Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5286 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17886/2018 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale appresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, n. 5671/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del RAGIONE_SOCIALE ad adibirli alle mansioni da loro svolte fino al mese di luglio/agosto 2012, previa declaratoria di illegittimità ed annullamento e/o disapplicazione del loro inquadramento ai sensi del CCNL 29 novembre 2004 nel profilo di assistente tecnico sanitario e, in base al successivo CCNI del 3 novembre 2010, nel profilo di assistente tecnico sanitario, oltre che al risarcimento dei danni subiti e futuri.
Essi hanno dedotto che:
erano dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, inseriti nella ex categoria B3 (ora F3), in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE di Roma;
erano stati inquadrati, al momento dell’assunzione, nel profilo 137 – Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia;
avevano svolto di fatto le funzioni di Tecnico sanitario di Radiologia medica; in seguito all’approvazione del CCNI del 29 novembre 2004 erano stati inquadrati d ‘ufficio nel profilo di Assistente tecnico sanitario e, dopo l’entrata in vigore del CCNI del 3 novembre 2010, erano stati inseriti nel profilo di assistente sanitario;
i nuovi profili non corrispondevano alla loro categoria di appartenenza; erano stati privati di ogni autonomia nell’esecuzione degli esami radiografici; dal mese di agosto 2012 non gli era più stato consentito di eseguire esami di radiologia, con svilimento RAGIONE_SOCIALE loro posizione professionale.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5680/2015, ha rigettato il ricorso.
I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5671/2017, ha rigettato.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il controricorso è inammissibile.
Infatti, a fronte di una notifica del ricorso del 13 giugno 2018, esso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 26 luglio 2018 .
Peraltro, la notifica del controricorso in cassazione deve avvenire ex art. 370 c.p.c. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve essere eseguito nei venti giorni dalla sua ultima notificazione.
Ne deriva la tardività del controricorso, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 23 luglio 2018.
Inoltre, l’atto in questione non possiede, nonostante la sua intestazione formale, i requisiti minimi per potere essere qualificato controricorso, difettando esso integralmente dei requisiti menzionati dall’art. 366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c., come la chiara esposizione dei fatti di causa e delle argomentazioni giuridiche svolte dalla parte.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 ed 8 CCNL Ministeri 2006-2009, dei criteri, del sistema di classificazione e RAGIONE_SOCIALE definizione dei profili, dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 43 del 2006 e dell’art. 11 2 c.p.c.
Con il secondo motivo contestano la violazione e falsa applicazione del principio di equivalenza delle mansioni di cui all’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL sulla classificazione del personale, dell’art. 1218 c.c., dell’art. 2087 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c.
Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 1218 c.c., dell’art. 2087 c.c., dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 sulla domanda di risarcimento del danno per illegittimo esercizio dello ius variandi , nonché il contrasto con gli artt. 112, 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c.
Essi espongono che:
la contrattazione integrativa avrebbe potuto istituire nuovi profili solo incorporando quelli omogenei appartenenti al medesimo settore di attività, tanto che un profilo non avrebbe potuto insistere su due aree e, nel caso ciò fosse avvenuto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio RAGIONE_SOCIALE ricomposizione dei processi lavorativi;
al momento RAGIONE_SOCIALE loro assunzione per i tecnici sanitari di radiologia medica vi era un unico profilo, ossia quello di Tecnico Capo di Radiologia e/o radioterapia, che corrispondeva alla ex VI qualifica funzionale: il loro settore di attività era unico;
con il nuovo sistema di classificazione del personale le VI qualifiche funzionali erano confluite nell’Area B ed erano stati inseriti come B3;
in seguito, la categoria B3 era confluita nella Seconda Area, F3.
I ricorrenti affermano che, con il CCNI del 29 novembre 2004, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe adottato il Nuovo ordinamento professionale, ma, nell’individuare i nuovi profili, quest’ultimo CCNI non avrebbe rispettato i criteri generali, soprattutto quelli indicati dal CCNL.
In particolare, il Nuovo ordinamento professionale del settore Sanità avrebbe previsto, per quanto interessava, due diversi profili professionali, fra cui Assistente tecnico sanitario, nel quale erano fatti confluire il profilo 137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia e quello di Funzionario sanitario.
Nel settore di attività professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica erano stati inseriti, per l’esattezza , due diversi profili professionali,
caratterizzati da attività simili, ossia quello del Collaboratore professionale sanitario e quello dell’Assistente tecnico sanitario del settore Sanità.
I ricorrenti espongono che erano stati inquadrati d’ufficio, il 31 gennaio 2004, nel profilo di Assistente tecnico sanitario del settore Sanità.
Con il CCNI del 3 novembre 2010 era stato approvato un nuovo sistema di classificazione del personale civile ed essi erano stati fatti confluire nel Profilo SS41 Assistente sanitario del settore Sanità.
