Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5086  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva respinto la domanda con cui il ricorrente ( ex dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di revisore RAGIONE_SOCIALE di VI categoria, transitato in RAGIONE_SOCIALE e successivamente trasferito all’RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 2319/2008, passata in giudicato) aveva chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nell’area C, posizione economica C5 (o in subordine C4 o C3) del RAGIONE_SOCIALE per il personale del comparto enti pubblici non economici a far tempo dal 16 luglio 2009, la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive ed il risarcimento dei danni patiti anche a seguito del demansionamento subito e del ritardo ne ll’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure di mobilità.
La Corte territoriale ha rilevato che nella fattispecie non si era verificata una mobilità d’ufficio, in quanto l’COGNOME aveva esercitato la facoltà di transitare alle  dipendenze  di  una  pubblica  RAGIONE_SOCIALE  in  base  alle  disposizioni normative che avevano riguardato il personale ASTT; ha rilevato che a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inerzia  RAGIONE_SOCIALEa  P.A.  a  rendere  esecutiva  tale  volontà,  aveva  promosso  un
giudizio  in  sede  amministrativa,  definito  con  la  sentenza  n.  2319/2008  del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
C onsiderato che al momento del passaggio all’RAGIONE_SOCIALE era un dipendente di RAGIONE_SOCIALE,  appartenente  al  settore  privatistico,  e  che  il  rapporto  di lavoro era stato risolto, il giudice di appello ha escluso che nella fattispecie si fosse verificata una cessione del contratto.
Ha inoltre ritenuto che la corrispondenza fra le qualifiche doveva essere effettuata sulla base RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento riconosciuto presso l’RAGIONE_SOCIALE; ha dunque rimarcato  che  l’COGNOME,  pacificamente  inquadrato  nella  VI  categoria  con  il profilo  di  revisore  RAGIONE_SOCIALE,  era  consapevole  RAGIONE_SOCIALEa  circostanza  che  il  posto disponibile  presso  l’RAGIONE_SOCIALE  era  rela tivo  alla  posizione  economica  B2,  sicché  lo stesso non poteva pretendere di essere inquadrato in una posizione lavorativa non disponibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE declaratorie contrattuali, la Corte territoriale ha ravvisato una piena corrispondenza fra il livello VI (revisore RAGIONE_SOCIALE) di inquadramento presso la RAGIONE_SOCIALE e le specifiche professionali caratterizzanti i dipendenti nell’area B  posizione  economica  2  del  CCNL  2006-2009  Comparto  enti  pubblici  non economici.
 Ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente relative al mantenimento del premio  di  incentivazione  e  del  premio  industriale,  atteso  che  il  divieto  di reformatio  in  peius riguarda  il  trattamento  retributivo  complessivo  ed  era rimasto indimostrato che l’COGNOME aveva percepito dall’RAGIONE_SOCIALE un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello percepito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ha considerato ineccepibile la condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed ha pertanto ritenuto infondata  la  domanda  di  risarcimento  del  danno  proposta  nei  confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;  ha  inoltre  ritenuto  generica  e  sfornita  di  prova  la  domanda  di risarcimento del danno proposta nei confronti degli altri appellati .
8 . Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALEa partecipazione eventuale all’udienza pubblica.
DIRITTO
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 ss. d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992, del DPCM n. 325/1988, RAGIONE_SOCIALEa legge 554/1988, degli artt. 1230, 1406 e 2909 cod. civ., per avere la Corte territoriale  erroneamente  ritenuto  applicabili  alla  fattispecie  le  disposizioni relative alla mobilità volontaria.
Lamenta, altresì, che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la cessione del contratto e richiama la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 2319/2008, la quale aveva ritenuto inadempiente la pubblica RAGIONE_SOCIALE per non avere portato a compimento le procedure di mobilità delineate dalla legge 58/1992 e dai successivi decreti attuativi; sostiene che in forza di tale pronuncia, nella fattispecie dedotta in giudizio la condizione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità dei posti aveva spiegato i suoi effetti ex tunc .
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 101/1979 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 797/1981, degli artt. 13 ss. del C.C.N.L. 1998/2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ.
Richiama la giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di mobilità del personale di RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che le equiparazioni effettuate dal DPCM o dalla contrattazione collettiva non hanno valore vincolante.
Lamenta  che  la  Corte  territoriale  ha  errato  nel  ritenere  l’equivalenza,  in quanto  il  profilo  del  revisore  RAGIONE_SOCIALE  doveva  essere  equiparato  all’area  C, caratterizzato da responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, coordinamento e controllo di uffici, responsabilità dei risultati conseguiti nelle unità sotto ordinate.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.  360,  comma  primo,  n.  5.  cod.  proc.  civ.,  nonché  la  violazione  e  falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, legge n. 58/92 e art. 5, comma 2, DPCM n. 325/1988, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5. cod. proc. civ.
Addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto incontestato  il  trattamento  percepito  dall’COGNOME  presso  l’RAGIONE_SOCIALE  e  di  avere omesso di esaminare tale contestazione.
Lamenta inoltre che la Corte territoriale ha ritenuto indimostrata la percezione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, di un trattamento inferiore rispetto a quello percepito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che all’COGNOME avrebbero dovuto essere corrisposti, sotto forma di assegno ad personam , il ‘premio di incentivazione’ ed il ‘premio industriale’, in quanto non legati alla modalità di prestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il diritto RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Sostiene che il giudicato formatosi sul diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego produce effetti dalla data RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, radicando il suo diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., 2043, 2056, 2058, 2059, 2727 e 2729 cod. civ.
Addebita alla sentenza impugnata di avere rigettato le domande  di risarcimento  dei  danni,  senza  considerare  che  era  incontestata  l’indizione  di procedure di progressione economica ogni due anni.
Lamenta  che  la  Corte  territoriale  in  ordine  a  tale  circostanza  non  ha  fatto ricorso al fatto notorio e al ragionamento presuntivo.
Il sesto motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di RAGIONE_SOCIALEo maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘ente di provenienza.
Deduce che l’anzianità di RAGIONE_SOCIALEo alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione costituisce carattere essenziale RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico e vale a
contraddistinguere lo status del dipendente, consentendogli l’accesso ai concorsi dirigenziali, alla progressione verticale, nonché ad incarichi retribuiti interni ed esterni all’Amministrazione.
 I  primi  due  motivi,  da  trattare  congiuntamente  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  loro connessione logica, sono infondati.
L’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992 così prevede: ‘ 1. Il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, applicato alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge presso l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, le segreterie del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nonché presso la RAGIONE_SOCIALE controllo RAGIONE_SOCIALE concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con le modalità stabilite dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 200 del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni RAGIONE_SOCIALE dotazioni organiche.
La Società, per la durata RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, si avvale del personale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE addetto alle attività concernenti i RAGIONE_SOCIALE trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa convenzione di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo RAGIONE_SOCIALE dalla Società stessa.
 Entro  sei  mesi  dalla  delibera  del  CIPE  cui  al  comma  6  RAGIONE_SOCIALE‘articolo  1  e comunque non oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può
optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell’ambito del quale ha svolto il precedente RAGIONE_SOCIALEo. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1.
Entro e non oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività che ad essa residuano, che tr ansita alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Società stessa…’.
La  prima  forma  di  mobilità  prevista  dalla  norma  è  dunque  equiparabile  a quella  disciplinata  dall’art.  31  del  d.lgs.  n.  165/2001,  mentre  la  seconda  è riconducibile alla mobilità volontaria, e non al passaggio di competenze.
L’art. 4, comma 3,  RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/ 1992 costituisce infatti una disposizione speciale che  attribuisce  al dipendente il diritto al corretto espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura e non a permanere incondizionatamente nell’RAGIONE_SOCIALE pubblica.
Tale ricostruzione è condivisa anche dalla sentenza n. 2319/2008 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/ 1992 ha previsto due distinte forme di mobilità, a seconda degli uffici di provenienza del personale RAGIONE_SOCIALE: il trasferimento d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE con le modalità di cui all’art. 200, comma 3, del DP R n. 3 del 1957 relativamente al personale in RAGIONE_SOCIALEo presso le peculiari strutture indicate nel comma 1, e l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale.
La suddetta pronuncia ha innanzitutto dato atto RAGIONE_SOCIALE deduzioni del ricorrente, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 5 luglio 1993 aveva determinato i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE sedi ove i dipendenti optanti, ex RAGIONE_SOCIALE, potevano esercitare la loro opzione per la permanenza nel pubblico impiego, e secondo cui, a causa RAGIONE_SOCIALE‘esiguità dei posti vacanti da esso riportati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa provincia e corrisponden ti alla loro professionalità e livello di appartenenza, l’COGNOME non aveva potuto trovare sistemazione in occasione del bando pubblicato dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992.
Ciò premesso, ha evidenziato che in forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992, coloro che abbiano espresso l’opzione nei termini di legge non vantano un diritto soggettivo perfetto alla permanenza nel pubblico impiego, ma un diritto soggetti vo all’integrale espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure per la mobilità previste dalle disposizioni ivi richiamate (possibilità di assegnazione presso sedi di lavoro nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa provincia in cui il dipendente ha prestato il precedente RAGIONE_SOCIALEo, verifica RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far ricorso alla procedura RAGIONE_SOCIALEa mobilità d’ufficio su base regionale o nazionale, salvo il limite RAGIONE_SOCIALE‘assoluta e accertata indisponibilità di posti nell’intero territorio nazionale).
