Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2022 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2022 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28010-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/12/2025
CC
1.- La Corte d’appello di Campobasso, giudicando in sede di rinvio, a seguito della ordinanza n. 23437/2020 di questa Corte di cassazione, sull’appello proposto da COGNOME RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 18/6/2013 del tribunale di Campobasso, ha accolto parzialmente l’appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, ha dichiarato il diritto di COGNOME RAGIONE_SOCIALE al definitivo inquadramento nella III area professionale, 4° livello retributivo in conseguenza dell’espletamento, a far data dal 4/9/2000, di mansioni superiori, e al conseguente trattamento retributivo. La Corte, applicata la prescrizione, ha condannato l’appellata al pagamento in favore dell’appellante RAGIONE_SOCIALE differenze r etributive ‘ad oggi maturate a far data dall’8/9/2001’, oltre accessori e spese, quest’ultime liquidate a favore del lavoratore, previa compensazione parziale per un terzo, nella misura complessiva di 4200 € per i quattro gradi di giudizio.
2.- Secondo la Corte d’appello – a seguito della citata ordinanza di legittimità che aveva accolto il motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza d’appello -l’appello risultava parzialmente fondato meritando di essere accolta la censura relativa ai periodi temporali del riconoscimento dell’inquadramento superiore nel 4° livello retributivo della III area e del diritto alle relative differenze retributive, avendo il giudice di prime cure affermato erroneamente che ‘per ambedue i riconoscimenti il termine finale deve essere fissato al 29/4/2007 allorquando (con la cessazione del COGNOME dal 30.4.2007) il totale dei dipendenti coordinati dal ricorrente è sceso a 4 (oltre al ricorrente medesimo’.
3.Sulla domanda principale del lavoratore, relativa all’inquadramento superiore nella area IV, la Corte d’appello ha
tenuto fermo il giudizio del tribunale di Campobasso che correttamente aveva affermato che le mansioni del COGNOME, così come descritte in ricorso e non contestate dalla resistente, non rientravano tra quelle previste fin dal CCNL 1995 in tale area.
4.In proposito, la Corte ha affermato di concordare pienamente con la valutazione fatta dal primo giudice atteso che la distinzione fondamentale tra la III area, in cui era inquadrato il ricorrente, e la IV area, rivendicata in giudizio, risiedeva nella circostanza che nella terza area il lavoratore era preposto allo sportello e seguiva direttive, mentre nella quarta dirigeva ed era autonomo.
In base all’elenco RAGIONE_SOCIALE mansioni espletate il COGNOME risultava effettivamente preposto agli sportelli per gli uffici di Termoli e Larino con mansioni sostanzialmente di organizzazione del lavoro degli addetti, di cura dei rapporti con i dirigenti e con gli utenti, di valutazione dell’operato del Service esterno. Tuttavia, si trattava di mansioni in cui erano estranei quei profili di elevata autonomia decisionale e responsabilità proprie della rivendicata IV Area ( CCNL 1995) o della categoria dei quadri direttivi (CCNL 2001 e 2005). Richiamate le diverse declaratorie e le discipline relative all’inquadramento professionale, la Corte d’appello ha confermato che era evidente, dal confronto RAGIONE_SOCIALE declaratorie contrattuali, che quello che distingue la III dalla IV area non era il numero degli addetti agli sportelli coordinati dal preposto, risultando in tal caso illogica, come evidenziato dall’appellata, la previsione per cui per il 4° livello retributivo della III area sarebbero serviti otto elementi, mentre per il primo livello retributivo della superiore quarta area sarebbero stati sufficienti sette addetti.
L’individuazione dei profili esemplificativi non poteva prescindere invece dalla descrizione generale RAGIONE_SOCIALE attività
proprie dei lavoratori inquadrati nella categoria. Ne discendeva che ai fini dell’inquadramento nella IV area non era sufficiente essere preposto a sportelli con almeno 7-8 dipendenti, occorrendo invece l’esercizio di mansioni che fossero espressione di “particolari responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori” (come può essere ad esempio la formazione), “elevata responsabilità funzionale o preparazione professionale, con facoltà decisionale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali e facoltà di firma sociale compatibili con il relativo grado di autonomia e discrezionalità”. Né il COGNOME aveva dimostrato di “svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard con input parzialmente definiti e in contesti sia stabili che innovativi”.
5.- Quanto alla categoria dei quadri direttivi prevista dai successivi CCNL, in cui era confluita la IV area, la Corte ha ribadito il richiamo all’elevato grado di responsabilità e autonomia dei lavoratori, oltre che al possesso di particolari specializzazioni ed esperienze, aggiungendosi “le elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3° area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti con diretti collaboratori” (articolo 74 CCNL 2001 e articolo 80 CCNL del 2005).
Nei contratti più recenti inoltre si precisava che il quadro direttivo qualora coordini un’area, un servizio, uno sportello o un ufficio non era un semplice preposto ma un preposto alla direzione, così confermandosi le precipue attribuzioni e competenze anche del preposto ex art. 18 CCNL del 1995.
6.- La Corte ha quindi affermato che l’appello era infondato con riferimento alla parte della sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande formulate in via principale dal COGNOME in relazione alla pretesa appartenenza alla 4° area; risultando invece fondata la domanda avanzata in via subordinata ai fini del riconoscimento dell’inquadramento nel IV livello retributivo della 3° area non fino al 29/4/2007, come statuito dal tribunale di Campobasso, ma in via definitiva ai sensi dell’art. 2103 c.c. con attribuzione, ugualmente, senza un termine finale, RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive.
