Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4783 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4783 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15561-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 200/2025 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/06/2025 R.G.N. 283/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud 16/01/2026 CC
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 22/12/2021, la società RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, e proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100019 del 22/12/2021 notificato d all’RAGIONE_SOCIALE contenente l’addebito di euro 13.335,91 a titolo di differenze dovute per oneri assicurativi e chiedeva accertarne la nullità. La ricorrente contestava, per quanto qui rileva, il verbale unico nella parte in cui riteneva la illegittimità del contratto di appalto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nonché la decorrenza dell’inquadramento del datore di lavoro ai fini del calcolo dei contributi. Occorre sottolineare come il verbale dell’RAGIONE_SOCIALE riprendesse gli esiti di un precedent e verbale RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/7/2020 parimenti impugnato dalla società ricorrente. Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE che chiedeva il rigetto della domanda. Disposta ed espletata istruttoria, anche previa acquisizione dei verbali di cui al giudizio tr a la stessa società e l’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza depositata in data 10/06/2024, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda. Riteneva il Giudice che il contratto di appalto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dissimulasse in realtà una somministrazione illecita di manodopera.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di prime cure e la conseguente qualificazione giuridica. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’im pugnazione. Con la sentenza n. 200/2025 depositata in data 04/06/2025 la Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, rigettava l’appello e condannava la società ricorrente alle spese.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro strumenti di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 16.1.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.) riguardo all’accertamento della genuinità dell’appalto.
1.1. Secondo la parte ricorrente la Corte di Appello «ha ritenuto l’illiceità del contratto di appalto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in quanto dissimulante una somministrazione/intermediazione di manodopera vietata dalla legge. Ha però omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare delle testimonianze rese dai sig.ri COGNOME NOME (in parte), COGNOME NOME (in parte) e COGNOME NOME nel corso del giudizio di primo grado e dei documenti prodotti dalla difesa (dal n. 1 al n. 16 sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello e che si riallegano contrassegnati con il medesimo numero già assegnato nei precedenti gradi), tutti fatti rilevanti e decisivi ai fini dell ‘accertamento della genuinità dell’appalto».
Con il secondo motivo di ricorso si deduce illegittimità e/o erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 113 c.p.c.) di cui agli artt. 18, comma 2, e 29 d.l gs. n.
276/2003, art. 1655 c.c. al contratto di appalto e alla somministrazione illecita di lavoro.
2.1. Secondo la parte ricorrente non ci sarebbe alcuna violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c.. perché, essendosi trattato di appalto genuino interno al ciclo produttivo dell’impresa committente, per un segmento dell’attività produ ttiva affidato ad una ditta con un nucleo autonomo di lavoratori e maestranze autosufficienti la fattispecie sarebbe stata immeritevole di qualificazione in termini di somministrazione fraudolenta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. 10/6/2019, n. 15557; id. 25/06/2020, n. 12551; id. 27/11/2018, n. 30694; id. 26/10/2018, n. 27213).
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perché presuppongono una ricostruzione del materiale istruttorio incompatibile con quella effettuata nella sentenza impugnata e irriferibile a questa Corte.
Il primo motivo di ricorso non denuncia l’omessa valutazione di un fatto storico, determinato e decisivo, ma si risolve, come emerge fin dalla sua lettura, nella contestazione integrale dell’accertamento istruttorio condotto, peraltro in via conforme, dai due giudici di merito.
4.1. Il motivo è, allora, inammissibile perché: in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal
giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Cass. 31/03/2022, n. 10525).
4.2. Nella medesima prospettiva vale richiamare il principio secondo il quale: la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 19/07/2021, n. 20553).
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché, lungi dal dedurre una violazione ovvero una falsa applicazione di legge, mira a sovvertire l’accertamento in fatto condotto dalla Corte di Appello. La parte ricorrente deduce che la disposizione richiamata nel motivo di gravame non sarebbe applicabile perché la Corte di Appello avrebbe accertato in modo erroneo i fatti.
5.1. Orbene, appare al Collegio opportuno richiamare, in proposito, il principio espresso da Cass. 16/07/2024, n. 19651 secondo il quale: il vizio di violazione di legge (art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c.) per erronea sussunzione si distingue dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e la censura attiene, infatti, all’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa.
5.2. Si consideri, peraltro, che: in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018, n. 6035).
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 113 c.p.c. e all’art. 4, comma 1, legge n. 443/85.
6.1. Secondo il ricorrente anche volendosi ammettere che l’appalto dovesse ritenersi non genuino, il rapporto lavorativo doveva rimanere in capo alla ditta pseudo appaltatrice (RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE) atteso che la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore/datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE doveva essere subordinato all’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda giudiziale del lavoratore ex art. 414 c.p.c..
Il motivo è infondato.
7.1. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, fondato sul principio della autonomia del rapporto contributivo: «in
caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile), secondo cui legittimato a far valere l’illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest’ultimo» (Cass. 02/07/2019, n. 17705).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 113 c.p.c.) con riferimento all’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 che vieta l’applicazione retroattiva del nuovo inquadramento.
8.1. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere l’inapplicabilità del principio di diritto secondo cui ‘in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall’RAGIONE_SOCIALE, d’ufficio o su richiesta dell’azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione’ affermato da Cass. 25/05/2019, n. 14257, Cass. 13/02/2018, n. 3460 ed altre conformi.
Il motivo è fondato.
La fattispecie riguarda una ipotesi di mutamento della attività intervenuto dopo una, pacifica, iniziale iscrizione quale impresa artigiana e un mutamento derivante da aumento del personale, in ragione di disconoscimento di contratto di appalto, con conseguente superamento del requisito dimensionale previsto per le imprese artigiane e inquadramento quale impresa industriale.
10.1. Si tratta, per questa via, di un mutamento intervenuto nella attività aziendale. L’impresa era iscritta dal 2015 alla RAGIONE_SOCIALE, dal 2016 era iscritta come impresa artigiana e solo nel 2018 ha stipulato l’appalto all’origine della vicenda che si configura come una modifica della attività piuttosto che come una iniziale mendace dichiarazione.
Trova applicazione, per questa via, il principio di diritto affermato da Cass. 24/05/2019, n. 14257 secondo il quale: in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall’RAGIONE_SOCIALE, d’ufficio o su richiesta dell’azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l’ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività.
Assume rilievo anche il principio secondo il quale: in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall’RAGIONE_SOCIALE, d’ufficio o su richiesta dell’azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia com presa l’ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività (Cass. 13/02/2018, n. 3460).
Si conferma la fondatezza della censura anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte. Si consideri Cass. 12/12/2025, n. 32472 che afferma: «in ordine
all’interpretazione dell’art. 3, comma 8, cit., è ormai consolidato il principio secondo il quale la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma disomogenee nella classificazione (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005). La norma impone, invece, la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell’attività un comportamento del datore di lavoro positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l’inoltro di dichiarazioni inesatte. La condotta ivi prevista è affatto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell’attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell’ordinamento nel d.l. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del 1978, che prevede l’obbligo dell’impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta e la sanzione per la relativa violazione, ma non determina la retrodatazione dell’inquadramento».
14. In definitiva il ricorso va accolto quanto al quarto motivo con cassazione della sentenza impugnata e rinvio quanto al medesimo profilo, respinto nel resto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta nel resto il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente
(NOME COGNOME)