Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18747 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20326/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliato;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1090/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bari, depositata in data 28.06.2018, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME (dipendenti del RAGIONE_SOCIALE inquadrati nella categoria C3 del CCNL del Comparto), volto ad ottenere il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 31.12.1990 in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 344/1990, nonché la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dal 31.12.1990 al 21.6.2004, data di conseguimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica C3.
I lavoratori avevano dedotto di essere stati inquadrati nella VIII qualifica funzionale dal 19.2.1990, in forza del D.M. del 7.11.1990, e che pertanto precedevano in ruolo il collega NOME COGNOME (cessato dal servizio per dimissioni nel 1985 e riammesso in data 1.4.1993 con decreto direttoriale del 10.3.2000), inquadrato nella IX qualifica funzionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 344/1990 a decorrere dal 1.4.1993; aveva dunque evidenziato di avere preceduto in ruolo il COGNOME.
La Corte territoriale ha osservato che i motivi di appello erano fondati su ragioni di diritto, costituenti mere difese, ed ha pertanto escluso che si fossero verificate decadenze.
Ha inoltre richiamato la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 9297/2013 di questa Corte (resa in una fattispecie analoga) ed ha pertanto accolto l’appello.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia sostanziale difetto di motivazione ed omessa pronuncia sulle questioni poste con il ricorso, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
Evidenzia che nel ricorso di appello la difesa erariale aveva chiesto una differente valutazione del fatto, in quanto gli appellanti non si trovavano, come affermato dalla sentenza di primo grado, in posizione precedente a quella del COGNOME, ma appartenevano ad un ruolo differente; sostiene che il RAGIONE_SOCIALE era decaduto dalla prova documentale.
Aggiunge che la produzione in appello del DM 16.3.2000, dei ruoli di anzianità del personale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione centrale, dei ruoli di anzianità del personale RAGIONE_SOCIALEa RGS e del ruolo unico del 2000 del RAGIONE_SOCIALE del tesoro, Bilancio e Programmazione Economica non
era giustificata dal tempo RAGIONE_SOCIALEa formazione dei suddetti documenti né dallo sviluppo del processo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere confuso l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio ex art. 132 del DPR n. 3 del 1957 con quello RAGIONE_SOCIALEa mobilità del personale pubblico; deduce la mancanza di una previsione che limiti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma al momento RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore e richiama sul punto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 258/1995, evidenziando che quello RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio è l’unico caso in cui l’art. 7 trova attuazione successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, sempre una sola volta (al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione: alla data di entrata in vigore del decreto legge per i presenti in servizio, o alla data successiva di una riammissione in servizio).
Lamenta che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. 344/1990 applicata dalla Corte territoriale contraddice il fine perequativo RAGIONE_SOCIALEa norma.
Aggiunge che i ricorrenti precedevano in ruolo il COGNOME, atteso che alla data RAGIONE_SOCIALEa riammissione del COGNOME dal 1.4.1993 al 10.3.2000 (data di adozione del provvedimento.
Critica la sentenza impugnata per avere trascurato l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 258/1995, con cui era stata dichiarata la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 344/1990, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 7 Cost., e ne evidenzia la contraddittorietà in quanto, allineandosi ai principi espressi da Cass. n. 9297/2017, ha affermato l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma in questione al COGNOME.
Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha acclarato la piena valenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 legge n. 21/1991 nei casi di riammissione in servizio e precedenze in ruolo successivi alla data di entrata in vigore del d.l. n. 344/1990.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 21/1991 e dei contratti e accordi collettivi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia il contrasto giurisprudenziale tra le sentenze di questa Corte n. 7815/2014 e n. 9297/2017 in ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 legge n. 21/1991 e chiede la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite.
Con il quarto motivo, il ricorso invoca la parità di trattamento stipendiale e denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del T.U.P.I.
Deduce che tale disposizione impedisce al dipendente dimissionario, poi riammesso in servizio, di essere ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di
riammissione provocandone, quale susseguente effetto, il collocamento davanti a quei dipendenti rimasti in servizio durante tale periodo dimissioni.
Sostiene che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento la norma richiede la mera ricognizione del presupposto di fatto.
Il primo motivo è inammissibile.
Deve in proposito rammentarsi che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), mi sembra che la motivazione, ancorché sintetica, sia chiara ed esaustiva.
Nel caso di specie la motivazione non è omessa, avendo la Corte territoriale considerato mal posta la questione relativa all’inammissibilità dei mezzi di prova depositati in appello e al divieto di nuove domande, ed avendo escluso che si fossero verificate decadenze.
La censura difetta inoltre di autosufficienza, in quanto il motivo non precisa su quale nuova domanda la Corte territoriale avrebbe statuito, e non riproduce né localizza la sentenza di primo grado, l’atto di appello né la memoria di costituzione nel giudizio di appello.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondati, in conformità a precedente di questa Corte, da intendersi richiamato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 5738/2024), e al quale si intende dare continuità.
Il d.l. n. 344 del 1990, art. 7 conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 ha previsto che il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precedeva in ruolo, fosse inquadrato nella IX qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.
L’intervento è determinato dall’intento di evitare sperequazioni, dovute ai tempi tecnici di espletamento dei concorsi, tra i vincitori degli stessi ed i soggetti che alla stessa data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata, che erano stati inquadrati in base alla legge 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale (istituita dal d.l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2 conv. dalla legge 24 marzo 1986, n. 78).
