Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 603 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 603 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8327-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1244/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/12/2017 R.G.N. 1165/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Inquadramento previdenziale
R.G.N. 8327/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.12.2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di accertamento con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, disconoscendone la natura di impresa artigiana, aveva provveduto a reinquadrarla nel settore commerciale, condannandola al pagamento dei maggiori contributi chiesti in via riconvenzionale dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 1° e 3°, l. n. 443/1985, 8, commi 2 e 4, l.r. Toscana n. 53/2008, e 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini de ll’inquadramento previdenziale nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe imprese artigiane, i consorzi fra imprese dovessero essere costituiti esclusivamente da imprese artigiane, nonostante che l’art. 8, comma 2, l.r. Toscana n. 53/2008, cit., preveda espressamente la possibilità che essi possano mantenere la qualifica di imprese artigiane e godere RAGIONE_SOCIALEe relative agevolazioni pur se costituiti da
imprese non artigiane, a condizione che queste ultime non siano di numero superiore a un terzo e che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti;
che, con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che il fatturato complessivamente destinato ai RAGIONE_SOCIALE doveva ricomprendere, oltre alle prestazioni lavorative, anche le vendite di materiali in loro favore, e che la prevalenza del fine mutualistico del RAGIONE_SOCIALE era stata oggetto di accertamento da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 49, l. n. 88/1989, nel prevedere che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali, rinvia, per definire l’appartenenza al settore artigianato, alle ‘attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443’, c.d. legge -quadro sull’artigianato;
che il rinvio disposto dall’art. 49, l. n. 88/1989, alle previsioni di cui alla l. n. 443/1985, cit., non può che ritenersi recettizio, avendo Corte cost. n. 336 del 1989 evidenziato il carattere nazionale del sistema previdenziale e conseguentemente escluso la possibilità che la potestà legislativa RAGIONE_SOCIALEe Regioni a statuto ordinario incida nei rapporti previdenziali;
che questa Corte, nell’interpretare l’art. 6, l. n. 443/1985, ha affermato che, al fine di poter essere iscritti nella separata sezione RAGIONE_SOCIALE‘albo RAGIONE_SOCIALEe imprese artigiane, i consorzi tra imprese artigiane debbono essere costituiti
esclusivamente da imprese di tale natura (Cass. nn. 2418 del 2012 e 1167 del 2018);
che contrari argomenti non possono desumersi dal fatto che l’art. 13, l.r. Toscana n. 53/2008, ricalcando l’art. 5, comma 5°, l. n. 443/1985, stabilisca che ‘l’annotazione nella sezione speciale del registro RAGIONE_SOCIALEe imprese come artigiana è costitutiva ed è condizione […] per la concessione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni a favore RAGIONE_SOCIALEe imprese artigiane’, dovendo tale disposizione interpretarsi conformemente alla preclusione per le Regioni a statuto ordinario di incidere nei rapporti previdenziali e, dunque, per la parte in cui, ex art. 8, comma 2, l.r. cit., consente di iscrivere nell’albo RAGIONE_SOCIALEe imprese artigiane anche imprese che, per la legge statale, non potrebbero accedervi, come riferentesi alle agevolazioni previste a livello regionale in favore di ‘consorzi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni […] purché in numero non superiore ad un terzo […] e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti’, siccome già previsto dall’art. 6, comma 3°, l. n. 443/1985; che il primo motivo di censura, pertanto, deve considerarsi infondato;
che il secondo motivo è affatto inammissibile, pretendendo di sottoporre a questa Corte un nuovo esame di circostanze già valutate dai giudici di merito (cfr. pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, dov’è espressamente disatteso il diverso criterio di raffronto, riproposto in questa sede, tra il valore RAGIONE_SOCIALE‘attività esterna del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE‘attività rivolta a favore RAGIONE_SOCIALEe imprese asRAGIONE_SOCIALEate) o comunque insuscettibili di assurgere a fatto decisivo, nel rigoroso
senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf. (come l’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione straordinaria disposta dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la considerazione del quale, in presenza di elementi probatori di segno contrario, non potrebbe di per sé condurre ad un diverso esito del giudizio);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del