Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7593 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 7593 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data AVV_NOTAIOzione: 18/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 27338-2014 proposto da: RAGIONE_SOCIALE C. 80185250588, in persona del RAGIONE_SOCIALEro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis; da tempore , presso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; 2018 4457 in ROMA , studio
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 447/2014 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/05/2014 R.G.N. 629/2013. APPELLO
RITENUTO
1. Che la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 447 del 2014, RAGIONE_SOCIALE appello proposto rigettava l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE ll’Istruzione, RAGIONE_SOCIALE ero de d RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di COGNOME NOME, transitato quale appartenente al personale ATA, dalla Provincia allo Stato, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto ad essere inquadrato nell’ex profilo professionale responsabile amministrativo, corrispondente ora al profilo professionale di coordinatore amministrativo-area C, con decorrenza gennaio 2000, oltre 10 alle differenze retributive dalla medesima decorrenza, sul presupposto che, essendo inquadrato il COGNOME presso la Provincia nella VI qualifica professionale come istruttore ufficiale amministrativo, essendo TARGA_VEICOLO e non prevista tale figura nei ruoli RAGIONE_SOCIALEo Stato, bensì una figura intermedia t quella DSGA (area D) e quella di assistente amministravo (area le a B), va dire la figura del responsabile amministrativo (area C), era in quest’ultima categoria (sostituita dal CCNL del 16 maggio 2003 dalla figura di coordinatore amministrativo, area C), che doveva essere inquadrato il ricorrente nel momento del passaggio, non ritenendo corretto l’inquadramento attribuitogli di assistente amministrativo, e cioè nell stessa qualifica in cui erano confluiti tutti i dipendRAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE appartenRAGIONE_SOCIALE alla IV qualifica funzionale. ex
2. La Corte d’Appello ha richiamato a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la sentenza di questa Corte n. 7321 del 2013.
3. Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre il RAGIONE_SOCIALE prospettando un unico motivo di ricorso.
4. Resiste con controricorso il lavoratore.
CONSIDERATO
1. Che con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comm 218, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, e del D.M. n. 184 del 1999, nonché del D.M. 5 aprile 2011, e relative tabelle allegate, in relazione all’ 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che il lavoratore al momento del passaggio (avvenuto il 10 gennaio 2009) “era inquadrato nel profilo
professionale di istruttore ufficiale amministrativo VI qualifi funzionale, cat.+LED”, ragione per la quale non poteva che essere inquadrato nella qualifica di assistente amministrativo.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione circa la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘inquadrament non potevano assumere rilievo le mansioni svolte dal ricorrente presso lo Stato successivamente al transito nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa scuola e quindi successivamente all’inquadramento.
L’inquadramento disposto era corretto con riguardo alle tabelle di equiparazione, atteso che nella qualifica di assistent amministrativo confluivano i lavoratori RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale in possesso RAGIONE_SOCIALEe qualifiche e profili professionali RAGIONE_SOCIALEa categoria C.
Peraltro, il CCNL del 2009, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevedeva RAGIONE_SOCIALE esclusivamente le qualifiche di assistente amministrativo e di responsabile amministrativo, essendo stata la diversa qualifica di coordinatore amministrativo, istituita con l’Accordo del 2002.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, secondo i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n.7321 del 2013, che si è pronunciata su analoga fattispecie.
2.1. Non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello la censura di erronea applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza formale RAGIONE_SOCIALEe mansioni nel pubblico impiego.
2.2. E’ vero, infatti, che in materia di pubblico impiego, come più volte affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27887), il dipendente pubblico assegnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondRAGIONE_SOCIALE ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzio proporzionata e sufficiente secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profil quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed ass le responsabilità correlate ad esse. Ma non è configurabile un diritto
del dipendente a pretendere che il datore di lavoro gli conferisca la qualifica superiore.
Si è parimRAGIONE_SOCIALE affermato (Cass., sez. lav., 11 maggio 2010, n. 11405) che l’art. 52, comma 1, cit., nel sancire il diritto adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalRAGIONE_SOCIALE, ha recepito un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione colletti (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalRAGIONE_SOCIALE è la mera previsione in tal senso da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.
2.3. Tuttavia, nella specie il diritto RAGIONE_SOCIALE‘originaria ricorrente superiore qualifica è stato affermato dalla Corte d’appello non già in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 cit. (ciò che non avrebbe potuto fare secondo il principio richiamato ed invocato dall’Avvocatura di Stato nel motivo di ricorso), ma in ragione RAGIONE_SOCIALEa speciale disciplina di settore d passaggio del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato.
2.4. Come già affermato nella citata sentenza Cass. n. 7321 del 2013, occorre, quindi, considerare tale disciplina di settore che consiste essenzialmente nell’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1999, n. 124, che ha regolamentato il trasferimento di personale ATA degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEo Stato, il cui secondo comma è stato oggetto di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca ad opera del comma 218 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2.5. Rilevano, inoltre, Decreto interministeriale 23 luglio RAGIONE_SOCIALE il 1999, n. 184, e il D.M. 5 aprile 2001, di recepimento RAGIONE_SOCIALE‘accordo RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e transitato nel comparto scuola.
