Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33833 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33833 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29239-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario
Oggetto
R.G.N. 29239/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 948/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/09/2017 R.G.N. 950/2016; udita la relazione della causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, costituita da NOME COGNOME ( per l’80% delle quote) e dalla moglie NOME COGNOME (per il 20%), propose opposizione a ll’ avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un verbale unico di accertamento, con cui era stato intimato il pagamento di somme per omissioni contributive relative al periodo 24 gennaio 2011 -30 settembre 2012, oltre alle somme aggiuntive, in ragione dell’accertata illegittimità dell’iscrizione quale impresa artigiana, trattandosi di impresa di natura industriale;
l’opponente a veva chiesto l’annullamento dell’avviso di addebito deducendo l’erroneità della nuova classificazione
dell’azienda come industriale anziché artigiana, non essendo in alcun modo rilevabile il superamento del limite dimensionale rilevato dagli ispettori; infatti, ad avviso della parte l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo in sede giudiziale aveva dedotto che l’azienda effettuava lavorazioni non in serie e quindi rientrava nella lettera a) dell’art. 4 l. n. 443/1985; inoltre, non aveva rilievo il fatto che l’attività manuale fosse espletata non dai soci ma dai dipendenti, in quanto la legge regionale Toscana n. 53/2008 consentiva tale deroga;
il Tribunale di Grosseto aveva accolto l’opposizione e la sentenza veniva riformata dalla Corte d’appello di Firenze, con la decisione qui impugnata;
per quanto di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto che la riclassificazione dell’azienda nel settore industria fosse corretta, posto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto sin dalla memoria di costituzione il costante superamento del limite dei dipendenti fissato dalla l. n. 443 del 1985 e su tale punto mai vi era stata contestazione della società, non potendo retroagire il principio di non contestazione, come quello di preclusione e decadenza, alla fase amministrativa quanto ai fatti da allegare e provare;
inoltre, i presupposti in fatto anche della mancata partecipazione personale dei soci all’attività aziendale erano
emersi dalle stesse dichiarazioni della socia COGNOME e ciò sin dalla data di inizio dell’attività, senza che fosse necessario attendere la successiva iscrizione della società presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non aveva effetto costitutivo e, in ogni caso, non condizionava il potere dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di variare l’inquadramento;
avverso tale decisione ricorre per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi, sui quali ha insistito con successiva memoria;
resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1. c.p.c.)
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost; 99, 101, 112, 115, 116, 442, 443 e 414 e ss. c.p.c.; 3 d.l. n. 463/1983 conv. con mod. in l. n. 638/1983; 1 e ss l. n. 88/1989; 3, comma 134 lett. B), l. n. 662/1996; 1 d.lgs. n. 462/1997; 1 l. n. 337/1998; 24 d.lgs. n. 46/1999; 13 d.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33, comma 1, l. n. 183/2010; 30 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010;
si lamenta che la sentenza impugnata abbia rilevato il superamento del limite dimensionale nonostante che fosse
stata rilevata l’assenza del la contestazione di tale circostanza in seno al verbale ispettivo e la sua formulazione solo con la memoria difensiva del giudizio dinanzi al Tribunale; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 442, e 414 c.p.c.; 4, comma 1, lett. A) e c) della l. n. 443 del 1985; 1 d.P.R. n. 288/2001; 9 e 19 l. r. Toscana n. 53/2008 e 8 D.P.R.G. Toscana n. 55/R/2009; nonché omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, che si individuano nel fatto che la società, come risulta dal certificato della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva sempre svolto la propria attività nel settore delle lavorazioni tradizionali, per cui la soglia dimensionale dell’art. 4, comma 1, lett. C l. n. 443 del 1985, pari a 32 dipendenti, non era mai stata superata;
con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115,116,442 e 414 e ss. C.p.c., nonché omesso esame delle emergenze istruttorie relative all’effettivo svolgimento personale dell’attività dei soci;
con il quarto motivo, si denuncia nuovamente la violazione degli artt. artt. 115, 116, 442, e 414 c.p.c.; 4, comma 1, lett. A) e c) della l. n. 443 del 1985; 1 d.P.R. n. 288/2001; 9 e 19 l. r. Toscana n. 53/2008 ed omesso esame delle circostanze
relative alla mancata partecipazione personale dei soci all’attività artigiana, ad avviso della ricorrente, per mantenere l ‘inquadramento quale impresa artigiana, sarebbe sufficiente l’attività di direzione personale dei dipendenti;
