Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21488-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE INDIRIZZO DI PESCARA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/06/2020 R.G.N. 711/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 21488/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
Rilevato che:
1. con sentenza dell’11 giugno 2020 la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME – dipendente della Croce Rossa Italiana con mansioni di autista soccorritore senior transitato, per mobilità obbligatoria ex art. 1 comma 387 lettera d) della legge n. 208 del 2015, nell’ASL Pescara – volta a conseguire l’inquadramento, anziché nell’area B, categoria Bs, profilo di operatore tecnico specializzato (autista di ambulanza), riconosciuta dall’azienda sanitaria, nella superiore categoria C, secondo quanto indicato nella tabella 4 allegata al d.P.C.m. 26/6/2015 emanato in attuazione dell’art. 29 bis d.lgs. n. 165/2001;
la Corte d’appello ha condiviso la decisione di primo grado secondo cui, per l’ipotesi (qual è quella di specie) di non corrispondenza dei profili professionali dei diversi comparti contrattuali, i criteri della tabella 4 allegata al d.P.C.m. 26 giugno 2015 sono da ritenere solo secondari e residuali, occorrendo in prima battuta raffrontare gli ordinamenti professionali previsti dai rispettivi contratti collettivi;
d’altronde, il trasferimento presso l’ASL del personale con mansioni di autista soccorritore senior era stato previsto per lo svolgimento delle funzioni di autista soccorritore ed il profilo di «operatore tecnico specializzato» (autista di ambulanza) era comprensivo della funzione di soccorritore;
contro la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore fondato su quattro motivi, cui si oppone con controricorso la ASL.
Considerato che:
1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 29 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del d.P.C.m. 26 giugno 2015 nonché dell’articolo 4 comma 3 del d.l. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014; secondo il ricorrente la disciplina sopra richiamata fa espresso riferimento alle tabelle di equiparazione allegate al d.P.C.m., cit., quale criterio per stabilire il corretto inquadramento dei dipendenti al momento del passaggio in mobilità in diversi comparti;
1.1. il motivo è infondato;
va premesso che il dipendente trasferito in seguito a procedura di mobilità ha diritto a essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica di cui era titolare nella P.A. di provenienza e che a lui si applica, in seguito, il trattamento giuridico ed economico stabilito nei contratti collettivi del comparto di destinazione;
infatti, in tema di mobilità di personale da un’amministrazione all’altra, il passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente (Cass., Sez. 6-L, n. 16846 del 9 agosto 2016);
più esattamente, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., sicché l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale
del comparto dell’amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in carriera (da Cass., Sez. L, n. 20696 del 25 luglio 2024; Cass., Sez. L, n. 25511 del 24 settembre 2024; Cass., Sez. L, n. 19613 del 16 luglio 2024; Cass., Sez. L, n. 86 del 7 gennaio 2021);
ciò posto, la disciplina che viene qui in considerazione prevede espressamente (art. 29 bis d.lgs. n. 165/2001) che sia il successivo d.P.C.m. a definire «una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione»;
il d.P.C.m. 26 giugno 2015 poi adottato prevede (articolo 2 comma 1) che «Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite»;
trattasi di operazione di raffronto ‘degli ordinamenti professionali’ che è stata qui effettuata e che non viene specificamente contestata dal ricorrente, il quale si limita sostanzialmente ad osservare che andrebbe attribuita, tuttavia, prevalenza alla tabella n. 4 rispetto alle valutazioni operate dall’ASL e confermate in sentenza, ma , così facendo, il
ricorrente mostra di trascurare il dato normativo contenuto nello stesso d.P.C.m.;
l’art. 2, comma 3, del d.P.C.m. stabilisce, infatti, che :
«La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione è individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo»;