I CCNNII del 2004 e del 2010 avrebbero violato il CCNL Ministeri del 14 settembre 2007 il quale, all’art. 8, prevedeva che la Contrattazione integrativa avrebbe dovuto individuare, all’interno delle aree, dei profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse . Inoltre, l’art. 10, comma 6, del CCNL stabiliva che un profilo non poteva insistere su due Aree e dove ciò avveniva doveva trovare applicazione il principio RAGIONE_SOCIALE ricomposizione dei processi lavorativi.
I ricorrenti non contestano le scelte del CCNL sulla corrispondenza fra vecchie qualifiche e nuove aree, ma che con l’ordine di servizio di agosto 2012 sarebbe stato loro impedito di adempiere a prestazioni lavorative che, in astratto, potevano rientrare nella declaratoria dell’area di inquadramento, tipiche RAGIONE_SOCIALE professionalità sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica. Neppure criticano l’inquadramento nella Seconda Area o la corris pondenza RAGIONE_SOCIALE ex VI qualifica funzionale con la categoria B3 e, poi, con la Seconda Area F3, ma si dolgono del fatto che nell’ambito del medesimo settore sarebbe stata creata una duplicazione di profili illegittima.
Essi censurano l’ordine di servizio con il quale, nell’esercizio dello ius variandi , il RAGIONE_SOCIALE aveva loro imposto di non svolgere più mansioni di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e li aveva costretti ad eseguire compiti diversi da quelli per cui erano stati assunti 30 anni prima, ossia mansioni non sanitarie, ma amministrative. In questo modo, si era avuto un sostanziale svuotamento RAGIONE_SOCIALE loro attività lavorativa.
I ricorrenti, quindi, lamentano un non corretta esercizio dello ius variandi RAGIONE_SOCIALE P.A., al quale sarebbe conseguito il loro diritto al risarcimento dei danni patiti, desumibile dalla documentazione depositata e non contestata da controparte.
Le tre doglianze, stante la stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Esse sono inammissibili.
Innanzitutto, le censure sono inammissibili nella misura in cui chiedono a questa RAGIONE_SOCIALE di prendere diretta cognizione ed interpretare i Contratti integrativi citati.
Inoltre, si rileva che spetta al giudice del merito l’interpretazione e qualificazione RAGIONE_SOCIALE domanda e la Corte d’appello di Roma ha ritenuto che i ricorrenti si fossero doluti RAGIONE_SOCIALE legittimità del loro attuale inquadramento nel profilo di Assistente Sanitario e, poi, in quello di Assistente Tecnico Sanitario.
La rilevazione ed interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda è sindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 3, n. 11103 del 10 giugno 2020):
a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma RAGIONE_SOCIALE norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso in esame i ricorrenti, invece, si limitano a criticare genericamente in sé detta interpretazione, prospettandone inammissibilmente una alternativa, senza sollevare in maniera specifica e dettagliata alcuna delle possibili contestazioni sopra elencate.
Ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal disposto dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto la corte territoriale, sul presupposto che, alla fine, i ricorrenti avessero opposto il loro attuale inquadramento, ha deciso la controversia in modo conforme alla consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE S.C. (Cass., Sez. L, n. 1241 del 25 gennaio 2016) per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva che, nel settore pubblico, può intervenire senza incontrare il limite RAGIONE_SOCIALE inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva sull’inquadramento del personale, e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree, sono sottratte al sindacato giurisdizionale.
Secondo la Corte di cassazione, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee, nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo (Cass., Sez. L, n. 29624 del 14 novembre 2019).
In particolare, il CCNL del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di compet enze, conoscenze e capacità e, dall’altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che evidenziavano un diverso livello di professionalità connesso all’espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria attività; in detto sistema tutte le mansioni all’interno dell’area sono considerate professionalmente equivalenti e
sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez . L, n. 33141 del 16 dicembre 2019).
I ricorrenti, a fronte delle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, non hanno addotto elementi che potessero giustificare una modifica del menzionato orientamento giurisprudenziale.
Alla luce delle conclusioni RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma e dell’indirizzo interpretativo da essa seguito, non assume rilievo, quindi, il fatto che la P.A. datrice di lavoro, con l’ordine di servizio di agosto 2012 , abbia precluso ai ricorrenti di adempiere a prestazioni lavorative che, in astratto, sarebbero potute rientrare nella declaratoria dell’area di inquadramento, tipiche RAGIONE_SOCIALE professionalità sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, essendo necessario semplicemente che la detta P.A. avesse loro assegnato mansioni ricomprese nell’area di appartenenza.
La corte territoriale, al riguardo, ha specificamente accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti da agosto 2012 rientravano tra quelle previste nel loro profilo professionale di assistente sanitario e questa verifica di fatto, in quanto tale, non può più essere contestata nella presente sede.
Alle considerazioni esposte segue, per difetto di interesse, l’inammissibilità pure RAGIONE_SOCIALE doglianza concernente il diritto al risarcimento del danno.
3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione in ordine alle spese deve essere assunta, attesa l ‘inammissibilità del controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 25