Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7177-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 1910/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2017 R.G.N. 2010/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 29 agosto 2017, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME
R.G.N. 7177/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
CC
nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente di ruolo del predetto RAGIONE_SOCIALE in qualità di funzionario già appartenente alla ex carriera direttiva in servizio alla data del 31.12.1990, ex qualifica funzionale VIII poi C2, all’inquadramento nella posizione economica C3, ai sensi del d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004, che, nell’abrogare l’art. 3, comma 78, l. n. 350/2003, aveva rimesso alle parti collettive la definizione RAGIONE_SOCIALE posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive in servizio al 31.12.1990;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la natura precettiva RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui al d.l. n. 356/2003 e la competenza meramente attuativa RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva in materia, desumendola dalla circostanza che la norma legale aveva esattamente definito il contenuto delle prerogative definitorie delle parti sociali, ovvero l’inquadramento del personale nella posizione economica C3 a far data dall’entrata in vigore del d.l. n. 356/2003, così da configurare un diritto soggettivo in capo al dipendente;
che, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto fondata la pretesa all’inquadramento rivendicato ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive; quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure avanzata in primo grado, la Corte territoriale ha rilevato che si era formato giudicato interno sulla statuizione di rigetto pronunziata in prime cure e non impugnata con ricorso incidentale in sede di gravame dal COGNOME;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il COGNOME si è limitato a
depositare procura e non ha notificato tempestivo controricorso;
-che il COGNOME ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004 e 2, lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territorial e, dovendo leggersi l’invocata disposizione nel senso che risulta integralmente rimessa all’autonomia collettiva la definizione RAGIONE_SOCIALE posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive in servizio al 31.12.1990, senza porre alcuna condizione o indirizzo in termini di an, quando, quantum e quomodo;
-che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento, alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 3615/2018 e Cass. n. 6699/2018), secondo cui al personale RAGIONE_SOCIALE ex VIII qualifica funzionale, comparto Ministeri, non può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nella superiore categoria C3 per effetto dell’art. 1, d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004 poich é il predetto articolo, avuto riguardo al suo inequivoco dato letterale, non stabilisce che, nella presenza di determinati requisiti, debba senz’altro essere riconosciuto il diritto in questione, ma rimanda la definizione RAGIONE_SOCIALE posizione del personale interessato a successivi accordi, da definirsi tra l’ARAN e le 00.SS. maggiormente rappresentative, senza prevedere precise cadenze temporali;
che è inammissibile la memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. da NOME COGNOME giacché nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi
introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso e, a maggior ragione, la mancata notifica dello stesso impedisce il compimento di attività processuali, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita ( cfr. fra le tante Cass. n. 4428/2022 e Cass. n. 23921/2020);
che si è formato giudicato interno sul rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento del danno, giudicato già rilevato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, non impugnata con ricorso incidentale;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata impugnata e, non necessitando di ulteriori accertamenti, decisa nel merito, con il rigetto integrale RAGIONE_SOCIALE domanda di cui al ricorso introduttivo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito e condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l’originaria domanda. Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e condanna NOME COGNOME al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25.1.2024