orbene, l’ultimo inciso riportato (« fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo»), è inequivoco nel prescrivere che il criterio di corrispondenza della tabella n. 4 cede il passo rispetto a quello -definito ‘ prioritario ‘ nell’art. 2 comma 3 dei commi 1-2 dello stesso articolo 2, in forza di quali si è ritenuto, in sentenza, che «il profilo di operatore tecnico di ambulanza è comprensivo della funzione di soccorritore» (p. 3 sentenza);
con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 397 lettera d), della legge n. 208 del 2015 nonché del d.P.C.m. 26 giugno 2015 e del CCNL del Comparto Sanità;
secondo il ricorrente, proprio perché non vi era corrispondenza tra gli ordinamenti professionali doveva nella specie procedersi secondo la tabella n. 4 allegata al d.P.C.m. 26/6/2015, e ciò perché i profili professionali di «autista soccorritore» e «autista soccorritore senior » del CCNL EPNE non sono presenti nel Comparto Sanità; d’altronde , altre Regioni, come le Marche, avevano previsto (delibera G.R. n. 208/2018) per questi ultimi ( id est , autisti soccorritori senior provenienti
dall’area B del CCNL EPNE) il corretto inquadramento nella categoria C del CCNL SSN;
2.1 il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
2.1.1 è anzitutto destituito di fondamento per le stesse ragioni espresse al punto che precede in ordine alla natura ‘ prioritaria ‘ del criterio di «confronto degli ordinamenti professionali tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali» (d.P.C.m. 26 giugno 2015, articolo 2 comma 1) rispetto alla tabella n. 4 qui invocata;
il giudice d’appello, sia pure con motivazione concisa, afferma infatti che «il profilo di operatore tecnico di ambulanza è comprensivo della funzione di soccorritore» senior del Comparto EPNE, operando in tal guisa un confronto tra i diversi ordinamenti professionali, il che costituisce accertamento di fatto e come tale insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. L, n. 25511/2024);
2.1.2. il motivo è, invece, inammissibile laddove riporta il contenuto di una delibera di G.R. Marche, al fine di avallare la deduzione di una presunta disparità di trattamento operata tra le diverse aziende sanitarie, delibera di cui non si fa invero menzione nella sentenza impugnata e la cui rituale e tempestiva produzione (si noti: contestata ex adverso ) non è adeguatamente specificata in ricorso, tanto in violazione dei requisiti di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;
con il terzo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 Cost. e dell’art. 228 T.F.U.E. (principio di non discriminazione);
i dipendenti del SSN della Regione Abruzzo, già inquadrati come autisti soccorritori senior nella qualifica B2 del Comparto EPNE ( ex Croce Rossa Italiana) e transitati, come il ricorrente,
nella ASL Pescara erano stati inquadrati in maniera difforme rispetto ai colleghi della Regione Marche che, pur titolari di analoga qualifica B2 Comparto EPNE, avevano ricevuto l’inquadramento nella qualifica C del Comparto Sanità;
3.1 il motivo è inammissibile per le stesse ragioni illustrate al numero 2.1.2.;
con la quarta, ed ultima, critica si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); la Corte aquilana aveva omesso ogni valutazione della deliberazione di G.R. Marche n. 1088 del 2018 prodotta dall’appellante, il cui esame avrebbe evitato una palese discriminazione tra i dipendenti abruzzesi e quelli marchigiani che, a parità di qualifica di provenienza B2, si trovano inquadrati nel Comparto sanità in differenti qualifiche (Bs gli abruzzesi e C i marchigiani);
4.1 il motivo è inammissibile;
la censura, là dove è formulata ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è conforme al testo dell’art. 360 cod. proc. civ. n. 5 come novellato dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, ed inoltre incontra l’ulteriore sbarramento della ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 ter , comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 83/2012 ed applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 7478/2024);
in conclusione, per le ragioni tutte già indicate, il ricorso deve essere rigettato con addebito delle spese di legittimità (liquidate in dispositivo) alla parte soccombente.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15% ed accessori di legge , con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi anticipatario; dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV