Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7632/2018 R.G. proposto da
– ricorrenti principali e controricorrenti incidentali contro
REGIONE PUGLIA , in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1902/2017 de lla Corte d’Appello di Bari, depositata il 5.9.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti, già dipendenti della Regione Puglia, inizialmente assunti con contratto di formazione lavoro a tempo determinato ex art. 26 della legge n. 275 del 1977 e poi confermati a tempo indeterminato in forza della legge regionale n. 16 del 1980, si rivolsero al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento iniziale nell’ottavo livello giuridico retributivo, con conseguente ricostruzione della carriera e condanna della datrice di lavoro al pagamento delle dovute differenze retributive.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse le domande, compensando le spese di lite.
La sentenza di primo grado venne impugnata dai lavoratori, ma la Corte d’Appello di Bari rigettò il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Contro la sentenza della Corte d’Appello i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Regione Puglia si è difesa con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato sulla affermata giurisdizione del giudice ordinario.
I lavoratori hanno replicato con controricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno infine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti denunciano «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto
nonché del contratto collettivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
I ricorrenti ribadiscono che il bando di concorso -sulla scorta del quale venne loro attribuito il sesto livello funzionale e retributivo -sarebbe stato in contrasto con la tabella di equiparazione allegata alla legge regionale n. 16 del 1980, rispettando la quale essi avrebbero dovuto essere collocati all’ ottavo livello, già dalla data di scadenza del contratto di formazione lavoro (24.3.1981).
1.1. Il motivo è inammissibile, perché la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi : da un lato, la Corte d’Appello, disattendendo l’opinione dei ricorrenti, ha ritenuto il bando corretto e conforme alle previsioni di legge; dall’altro lato, ha considerato «comunque dirimente» il fatto che il bando -da intendere quale lex specialis vincolante per la pubblica amministrazione -«non ha formato oggetto di alcuna impugnazione da parte degli odierni ricorrenti».
Questo motivo di ricorso per cassazione insiste sulla tesi secondo cui sarebbe errata la prima ratio decidendi , ma non censura la seconda, se non con la fugace e apodittica affermazione che «gli odierni ricorrenti non avevano alcun obbligo di impugnare il bando». Ed è un principio consolidato che, nel caso di sentenza basata su più autonome rationes decidendi , il ricorso per cassazione che ne censuri soltanto alcune è inammissibile, in quanto inidoneo a rimettere in discussione la fondatezza della decisione adottata dal giudice del merito (v., ex multis , Cass. nn. 17182/2020; 10815/2019).
1.2. Quantunque la generica affermazione che «gli odierni ricorrenti non avevano alcun obbligo di impugnare il bando» non
superi il vaglio di ammissibilità del motivo, è opportuno precisare che la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha trasformato la natura degli atti adottati nel precedente regime di diritto pubblico, con la conseguenza che continua ad operare, con riferimento a quegli atti, il principio, più volte ribadito nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell ‘ organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata appunto dall ‘ inquadramento. Pertanto, tali provvedimenti, ove ritenuti illegittimi, devono essere impugnati nel termine di decadenza dai soggetti interessati, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico (v. Cons. Stato nn. 5881/2012; 2012/2012; 6576/2011; 5860/2011; 6371/2009).
Il secondo motivo denuncia «Violazione di norme di diritto ed errore in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alle sentenze della Corte d’Appello di Lecce e della Corte di Cassazione».
Questo motivo fa leva sulla sentenza favorevole ottenuta da altri lavoratori interessati dalla medesima procedura di assunzione e con i quali la Regione aveva concluso un accordo transattivo, poi non rispettato, dal che era scaturito un contenzioso definito con la sentenza n. 25624/2016 di questa Corte di legittimità.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché il riferimento al diverso esito di un processo instaurato da altri soggetti sulla medesima materia del contendere -ma di cui
nemmeno si prospetta il valore di giudicato esterno -non equivale all’indicazione di un vizio della sentenza censurabile con il ricorso per cassazione.
E ciò a prescindere dalla constatazione che in quel processo si discuteva della validità e degli effetti di un accordo conciliativo e che, quindi, la materia del contendere era nettamente diversa da quella di cui si discute in questa sede, ovverosia la legittimità dell’inquadramento iniziale dei lavoratori (non in base ad accordi intervenuti, ma) esclusivamente sulla base delle disposizioni di legge applicabili e del contenuto del bando di concorso.
Con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost., 421 c.p.c., 2697 c.c. e 2724 c.c.».
I ricorrenti si lamentano che la Corte d’Appello non abbia accolto il gravame contro la mancata ammissione, da parte del tribunale, delle prove testimoniali dedotte al fine di dimostrare l’effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del sesto livello giuridico ed economico loro assegnato.
3.1. Il motivo è palesemente infondato, perché i dedotti capitoli di prova -il cui testo è riportato nel ricorso -sono in effetti assai generici nell’indicazione dei fatti e sono volti a fare esprimere ai testi giudizi, invece che descrivere, in concreto, le mansioni svolte da ciascuno di loro (« Vero che le mansioni previste nell’ottavo livello del contratto collettivo sono quelle effettivamente svolte dai ricorrenti; infatti questi ultimi hanno svolto -come è possibile vedere dai curriculum vitae allegati che diventano parte integrante di questa circostanza -mansioni
riconducibili ad una superiore professionalità, in virtù delle specifiche competenze possedute rispetto all’inquadramento iniziale attribuito? »; « Vero che i dottori … sono stati impiegati in diversi ambiti dell’Amministrazione con l’attribuzione di compiti di elevata responsabilità? »).
3.2. È appena il caso di aggiungere, con riguardo ai parametri normativi che si assumono violati nella rubrica del motivo di ricorso, che la necessità di indicare fatti specifici sui quali sentire i testi (art. 244 c.p.c.) non rientra tra i limiti posti dal codice civile all’ammissibilità della prova testimoniale ( limiti derogati, nel rito del lavoro, dall’art. 421 c.p.c. ); di tali limiti non ha fatto applicazione il giudice d’appello, sicché non è pertinente il richiamo all’art. 2724 c.c. Inoltre, l a Corte territoriale ha correttamente attribuito ai lavoratori l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda consistente nello svolgimento di mansioni superiori (art. 2697 c.c.) e la corretta applicazione delle regole legali sulla ripartizione dell’onere della prova non è in alcun modo in contrasto con i principi del giusto processo (art. 111 Cost.).
Con il rigetto del ricorso principale rimane assorbito l’esame del ricorso incidentale, che è stato esplicitamente proposto solo come condizionato al caso di accoglimento di quello principale.
Respinto il ricorso principale, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste, con riferimento al solo ricorso principale, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della Regione Puglia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge ;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21.2.2024.