una declaratoria più particolare rispetto a quella ‘generale’ di Area, ma comune ai ‘livelli retributivi superiori al primo’.
Inoltre, per i livelli 2° e 3° non sono stati specificati ‘Profili professionali’, sia pure ‘esemplificativi’.
Invero, solamente, ma significativamente, per il 4° livello, quello più elevato, sono stati contemplati due ‘Profili’.
15.2. Ebbene, la Corte non ha preso in considerazione il primo di essi, vale a dire, quello dei ‘ -preposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare’.
Ha, invece, fatto capo alla seconda ipotesi, ma parzialmente, senza, cioè, tener conto che il relativo dettato richiede che i lavoratori ivi considerati devono rispondere direttamente al quadro direttivo o dirigente, che sono chiamati stabilmente a coadiuv are, non solo ‘del proprio lavoro’, ma
anche (‘nonché) ‘di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati’.
15.3. Vero è che anche i due ‘Profili’ in questione sono definiti ‘esemplificativi’ nella fonte collettiva, ma non può sfuggire che essi sono accomunati dal dato dell’inserimento dei dipendenti inquadrabili nel 4° livello in un contesto lavorativo caratterizzato da un certo e non esiguo numero di dipendenti, e cioè di ‘almeno otto elementi oltre il titolare’, nel caso della figura dei ‘preposti’ di 4° livello cui gli altri (otto) sono soggetti, e di ‘almeno altri nove elementi’, nella seconda ipotesi, in cu i si esige inoltre che questi ulteriori ‘nove elementi’ siano ‘coordinati’ dal lavoratore di 4° livello, che risponde del loro ‘operato’, oltre che del proprio, al diretto superiore gerarchico (quadro o dirigente).
Ergo , è indiscutibile che i due profili siano accomunati da una posizione sovraordinata del lavoratore di 4° livello rispetto ad un certo numero di addetti, e che tanto costituisca il dato saliente e caratterizzante ‘del contenuto professionale delle figure’ n ei due profili considerate: posizione sovraordinata espressa nel senso di essere ‘preposti’ (cioè essere collocati in carica di preminenza rispetto ad altri) nel primo profilo e nel senso del ‘coordinamento’ di altri con connessa responsabilità nel secondo profilo.
Di conseguenza, anche nell’ottica di un valore ‘esemplificativo’ e non tassativo dei due profili in questione, l’eventuale sussunzione delle mansioni svolte dal lavoratore nel 4° livello, al di fuori di un’esatta corrispondenza delle stesse all’uno o all’a ltro profilo, non può eludere il dato ermeneutico
testé illustrato, in applicazione del criterio interpretativo legale di cui all’art. 1363 c.c.
16. La Corte ha sottolineato che ‘il compito di coordinamento e controllo di altre risorse umane non è requisito indispensabile per l’inquadramento nei livelli superiori al primo’, ma tanto vale per il 2° ed il 3° livello (privi di propri profili esemplificativi), non già per il più elevato 4° livello (che invece, e non a caso, è l’unico ad essere esplicitato in senso convergente a mezzo dei due profili sopra esaminati).
Più in particolare, l’art. 93, comma 3, seconda ipotesi, del CCNL, nell’ambito di formulazione indubbiamente complessa, adotta l’avverbio ‘generalmente’, e questo avverbio in detto contesto grammaticale e logico-sintattico è da leggersi, secondo la sua più comune accezione, vale a dire che sta per ‘nella maggior parte dei casi’, ‘il più delle volte’.
Difatti, tale declaratoria più particolare, ma comune ai livelli 2°, 3° e 4°, e in assenza d’indicazione di profili, sia pure esemplificativi, concernenti il 2° ed il 3° livello, esprime solo che ‘generalmente’, e cioè ‘nella maggior parte dei casi’, anche se non sempre, le attività affidate ai lavoratori di detti tre livelli sono caratterizzate ‘dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunqu e denominati) di ridotte dimensioni’.
Detta declaratoria comune, quindi, era così idonea a coprire: i due profili specifici esemplificati per il 4° livello, a loro volta, accomunati dalla posizione sovraordinata del lavoratore in chiave di preposizione/controllo/coordinamento e relativa responsabilità per un determinato numero di sottoposti; i casi caratterizzati da analoga posizione dell’interessato, in relazione, però, in ipotesi a numeri di addetti più ridotti di quelli indicati nei ‘profili’ di 4° livello; ma anche i casi nei quali non rico rrono ‘coordinamento’ e correlativa ‘responsabilità’.
16.1. Tutto ciò, però, non può portare a concludere che, ai fini dell’inquadramento nel 4° livello, si possa prescindere del tutto da detti elementi caratterizzanti quel superiore livello in relazione ad un preciso numero minimo di sottordinati al lavoratore di 4° livello.
Ciò che, invece, ha valorizzato la Corte, prescindendo da quelle ‘caratteristiche essenziali’, non contraddistingue il 4° livello, ma può ricorrere anche per i lavoratori da inquadrare nel 3° livello immediatamente inferiore, ossia, il livello in cui già era inquadrato il lavoratore attuale controricorrente.
17. Il terzo motivo è infondato.
E’ sufficiente in tal senso considerare che la sentenza impugnata, in punto di prescrizione dei crediti azionati, è conforme all’orientamento delineato in Cass., sent. 6.9.2022, n. 26246.
18.1. Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare ex professo la questione postasi in merito all’incidenza sul regime della prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti introdotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha
enunciato il seguente principio di diritto: ‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro’ (così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246).
18.2. Tale orientamento è stato successivamente confermato in numerose decisioni di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n. 21640/2023, n. 25477/2023).
18.3. Il Collegio, perciò, intende dare continuità a tale ormai consolidato indirizzo, dal quale non intravede alcuna ragione per discostarsi nel caso di specie.
In conclusione, disattesi il primo e il terzo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso in relazione alla corretta interpretazione, sopra esposta, dell’art. 93 del CCNL di settore nella parte che riguarda l’inquadramento nel 4° livello della 3^ Area professionale.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’1.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME