Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5072 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5072 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15854-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 38/2025 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/03/2025 R.G.N. 332/2024;
Oggetto contributi
R.G.N. 15854/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 23.1.2025 n. 38, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva a sua volta rigettato l’opposizione al verbale ispettivo, proposta dalla società per l’accerta re che non era dovuta la somma di € 184.260,62 richiesta per effetto dell’errato inquadramento aziendale, ai fini contributivi, con riclassificazione nel settore industria in luogo del settore commercio, ex art. 49 della legge n. 88/89, con recupero retroattivo, a far data dal mese di marzo 2015 dei relativi contributi, chiesti nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia in autotutela da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla pretesa contributiva relativa al periodo 2015-2020 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), rigettava per il resto il ricorso, confermando l’impugnato verbale di accertamento poiché riteneva che per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, ex art. 49 della legge n. 88/89, occorresse fare riferimento all’attività effettivamente esercitata dall’impresa e non alle dichiarazioni formali rese dalla stessa, quali il codice ATECO comunicato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che, dall’esame effettivo dei documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa, era risultata confermata la fondatezza dell’accertamento ispettivo.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la società doveva essere ricompresa nel settore
industriale, rientrando nell’ambito manifatturiero che è quel settore dell’economia che si occupa della trasformazione di materie prime in manufatti. N ella specie l’attività prevalente era quella di preparazione di RAGIONE_SOCIALE finite per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come era emerso dalle risultanze istruttorie, rispetto a quella originariamente svolta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in favore dei soci.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio si è riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, perché la Corte d’appello, al fine di valutare il settore nel quale inquadrare la società, non si era riferita in via esclusiva all’attività e ffettivamente svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, basandosi su un criterio oggettivo e predeterminato senza lasciare spazio a scelte discrezionali, ma aveva invece fondato le proprie conclusioni su elementi non direttamente riferibili alla concreta attività aziendale, come per esempio l’indicazione della percentuale delle forniture a favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d ‘appello non aveva tenuto conto che l’ inquadramento nel settore
commerciale era ammesso anche per operazioni e/ o attività non direttamente riconducibili al commercio, quali le attività ausiliarie e/o strumentali rispetto a quella commerciale.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per l’insussistenza di una effettiva motivazione, perché il fatto che la società ricorrente avesse mutato negli anni in maniera considerevole la propria clientela, non dimostrava in alcun modo che fosse variata anche l’attività sociale, non avendo i due fatti alcuna correlazione tra di loro, così come il fatto che l’80% dei dipendenti fosse operaio non significa va che non potessero svolgere incombenze riconducibili ad attività commerciale.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su una specifica questione ritualmente introdotta in giudizio e per insussistenza della motivazione, perché la Corte d’appello, in una vicenda di attività promiscua svolta dalla società ricorrente, non si era pronunciata su quella che si presentava come attività prevalente e cioè, l’attività commerciale.
Il primo, secondo, terzo e quarto motivo (i primi due articolati come violazione di legge, il terzo e quarto come vizio di nullità della sentenza), che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, tali motivi mirano a contestare sia le risultanze istruttorie che l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, in riferimento ai profili concreti attinenti al reinquadramento dell’azienda nell’attività industriale, ed anche in riferimento a quali fossero le attività
connesse e/o ausiliarie a quelle commerciali, alla tipologia di clientela, alle mansioni dei dipendenti e a quale dovesse essere l’attività prevalente della società, tutti fatti di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella specie non deducibile, per l’esistenza di una doppia decisione ‘conforme’ di primo e secondo grado sugli stessi fatti; neppure sussiste il dedotto vizio di nullità della sentenza atteso che con ampia e coerente motivazione si dà conto delle ragioni per le quali il verbale ispettivo ha correttamente definito l’inquadramento previdenziale della società sicché non è ravvisabile la denunciata nullità. Come è noto la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (cfr. Cass. s.u. n. 22232 del 2016 e recentemente Cass. n. 1986 del 2025). Non è questo il caso e la censura, ancora una volta, mira ad un diverso apprezzamento dei fatti in questa sede inammissibile.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.26
Il Presidente NOME COGNOME