Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 30193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 16/11/2025
Oggetto
Inquadramento
superiore
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22654-2022 proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
NOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale nonché contro
AZIENDA AUTONOMA RAGIONE_SOCIALE TERME DI ACIREALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 382/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 346/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, in RAGIONE_SOCIALE di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE volta a fare accertare l’espletamento di mansioni superiori, dichiarò il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente alle differenze retributive tra il II livello professionale RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE aziende termali e la retribuzione percepita, condannando l’azienda RAGIONE_SOCIALE e l’assessorato in solido al pagamento a tale titolo (limitatamente al periodo dal 16.7.2003 al 31.12.2007) RAGIONE_SOCIALE somma di euro 8.560,00, oltre accessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per metà le spese processuali.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado.
2.1. Rispetto al gravame RAGIONE_SOCIALE COGNOME volto al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con la condanna dei convenuti alle differenze retributive anche per il periodo successivo al 2007, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusivo a tale riconoscimento ‘la regola RAGIONE_SOCIALE concorsualità’ per l’assunzione applicabile al rapporto in contesa.
2.2. La Corte ha anche respinto l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva già eccepito in prime cure, argomentando che: ‘Correttamente il tribunale in virtù dell’art. 119 l.r. n. 17/2004, che ha previsto la confluenza del personale già dipendente dell’azienda RAGIONE_SOCIALE in un ruolo RAGIONE_SOCIALE Regione siciliana, ha ravvisato nella fattispecie un fenomeno successorio, di mera sostituzione di un soggetto datore di lavoro ad un altro, latamente riconduci bile all’art. 2112 c.c.’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha formulato impugnazione incidentale affidata a due motivi. Al gravame incidentale ha resistito la NOME con controricorso.
Non ha svolto attività difensiva l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I motivi di ricorso principale possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente:
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell’art. 37 L.300/70, dell’art.14 disp. sulla legge in generale, e dell’art. 16 del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE Aziende RAGIONE_SOCIALEali del 15 giugno 1999, confermato dal ccnl del 22 luglio del 2008, i n relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al
rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, l’inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad una nuova assunzione, e quindi non può essere conseguito in mancanza di una procedura concorsuale’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione art.36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e art. 2099 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare le differenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento del diritto all’inquadramento al II livello retributivo del CCNL Federterme, anziché al IV, competono anche per il periodo successivo all’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori’;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘Violazione artt. 91 e 92. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato le spese del giudizio di secondo grado e confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese per la metà contenuta nella sentenza di primo grado’.
Con il primo motivo di gravame incidentale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 119, comma 1, L.R. n. 17/2004, criticando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amm inistrazione convenuta, nonostante la disposizione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE richiamata; si sostiene che, in base ad essa, ‘non può estendersi la responsabilità alla stessa Regione per tutto ciò che sia accaduto prima del momento in cui i dipendenti ( ndr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe di RAGIONE_SOCIALE) sono confluiti nel suo ruolo speciale ad esaurimento ‘ . Col secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, per non avere la Corte siciliana pronunciato sul motivo di appello con cui l’amministrazione si doleva che il primo giudice aveva condannat o l’Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze
retributive, senza una specifica domanda in tale senso che -secondo l’Avvocatura dello Stato sarebbe stata necessaria ‘in considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE disciplina in materia di mansioni prevista dal Testo Unico del Pubblico Impiego (art. 52 TUP I)’, avendo ad oggetto ‘l’indennizzo previsto dalla legge per aver assunto una responsabilità superiore rispetto a quella prevista dal proprio profilo professionale’.
Il Collegio reputa che il ricorso incidentale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Legge Regionale siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004, art. 119, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza con l’apporto RAGIONE_SOCIALE discussione orale RAGIONE_SOCIALE parti e dell’Ufficio del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME