Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva respinto la domanda con cui il ricorrente ( ex dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di revisore RAGIONE_SOCIALE di VI categoria, transitato in RAGIONE_SOCIALE e successivamente trasferito all’RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 2319/2008, passata in giudicato) aveva chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nell’area C, posizione economica C5 (o in subordine C4 o C3) del RAGIONE_SOCIALE per il personale del comparto enti pubblici non economici a far tempo dal 16 luglio 2009, la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive ed il risarcimento dei danni patiti anche a seguito del demansionamento subito e del ritardo ne ll’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure di mobilità.
La Corte territoriale ha rilevato che nella fattispecie non si era verificata una mobilità d’ufficio, in quanto l’COGNOME aveva esercitato la facoltà di transitare alle dipendenze di una pubblica RAGIONE_SOCIALE in base alle disposizioni normative che avevano riguardato il personale ASTT; ha rilevato che a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inerzia RAGIONE_SOCIALEa P.A. a rendere esecutiva tale volontà, aveva promosso un
giudizio in sede amministrativa, definito con la sentenza n. 2319/2008 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
C onsiderato che al momento del passaggio all’RAGIONE_SOCIALE era un dipendente di RAGIONE_SOCIALE, appartenente al settore privatistico, e che il rapporto di lavoro era stato risolto, il giudice di appello ha escluso che nella fattispecie si fosse verificata una cessione del contratto.
Ha inoltre ritenuto che la corrispondenza fra le qualifiche doveva essere effettuata sulla base RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento riconosciuto presso l’RAGIONE_SOCIALE; ha dunque rimarcato che l’COGNOME, pacificamente inquadrato nella VI categoria con il profilo di revisore RAGIONE_SOCIALE, era consapevole RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il posto disponibile presso l’RAGIONE_SOCIALE era rela tivo alla posizione economica B2, sicché lo stesso non poteva pretendere di essere inquadrato in una posizione lavorativa non disponibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE declaratorie contrattuali, la Corte territoriale ha ravvisato una piena corrispondenza fra il livello VI (revisore RAGIONE_SOCIALE) di inquadramento presso la RAGIONE_SOCIALE e le specifiche professionali caratterizzanti i dipendenti nell’area B posizione economica 2 del CCNL 2006-2009 Comparto enti pubblici non economici.
Ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente relative al mantenimento del premio di incentivazione e del premio industriale, atteso che il divieto di reformatio in peius riguarda il trattamento retributivo complessivo ed era rimasto indimostrato che l’COGNOME aveva percepito dall’RAGIONE_SOCIALE un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello percepito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ha considerato ineccepibile la condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed ha pertanto ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; ha inoltre ritenuto generica e sfornita di prova la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti degli altri appellati .
8 . Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALEa partecipazione eventuale all’udienza pubblica.
DIRITTO
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 ss. d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992, del DPCM n. 325/1988, RAGIONE_SOCIALEa legge 554/1988, degli artt. 1230, 1406 e 2909 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabili alla fattispecie le disposizioni relative alla mobilità volontaria.
Lamenta, altresì, che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la cessione del contratto e richiama la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 2319/2008, la quale aveva ritenuto inadempiente la pubblica RAGIONE_SOCIALE per non avere portato a compimento le procedure di mobilità delineate dalla legge 58/1992 e dai successivi decreti attuativi; sostiene che in forza di tale pronuncia, nella fattispecie dedotta in giudizio la condizione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità dei posti aveva spiegato i suoi effetti ex tunc .
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 101/1979 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 797/1981, degli artt. 13 ss. del C.C.N.L. 1998/2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ.
Richiama la giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di mobilità del personale di RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che le equiparazioni effettuate dal DPCM o dalla contrattazione collettiva non hanno valore vincolante.
Lamenta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere l’equivalenza, in quanto il profilo del revisore RAGIONE_SOCIALE doveva essere equiparato all’area C, caratterizzato da responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, coordinamento e controllo di uffici, responsabilità dei risultati conseguiti nelle unità sotto ordinate.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5. cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, legge n. 58/92 e art. 5, comma 2, DPCM n. 325/1988, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5. cod. proc. civ.
Addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto incontestato il trattamento percepito dall’COGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE e di avere omesso di esaminare tale contestazione.
Lamenta inoltre che la Corte territoriale ha ritenuto indimostrata la percezione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, di un trattamento inferiore rispetto a quello percepito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che all’COGNOME avrebbero dovuto essere corrisposti, sotto forma di assegno ad personam , il ‘premio di incentivazione’ ed il ‘premio industriale’, in quanto non legati alla modalità di prestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il diritto RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Sostiene che il giudicato formatosi sul diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego produce effetti dalla data RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, radicando il suo diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., 2043, 2056, 2058, 2059, 2727 e 2729 cod. civ.
Addebita alla sentenza impugnata di avere rigettato le domande di risarcimento dei danni, senza considerare che era incontestata l’indizione di procedure di progressione economica ogni due anni.
Lamenta che la Corte territoriale in ordine a tale circostanza non ha fatto ricorso al fatto notorio e al ragionamento presuntivo.
Il sesto motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di RAGIONE_SOCIALEo maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘ente di provenienza.
Deduce che l’anzianità di RAGIONE_SOCIALEo alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione costituisce carattere essenziale RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico e vale a
contraddistinguere lo status del dipendente, consentendogli l’accesso ai concorsi dirigenziali, alla progressione verticale, nonché ad incarichi retribuiti interni ed esterni all’Amministrazione.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logica, sono infondati.
L’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992 così prevede: ‘ 1. Il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, applicato alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge presso l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, le segreterie del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nonché presso la RAGIONE_SOCIALE controllo RAGIONE_SOCIALE concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con le modalità stabilite dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 200 del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni RAGIONE_SOCIALE dotazioni organiche.
La Società, per la durata RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, si avvale del personale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE addetto alle attività concernenti i RAGIONE_SOCIALE trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa convenzione di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo RAGIONE_SOCIALE dalla Società stessa.
Entro sei mesi dalla delibera del CIPE cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può
optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell’ambito del quale ha svolto il precedente RAGIONE_SOCIALEo. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1.
Entro e non oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività che ad essa residuano, che tr ansita alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Società stessa…’.
La prima forma di mobilità prevista dalla norma è dunque equiparabile a quella disciplinata dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, mentre la seconda è riconducibile alla mobilità volontaria, e non al passaggio di competenze.
L’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/ 1992 costituisce infatti una disposizione speciale che attribuisce al dipendente il diritto al corretto espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura e non a permanere incondizionatamente nell’RAGIONE_SOCIALE pubblica.
Tale ricostruzione è condivisa anche dalla sentenza n. 2319/2008 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/ 1992 ha previsto due distinte forme di mobilità, a seconda degli uffici di provenienza del personale RAGIONE_SOCIALE: il trasferimento d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE con le modalità di cui all’art. 200, comma 3, del DP R n. 3 del 1957 relativamente al personale in RAGIONE_SOCIALEo presso le peculiari strutture indicate nel comma 1, e l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale.
La suddetta pronuncia ha innanzitutto dato atto RAGIONE_SOCIALE deduzioni del ricorrente, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 5 luglio 1993 aveva determinato i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE sedi ove i dipendenti optanti, ex RAGIONE_SOCIALE, potevano esercitare la loro opzione per la permanenza nel pubblico impiego, e secondo cui, a causa RAGIONE_SOCIALE‘esiguità dei posti vacanti da esso riportati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa provincia e corrisponden ti alla loro professionalità e livello di appartenenza, l’COGNOME non aveva potuto trovare sistemazione in occasione del bando pubblicato dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992.
Ciò premesso, ha evidenziato che in forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992, coloro che abbiano espresso l’opzione nei termini di legge non vantano un diritto soggettivo perfetto alla permanenza nel pubblico impiego, ma un diritto soggetti vo all’integrale espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure per la mobilità previste dalle disposizioni ivi richiamate (possibilità di assegnazione presso sedi di lavoro nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa provincia in cui il dipendente ha prestato il precedente RAGIONE_SOCIALEo, verifica RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far ricorso alla procedura RAGIONE_SOCIALEa mobilità d’ufficio su base regionale o nazionale, salvo il limite RAGIONE_SOCIALE‘assoluta e accertata indisponibilità di posti nell’intero territorio nazionale).
Ha inoltre precisato che in forza di tale disposizione, le modalità di soddisfacimento del diritto a permanere nel pubblico impiego sono riservate alla RAGIONE_SOCIALE Amministrazione, secondo i criteri dalla stessa determinati con le procedure indicate nella nor ma in esame; ha dunque ravvisato l’inadempimento
RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, che aveva omesso di espletare la suddetta procedura, ed ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità d’ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall’art. 4, comma 6, del DPCM n. 325 de l 1988, salvo il limite RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in Amministrazioni di altro comparto, e sull’intero territorio nazionale.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il diritto all’COGNOME alla permanenza nella RAGIONE_SOCIALE Amministrazione non poteva essere riconosciuto in difetto di posti disponibili presso altre pubbliche amministrazioni nei profili corrispondenti.
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che la mobilità presso l’RAGIONE_SOCIALE, riavviata dopo la pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha riguardato il posto vacante disponibile relativo alla posizione B2, espressamente accettata dal ricorrente.
Trova pertanto applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un RAGIONE_SOCIALE profilo professionale, percependo le relative differenze retributive; ove ciò fosse consentito si finirebbe per alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa mobilità e verrebbero mortificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’art. 97 (Cass. n. 30875/2017; Cass. n. 23922/2022 e Cass. n. 1494/2024).
Ai suddetti principi si è dunque attenuta la sentenza impugnata, che ha ricondotto l’opzione esercitata dal ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 58/1992 alla mobilità volontaria , precisando che il trasferimento disciplinato da tale disposizione avviene nei limiti dei posti vacanti, ed ha
considerato corretto l’inquadramento del ricorrente nella posizione economica B2 del CCNL EPNE 2006-2009.
8. Il terzo motivo è inammissibile.
Occorre premettere che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,
Deve innanzitutto rilevarsi che l’omesso esame di una condotta processuale non è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012; è infatti denunciabile per cassazione l’omesso es ame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento in senso storico-naturalistico avente carattere decisivo e che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (v. Cass. n. 13024/2022), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 2239/2019; Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017).
Spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019);
Inoltre il motivo non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia secondo cui il divieto di reformatio in peius presuppone una comparazione complessiva fra i due trattamenti e secondo cui in tale contesto non era stato provato il decremento.
Il quarto motivo è infondato, in quanto non sussiste la violazione del giudicato.
La pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha infatti statuito sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, ma unicamente sul suo diritto al corretto
espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità, e non è in ogni caso opponibile all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non era stato parte di quel giudizio.
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa non contestazione, del fatto notorio e del ragionamento presuntivo.
Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Si è inoltre chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., opera interamente sul piano RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).
E’ altresì consolidato l’orientamento secondo cui la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa criticare il ragionamento presuntivo del giudice di merito, eventualmente anche omesso, adducendo che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1785 del 2018).
Pertanto, la parte che censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 (da ultimo v. Cass. n. 28772 del 2022).
11. Il sesto motivo è inammissibile.
Infatti la censura non rispetta gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4, in quanto non dimostra che la domanda era stata reiterata in appello, né fornisce indicazioni sulla localizzazione RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale.
L’onere RAGIONE_SOCIALEa parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. RAGIONE_SOCIALE del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
L’omessa pronuncia è comunque insussistente, atteso che la Corte territoriale ha escluso il diritto RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto novativo, ed ha dunque statuito anche sull’anzianità di RAGIONE_SOCIALEo (pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale con l’RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla è dovuto alla RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2024.