7.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con due motivi ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE. All’esito della decisione, Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni, come previsto dalla legge.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, n. 3 , la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL 1995, art. 74 CCNL 2001 e art. 80 CCNL 2005 all. D anche in relazione alle disposizioni in tema di interpretazione del contratto di cui agli artt. da 1361 a 1372 c.c.; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.
Con il presente motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Campobasso in sede di rinvio ha errato nell’interpretare le norme del CCNL in maniera diversa dal loro effettivo contenuto e nella sussunzione, ovvero nella riconduzione della fattispecie concreta, dedotta ed emersa in giudizio, in una norma del CCNL non pertinente. Si sostiene invero che i giudici nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE declaratorie professionali si siano lasciati guidare solamente da frammenti letterali RAGIONE_SOCIALE clausole da interpretare; ed avrebbero enfatizzato
in eccesso i caratteri dell’autonomia decisionale e della responsabilità funzionale sino al punto da parificarli con quelli tipici del dirigente; in violazione dei canoni legali di interpretazione di cui agli artt. da 1361 al 1372 c.c.
1.1.- Il motivo è infondato. Ed invero anzitutto la Corte di appello non ha mai voluto affermare che nella quarta area fossero ricompresi i dirigenti; avendo richiamato i contenuti testuali dell’area professionale, per come descritti dal CCNL, e parlato quindi della necessità di possedere allo scopo le particolari responsabilità nel coordinamento e nel controllo, l’elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale, la facoltà decisionale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la facoltà di firma sociale, il possesso di metodologie professionali complesse; e non quindi le attribuzioni tipiche del dirigente.
La Corte ha affermato che nelle mansioni del COGNOME erano estranei “quei profili di elevata autonomia decisionale e responsabilità proprie della rivendicata quarta area o della categoria dei quadri direttivi’; posto che il quadro direttivo non è un semplice preposto, ma un preposto alla direzione.
La Corte d’appello nella parte della sentenza censurata dal motivo si è limitata a riportare le affermazioni del giudice di primo grado non già perché volesse affermare la necessità che il lavoratore della quarta area appartenesse alla categoria dirigenziale; tale valutazione non è stata in alcun modo effettuata dalla Corte d’appello, la cui sentenza soltanto rileva ai fini del giudizio di cassazione.
Il giudizio operato dalla Corte di appello rispetta invece pienamente le regole in materia di accertamento trifasico che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( v. da ultimo Cass. 15677/2024), il giudice di merito deve rispettare
in materia di inquadramento professionale e risulta motivato in conformità ai parametri legali di interpretazione del contratto applicabili anche al contratto collettivo. Ed esso si sottrae quindi del tutto alle infondate censure sollevate col motivo di ricorso che si giudica.
2.- Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza in quanto resa in base a motivazione solo apparente o comunque in violazione del c.d. minimo minimo costituzionale in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. per violazione del limite di cui all’art. 2233, comma 2 c.c. , per erronea applicazione del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 37/2018 ed erronea liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
2.1. Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Il motivo deve essere disatteso nella parte in cui deduce un difetto di motivazione posto che invece la Corte ha giustificato la liquidazione, sostenendo che andava applicata una compensazione parziale nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura di un terzo, in ragione dell’accoglimento di uno soltanto dei motivi di appello, corrispondente alla domanda formulata in via subordinata dal COGNOME in primo grado. Tale parte della pronuncia deve essere quindi tenuta ferma.
2.2. Per quanto riguarda invece la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, da effettuare ai sensi del D.M. 55 del 2014, la Corte di appello ha operato una liquidazione totale dei quattro precedenti gradi di giudizio per complessive € 6.300.
Tale liquidazione è erronea perché viola i minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, atteso che la causa di valore indeterminabile (o anche soltanto rientrante nello scaglione da € 26.052) comporta una liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese superiore a quella
effettuata dalla Corte d’appello, pur tenendosi ferma la compensazione di un terzo.
Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con la riliquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art.384,2 comma c.p.c. nei seguenti importi complessivi: 1° g rado € 4800; 2° grado € 3400; primo giudizio cassazione € 2700; giudizio rinvio € 3400, attuale giudizio cassazione € 2700.
Per i primi quattro giudizi sui predetti importi, come già detto, va operata in diminuzione la compensazione per un terzo così come decisa alla Corte di merito, ponendosi i restati due terzi a carico della controricorrente . Per l’attuale giudizio di cassazione l’esito del giudizio giustifica invece una compensazione per metà RAGIONE_SOCIALE spese processuali così come sopra liquidate, ponendosi la restante metà a carico della controricorrente.
3.Pertanto, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE precedenti considerazioni accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati e decidendo nel merito dispone la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese nei termini sopra effettuati. Respinge il primo motivo di ricorso.
4.- Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il secondo motivo e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida , per l’intero, in favore del ricorrente nei seguenti importi: 1° grado € 4800; 2° grado € 3400; primo giudizio cassazione € 2700; giudizio di rinvio € 3400, presente giudizio € 2700; sui primi quattro giudizi opera la compensazione di un terzo, sulla liquidazione
riferita al presente giudizio di cassazione la compensazione va operata per metà; spettano inoltre per ciascun grado euro 200,00 per esborsi ed il 15% per spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME