Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23654-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Contributi, attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, art. 2070 c.c.
R.G.N. 23654/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 263/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 197/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 23.1.2019, la Corte d’appello di
Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in esito ad un accertamento ispettivo con cui aveva ritenuto che l’attività da essa svolta avesse natura commerciale, le aveva richiesto differenze contributive rivenienti dall’applicazione del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe imprese del terziario, in luogo di quello applicato dall’impresa per i dipendenti di studi professionali; che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché del verbale di accordo 29.7.2008 per il rinnovo del CCNL 3.5.2006 e del CCNL per i dipendenti di studi professionali del 29.11.2011, per avere la Corte di merito ritenuto che esso non dovesse applicarsi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione -parametro su cui calcolare i contributi dovuti, ancorché il CCNL
cit. disciplini, oltre ai rapporti di lavoro dipendente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività professionali, anche ‘i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse e il relativo personal e dipendente’; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione del CCNL per i dipendenti del terziario per avere la Corte territoriale ritenuto la sua applicabilità sul presupposto che la sua attività fosse ‘maggiormente assimilabile a quella di un’i mpresa operante nel settore terziario, la cui precipua attività è quella di fornire servizi a persone e imprese’;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito debitamente considerato che il socio dott. NOME COGNOME aveva svolto funzioni di direttore sanitario ai fini di cui alla legge n. 412/1991;
che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente e irriducibilmente contraddittoria rispetto alle emergenze probatorie e documentali acquisite in allegato al ricorso introduttivo del giudizio;
che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver rilevato che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente consiste nel fornire mezzi strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale degli specialisti che si avvalgono RAGIONE_SOCIALEa sua struttura (locali, attrezzature, personale amministrativo per il disbrigo di attività di segreteria) e che quest’ultima resta affatto estranea all’attività sanitaria svolta dal professionista, ha escluso che potesse essersi in presenza di uno studio professionale, ‘atte ggiandosi la stessa come un vero e proprio imprenditore commerciale con attività diretta a fornire ai professionisti esterni
i locali in cui esercitare l’attività una serie di attività alla stessa funzionali’ (così pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
che l’anzidetto accertamento in fatto deve considerarsi ormai intangibile in questa sede di legittimità anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter ult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , con conseguente inammissibilità del terzo e del quarto motivo, in cui il vizio di motivazione è peraltro erroneamente prospettato in relazione alle emergenze processuali, nonostante le plurime precisazioni rese in proposito da questa Corte a far data da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 circa l’impossibilità di dedurre la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di motivazione mercé il raffronto con le risultanze processuali (così da ult. Cass. n. 7090 del 2022);
che, ciò posto, deve ulteriormente ricordarsi che questa Corte ha da tempo chiarito che l’inquadramento ai fini contributivi di cui all’art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico RAGIONE_SOCIALEa materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 cit. nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione);
che, pertanto, i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro inscindibile connessione, risultano inammissibili ex art. 360bis n. 1 c.p.c., rilevando ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, d.l. n. 338/1989, il fatto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘impresa e restando per converso irrilevante la latitudine applicativa del CCNL per i dipendenti di studi professionali; che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24.4.2024.