Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 603 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 603 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8327-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALECONSORZIO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1244/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/12/2017 R.G.N. 1165/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Inquadramento previdenziale
R.G.N. 8327/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.12.2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS, disconoscendone la natura di impresa artigiana, aveva provveduto a reinquadrarla nel settore commerciale, condannandola al pagamento dei maggiori contributi chiesti in via riconvenzionale dall’INPS;
che avverso tale pronuncia C.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 1° e 3°, l. n. 443/1985, 8, commi 2 e 4, l.r. Toscana n. 53/2008, e 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini de ll’inquadramento previdenziale nell’ambito delle imprese artigiane, i consorzi fra imprese dovessero essere costituiti esclusivamente da imprese artigiane, nonostante che l’art. 8, comma 2, l.r. Toscana n. 53/2008, cit., preveda espressamente la possibilità che essi possano mantenere la qualifica di imprese artigiane e godere delle relative agevolazioni pur se costituiti da
imprese non artigiane, a condizione che queste ultime non siano di numero superiore a un terzo e che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti;
che, con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che il fatturato complessivamente destinato ai soci doveva ricomprendere, oltre alle prestazioni lavorative, anche le vendite di materiali in loro favore, e che la prevalenza del fine mutualistico del Consorzio era stata oggetto di accertamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 49, l. n. 88/1989, nel prevedere che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali, rinvia, per definire l’appartenenza al settore artigianato, alle ‘attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443’, c.d. legge -quadro sull’artigianato;
che il rinvio disposto dall’art. 49, l. n. 88/1989, alle previsioni di cui alla l. n. 443/1985, cit., non può che ritenersi recettizio, avendo Corte cost. n. 336 del 1989 evidenziato il carattere nazionale del sistema previdenziale e conseguentemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario incida nei rapporti previdenziali;
che questa Corte, nell’interpretare l’art. 6, l. n. 443/1985, ha affermato che, al fine di poter essere iscritti nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane, i consorzi tra imprese artigiane debbono essere costituiti
esclusivamente da imprese di tale natura (Cass. nn. 2418 del 2012 e 1167 del 2018);
che contrari argomenti non possono desumersi dal fatto che l’art. 13, l.r. Toscana n. 53/2008, ricalcando l’art. 5, comma 5°, l. n. 443/1985, stabilisca che ‘l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è costitutiva ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane’, dovendo tale disposizione interpretarsi conformemente alla preclusione per le Regioni a statuto ordinario di incidere nei rapporti previdenziali e, dunque, per la parte in cui, ex art. 8, comma 2, l.r. cit., consente di iscrivere nell’albo delle imprese artigiane anche imprese che, per la legge statale, non potrebbero accedervi, come riferentesi alle agevolazioni previste a livello regionale in favore di ‘consorzi e soci età consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti’, siccome già previsto dall’art. 6, comma 3°, l. n. 443/1985; che il primo motivo di censura, pertanto, deve considerarsi infondato;
che il secondo motivo è affatto inammissibile, pretendendo di sottoporre a questa Corte un nuovo esame di circostanze già valutate dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dov’è espressamente disatteso il diverso criterio di raffronto, riproposto in questa sede, tra il valore dell’attività esterna del Consorzio e quello dell’attività rivolta a favore delle imprese associate) o comunque insuscettibili di assurgere a fatto decisivo, nel rigoroso
senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf. (come l’esito dell’ispezione straordinaria disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, la considerazione del quale, in presenza di elementi probatori di segno contrario, non potrebbe di per sé condurre ad un diverso esito del giudizio);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del