Ha inoltre precisato  che  in  forza  di tale  disposizione,  le  modalità  di soddisfacimento del diritto a permanere nel pubblico impiego sono riservate alla RAGIONE_SOCIALE  Amministrazione,  secondo  i  criteri  dalla  stessa    determinati  con  le procedure indicate nella nor ma in esame; ha dunque ravvisato l’inadempimento
RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, che aveva omesso di espletare la suddetta procedura, ed ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità d’ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall’art. 4, comma 6, del DPCM n. 325 de l 1988, salvo il limite RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in Amministrazioni di altro comparto, e sull’intero territorio nazionale.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il diritto all’COGNOME alla permanenza nella RAGIONE_SOCIALE Amministrazione non poteva essere riconosciuto in difetto di posti disponibili presso altre pubbliche amministrazioni nei profili corrispondenti.
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che la mobilità presso l’RAGIONE_SOCIALE, riavviata dopo la pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha riguardato il posto vacante disponibile relativo alla posizione B2, espressamente accettata dal ricorrente.
Trova pertanto applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un RAGIONE_SOCIALE profilo professionale, percependo le relative differenze retributive; ove ciò fosse consentito si finirebbe per alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa mobilità e verrebbero mortificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’art. 97 (Cass. n. 30875/2017; Cass. n. 23922/2022 e Cass. n. 1494/2024).
Ai  suddetti  principi  si  è  dunque  attenuta  la  sentenza  impugnata,  che  ha ricondotto l’opzione esercitata dal ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge  n.  58/1992 alla  mobilità  volontaria ,  precisando  che  il  trasferimento disciplinato  da  tale  disposizione  avviene  nei  limiti  dei  posti  vacanti, ed  ha
considerato corretto l’inquadramento del ricorrente nella posizione economica B2 del CCNL EPNE 2006-2009.
8. Il terzo motivo è inammissibile.
Occorre premettere che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato  dall’art.  2  del  d.lgs.  n.  40  del  2006,  riguarda  un  vizio  specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,
Deve innanzitutto rilevarsi che l’omesso esame di una condotta processuale non è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012; è infatti denunciabile per cassazione l’omesso es ame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento in senso storico-naturalistico avente carattere decisivo e che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (v. Cass. n. 13024/2022), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 2239/2019; Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017).
Spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019);
Inoltre  il  motivo  non  si  confronta  con  la ratio  decidendi RAGIONE_SOCIALEa  pronuncia secondo  cui  il  divieto  di reformatio in  peius presuppone  una  comparazione complessiva fra i due trattamenti e secondo cui in tale contesto non era stato provato il decremento.
Il  quarto  motivo  è  infondato,  in  quanto  non  sussiste  la  violazione  del giudicato.
La pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha infatti statuito sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, ma  unicamente sul suo diritto al corretto
espletamento  RAGIONE_SOCIALEa  procedura  di  mobilità,  e  non  è  in  ogni  caso  opponibile all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non era stato parte di quel giudizio.
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso  la  valorizzazione  RAGIONE_SOCIALEa  non  contestazione,  del  fatto  notorio  e  del ragionamento presuntivo.
Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Si  è  inoltre  chiarito  che  il  principio  del  libero  convincimento,  posto  a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., opera interamente sul piano RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento  di  merito,  insindacabile  in  sede  di  legittimità,  sicché  la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).
E’ altresì consolidato l’orientamento secondo cui la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa criticare il ragionamento presuntivo del giudice di merito, eventualmente anche omesso, adducendo che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1785 del 2018).
Pertanto, la parte che censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 (da ultimo v. Cass. n. 28772 del 2022).
11. Il sesto motivo è inammissibile.
Infatti  la  censura  non  rispetta  gli  oneri  di  specificazione  e  di  allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4, in quanto non dimostra che la domanda era stata reiterata in appello, né fornisce indicazioni sulla localizzazione RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale.
L’onere RAGIONE_SOCIALEa parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. RAGIONE_SOCIALE del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
L’omessa pronuncia è comunque insussistente, atteso che la Corte territoriale ha  escluso  il  diritto  RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME  alla  ricostruzione  RAGIONE_SOCIALEa  carriera  in  ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto novativo, ed ha dunque statuito anche sull’anzianità di RAGIONE_SOCIALEo (pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale con l’RAGIONE_SOCIALE,  seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla è dovuto alla RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
 Sussistono  le  condizioni  per  dare  atto,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.13,  comma  1 quater,  del  d.P.R.  n.115  del  2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo,  per  il  ricorrente,  di  versare l’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  in  favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità ,  che  liquida  in  €  200,00  per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2024.