2.6. L’art. 8 cit. pone la prescrizione di carattere general dettando il criterio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza (o equivalenza) tra l posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato. Prescrive infatti che il personale ATA di ruolo, dipendente dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, è trasferito nei ruoli personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondRAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento dei compit propri dei predetti profili. Alla garanzia RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza equivalenza) RAGIONE_SOCIALEe mansioni si accompagna una corrispondente e parallela garanzia a livello retributivo in ordine alla quale ques Corte (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2011, n. 20980), in sintonia con l giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (sentenza 6 settembre 2011, C-108-10), ha affermato, in riferimento all’art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 cit., che il legislatore deve “impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in u posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (direttiva 77/187/CEE) sicché, all’atto del trasferimento, non può verificarsi un peggioramento RAGIONE_SOCIALEa condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso. Analogamente non è possibile che vi sia un peggioramento “nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali” . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.7. La corrispondenza tra qualifiche funzionali e profil professionali di provenienza e quelli di destinazione costituisce oggetto RAGIONE_SOCIALEa più dettagliata disciplina regolamentare dettata dal Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, e dal D.M. 5 aprile 2001, di recepimento RAGIONE_SOCIALE‘accordo RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e transitato nel comparto scuola.
Il citato Decreto Interministeriale ha demandato ad un successivo decreto del RAGIONE_SOCIALEro RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO istruzione, previa contrattazione collettiva, la definizione dei criteri di inquadrament nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del compa medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamRAGIONE_SOCIALE accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, RAGIONE_SOCIALE‘anzian maturata presso gli Enti.
2.8. E’ quindi intervenuto l’accordo RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e transitato nel comparto scuola, al quale ha fatto seguito il D.M. 5 aprile 2001.
In particolare l’art. 3 di tale ultimo decreto ha previ l’inquadramento professionale e retributivo prescrivendo in particolare che l’inquadramento definitivo, nei profili professionali RAGIONE_SOCIALEa scuol sarebbe dovuto avvenite “tenendo conto” RAGIONE_SOCIALEa tabella A di equiparazione allegata.
In questa tabella al profilo professionale di istrutto amministrativo contabile categoria C3 CCNL RAGIONE_SOCIALE corrisponde un inquadramento in area B CCNL scuola come assistente amministrativo.
Questa corrispondenza tabellare, fissata con accordo sindacale e recepita nel citato decreto ministeriale, RAGIONE_SOCIALEa quale occorre “tene conto”, va poi verificata in concreto perché sia rispettato il crit RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza posto dall’art. 8 cit.; disposizione questa che infa considera anche l’ipotesi in cui tale equivalenza (quella tabellare) non risulti allorché la qualifica e il profilo di provenienza non tro corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale.
In tale evenienza è innanzi tutto consRAGIONE_SOCIALEta l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999.
Ma in mancanza di tale opzione, ovvero quando questa opzione non sia più esercitabile, occorre comunque che ci sia una corrispondenza in concreto tra la posizione lavorativa di provenienza e quella di destinazione dovendo escludersi che dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento RAGIONE_SOCIALEa sua posizione lavorativa. Il difetto di corrispondenza tabellare è quindi un’evenienz possibile e, ove non venga esercitata l’opzione suddetta, occorre ricercare nella griglia RAGIONE_SOCIALEe qualifiche e dei profili del personale sta RAGIONE_SOCIALEa scuola quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attagli alla posizione di provenienza tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe mansioni ad esse corrispondRAGIONE_SOCIALE.
2.9. Nella specie, la difficoltà di inquadrare gli istruttor RAGIONE_SOCIALE amministrativi contabili nella categoria B del personale RAGIONE_SOCIALEa scuola ha trovato indiretto riscontro in un successivo accordo sindacale RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2002, con cui veniva istituita la figura del coordinatore amministrativo; accordo questo che però non ha avuto più seguito.
3. Ciò posto, può dirsi corretta la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che ha affermato che la qualifica di istruttore-uffici amministrativo, VI q.f., ricoperta dal COGNOME nell’Ente d provenienza, comportando autonomia operativa e funzioni di organizzazione e coordinamento anche mediante l’emanazione di prescrizioni dettagliate del lavoro di appartenRAGIONE_SOCIALE a livelli infer non trovando corrispondenza nelle qualifiche previste per il comparto scuola statale, non poteva traslare nella qualifica di assistent amministrativo, nella quale erano stati posti i dipendRAGIONE_SOCIALE proveniRAGIONE_SOCIALE dalla Provincia che avevano la quarta qualifica funzionale, avendo solo mansioni esecutive.
Le mansioni svolte dal lavoratore originario ricorrente, rientranti nella categoria C del personale degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non corrispondevano,
quindi alla categoria B del personale RAGIONE_SOCIALEa scuola RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale. In particolare, Corte territoriale ha rilevato l RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE che i lavoratore aveva sostituito (prima del transito) la figu corrispondente al DSGA e era risultato che aveva redatto e formato atti amministrativi da lui sottoscritti e aveva partecipato alla giu esecutiva in sostituzione del responsabile amministrativo.
Questa ricognizione di tali elemRAGIONE_SOCIALE di fatto appartiene all valutazione di merito RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, non censurabile in sede di legittimità perché sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria; non senza considerare che l’Amministrazione, attualmente ricorrente, non ha sostanzialmente contestato questi dati di fatto.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
5. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
6. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 1778 del 2016), l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, de d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contri unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.