con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione della l. n. 463/1959, art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, dell’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, 12, comma 11, d.l. n. 78 del 2010 conv. in . l. n. 122 del 2010; si afferma che, sempre in ordine al mancato svolgimento di attività personale, l’iscrizione alla gestione separata in ragione dell’attività di amministrazione espletata non poteva ritenersi incompatibile con quella di direzione personale dell’attività produttiva artigiana;
il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono complessivamente infondati; è inammissibile il motivo che deduce l’omessa considerazione della particolare attività svolta, che emergerebbe dalla visura RAGIONE_SOCIALEle, al fine di rendere applicabile il tetto dimensionale di 32 dipendenti anziché 18; infatti, la parte non ha indicato quando e come tale circostanza, seppure semplicemente compresa nella citata visura, abbia formato oggetto di punto di discussione tra le parti e ciò al fine di rendere possibile il vaglio di
legittimità sulla sentenza impugnata, che non si esprime sul punto; per il resto, la sentenza ha correttamente ricostruito il piano degli oneri di allegazione e prova all’interno dello schema procedimentale dell’opposizione ad avviso di addebito riferendolo al processo e non al procedimento amministrativo sottostante;
questa Corte di cassazione (ex plurimis vd. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 27/06/2023) 18-09-2023, n. 26706) in particolare, ha avuto modo di precisare che con l’opposizione, s’instaura un giudizio a cognizione piena che investe il rapporto previdenziale tra l’ente e il datore di lavoro e la fondatezza della pretesa che da tale rapporto promana. Lo scrutinio del giudice dell’opposizione non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, cui l’atto impugnato si correla, tanto più che gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorché esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c.; gli altri motivi sono tutti accomunati dal vizio di inammissibilità là dove intendono sovvertire l’accertamento in fatto operato dalla Corte d’appello e d intendono affermare che sia sufficiente a far concludere per il positivo
accertamento del carattere artigiano dell’attività , la semplice allegazione dell’esercizio di una attività personale di direzione sui dipendenti, senza considerare che la Corte d’appello ha accertato l’assenza di ogni forma di esercizio di attività personale da parte dei coniugi;
del tutto fuori centro è poi il motivo che richiama la compatibilità dell’iscrizione alla gestione separata quali amministratori con l’attività artigiana; tale compatibilità non è infatti stata messa in discussione e la teorica possibilità del concorso delle fattispecie non muta i termini dell’accertamento concreto posto in essere dalla sentenza impugnata;
in definitiva, la sentenza impugnata non è incorsa nelle violazioni di legge che le si addebitano, posto che questa Corte di cassazione ha affermato che l’impresa che chiede nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’accertamento della sua natura artigiana per ottenere il corrispondente inquadramento ai fini contributivi ha l’onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsi ad invocare l’iscrizione nell’albo delle RAGIONE_SOCIALE artigiane che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto della L. n. 443 del 1985, art. 5, può essere contestata a fini specifici,
quale quello della classificazione dell’impresa agli effetti del regime previdenziale.” (v. Cass. Sez. Lav., n. 2090 del 26/2/1998; Cass. n. 24555 del 2016);
in particolare, Cass. n. 20443 del 2006 ha ripercorso l’evoluzione normativa in materia di effetti che l’iscrizione della impresa nell’albo delle RAGIONE_SOCIALE artigiane determina nei riguardi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e quindi sul piano prettamente previdenziale, sia per quanto riguarda la posizione dei titolari, sia per quanto riguarda il regime relativo ai contributi da versare per i lavoratori dipendenti;
in tale occasione si è negato che la mancata impugnazione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del provvedimento della commissione regionale che ha confermato la iscrizione all’albo delle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE artigiane, emesso dalla commissione regionale competente, renda intangibile per l’azienda l’inquadramento in questo settore ed intangibile per i soci la iscrizione nella gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli artigiani; il sistema che regola l’obbligo di pagamento della contribuzione previdenziale è improntato al carattere meramente ricognitivo dei provvedimenti di classificazione dei datori di lavoro, ossia della loro inclusione o iscrizione nell’uno o nell’altro settore sulla cui si base si determina il regime assicurativo, giacchè a detti
provvedimenti è estranea ogni discrezionalità da parte di qualunque autorità pubblica;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 6000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023.