La stessa norma si è poi preoccupata di evitare che i suddetti vincitori di concorso “scavalcassero” con il suddetto inquadramento coloro che li precedevano nel ruolo, attribuendolo anche a questi ultimi con un procedimento che è stato denominato “trascinamento”.
Ciò in base alla considerazione che nella normalità dei casi tali soggetti, pur non avendo vinto i concorsi, sono comunque in possesso di titoli che determinano il loro precedere nel ruolo il soggetto “trascinante”, titoli che altrimenti sarebbero stati vanificati. Sulla base del dettato legislativo appare quindi che il meccanismo individuato legislativamente prevedeva che il dipendente “trascinante” ottenesse l’inquadramento nella IX qualifica funzionale (con effetto secondo la previsione normativa dal 31.12.1990) e che tale qualifica venisse attribuita contestualmente ai dipendenti “trascinati” in quanto anteposti alla stessa data nel ruolo.
La disposizione ha avuto quindi la funzione di definire una situazione particolare e limitata nel tempo, determinata dall’immissione in ruolo dei vincitori dei suddetti concorsi, penalizzati nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa neo-istituita IX qualifica funzionale dai tempi tecnici di espletamento degli stessi (v. in tal senso, Cass. n. 9948/2014).
La situazione che la legge ha inteso regolare era dunque del tutto transitoria e limitata nel tempo, riguardando i vincitori di concorsi banditi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L. n. 312 del 1980 e i dipendenti che precedevano in ruolo i predetti vincitori e che da questi si sarebbero visti scavalcati per effetto del miglior inquadramento conseguito a seguito del concorso.
Per tale categoria il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa IX qualifica è avvenuto in forza del d.l. 344/90, conv. dalla legge n. 21/91, con decorrenza dal 31.12.90.
A fronte al contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Cass. n. 9948/2014 ne aveva supposto il carattere non transitorio, da cui la possibilità che essa possa regolare fattispecie ricadenti in un arco temporale successivo alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, e per tale ragione ne aveva ritenuto la tacita abrogazione per incompatibilità, mentre Cass. n. 7815/2014 ne aveva rilevato la natura di norma speciale, diretta a disciplinare una situazione transitoria e limitata nel tempo, in quanto diretta ad interessare, da un lato, i vincitori di concorsi per
la IX qualifica funzionale banditi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/80, dall’altro, quei dipendenti che precedevano in ruolo la posizione di questi vincitori), questa Corte con le sentenze nn. 8827/2017 e 9297/2017 ha rilevato che secondo la previsione testuale RAGIONE_SOCIALEa norma, per tale ultima categoria l’inquadramento nella IX qualifica, per effetto di mero automatismo, ha avuto effetto dal 31.12.90, e si è pertanto ritenuto che le situazioni interessate dal c.d. trascinamento, fossero quelle definite, ossia maturate e concluse, prima di tale data.
Si è infatti osservato che il d.l. n. 334/90 si proponeva di sanare le situazioni anteriori al 31.12.90 e che non può essere dunque applicato, con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive; è stata in particolare evidenziato che la specialità RAGIONE_SOCIALEa previsione, lungi dal costituire mero argine alla pretesa abrogazione per incompatibilità, costituisce essa stessa impedimento a qualsivoglia sua applicazione a fatti e vicende estranei alla sua originaria limitata sfera di applicazione (quella delineata nel predetto art. 7).
Si è in particolare ritenuto che il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nella IX qualifica funzionale può essere attribuito al dipendente riammesso in ruolo che ne avesse i requisiti, ma non a coloro che lo precedevano in ruolo per il semplice motivo legato alla riammissione (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5848 e 5849 del 2000).
Le sentenze nn. 8827/2017 e 9297/2017 hanno dunque composto il precedente contrasto giurisprudenziale affermando il seguente principio di diritto: ‘L’art. 7 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1990, n. 21 ha inteso perequare i dipendenti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale, e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente alla data del 13 luglio 1980. La norma ha poi previsto l’estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31.12.90. La norma speciale ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente al 31.12.90 e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive’.
La sentenza impugnata, che riproduce la sentenza n. 9297/2017 ed ha fatto applicazione dei principi espressi da tale pronuncia, è conforme a tale principio.
La fattispecie esaminata dalle richiamate pronunce del 2017 è analoga a quella dedotta in giudizio, riguardando il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, vincitore di concorso bandito prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/80, dimessosi nel DATA_NASCITA, riammesso in ruolo in
applicazione del DPR n. 3/57, art. 132 ed inquadrato nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1.4.1993, per effetto di un provvedimento adottato il 21 marzo 2000.
Nelle suddette pronunce si è in particolare escluso che tale vicenda possa integrare i presupposti del “trascinamento” nei termini invocati dai ricorrenti, trattandosi di fattispecie che si colloca al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘alveo temporale di operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale; si è infatti evidenziato che la riammissione in servizio del COGNOME con provvedimento del marzo 2000 e con effetto retroattivo dal 1.4.1993 non consente alcun effetto estensivo RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma oltre i casi che questa ha inteso regolare.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 7 giugno 2024.