Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16038 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
1.La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da NOME COGNOME (già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE inquadrata nella categoria B, posizione economica B3, e transitata all’RAGIONE_SOCIALE ) aveva dichiarato il suo diritto all’inquadramento nell’Area II posizione economica F3.
La Corte territoriale ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui ai sensi del l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 il dipendente trasferito per RAGIONE_SOCIALE volontaria ha diritto all’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nell’amministrazione di provenienza, secondo cui il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le Amministrazioni di provenienza.
Il giudice di appello ha inoltre applicato i principi secondo cui la nozione di trattamento retributivo è distinta da quella di posizione economica, e secondo cui l’art. 5, e la relativa tabella del DPCM n. 466/2000, pur non direttamente applicabili in quanto disciplinano i trasferimenti del personale RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni RAGIONE_SOCIALEo Stato alle Regioni e agli RAGIONE_SOCIALE locali, sono utilizzabili come parametro di riferimento interpretativo.
Ha evidenziato che l’appellata proviene dal RAGIONE_SOCIALE con la posizione B3, in applicazione del sistema di classificazione adottato con il CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 9.8.2000 che ha ricompreso nella categoria B le ex qualifiche di IV e V livello, mentre il CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 ha previsto nel nuovo sistema di classificazione del personale le aree di
inquadramento ed ha assegnato all’area B gli ex livelli da IV a VI e con la allegata tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione ha fissato nell’Area B le nuove posizioni economiche da B1 a B3.
Ha aggiunto che secondo l’art. 17 del CCNL personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2004 nell’Area II sono comprese le ex posizioni B1, B2 e B3 e nella relativa tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione proprio, ha ricompres o nell’Area II le posizioni eonomiche da F1 a F4, ivi trasponendo le ex posizioni economiche del precedente sistema classificatorio da B1 a B3S, con simmetrica corrispondenza.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe richiamate norme convenzionali, ha condiviso le statuizioni del primo giudice, che ha disposto l’inquadramento nell’Area II posizione F3 in quanto corrispondente alla posizione ex B3 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provenienza RAGIONE_SOCIALE‘appellata ed ha rilevato che l’inquadramento nell’Area II posizione F2 adottato dall’RAGIONE_SOCIALE contrasta con l’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 fornita dalla sentenza impugnata, ha ritenuto assorbito e comunque infondato il secondo motivo di appello.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d. lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DPCM n. 466/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato e determinato la corrispondenza tra la qualifica posseduta e quella attribuita presso l’Amministrazione di destinazione.
Argomenta che l’equiparazione meramente tabellare non è conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto si pone in contrasto con l’autonomia gestionale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di destinazione e con i principi di equiparazione nelle mansioni e nella retribuzione.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE artt. 1406 e 1372 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato astratte tabelle di corrispondenza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del la lavoratrice, senza effettuare alcuna valutazione in concreto RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte presso l’ente di provenienza, in rapporto ai profili professionali previsti per l’ente di destinazi one.
Lamenta che la Corte territoriale ha applicato dapprima la tabella contenuta nel CCNL RAGIONE_SOCIALE Locali per stabilire l’inquadramento che sarebbe spettato alla ricorrente nel CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e successivamente la tabella allegata al CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto si deve procedere all’inquadramento del lavoratore sulla base RAGIONE_SOCIALEa posi zione dal medesimo posseduta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa precedente fase del rapporto e RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro RAGIONE_SOCIALEa disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione, ev idenziando che la relativa valutazione, da effettuarsi in concreto, non è condizionata da alcun tipo di atto amministrativo riguardante la corrispondenza di profili e mansioni tra Amministrazioni.
Considerato che ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno RAGIONE_SOCIALEa medesima area, evidenzia la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento de lla lavoratrice nella seconda area funzionale, all’esito del confronto tra le declaratorie contenute nel CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nel CCNL di provenienza.
Aggiunge che le posizioni economiche o fasce retributive sono esplicative di una graduazione di livelli economici (trattamenti fondamentali) che possono essere acquisiti per progressione nell’ambito di un’area giuridico -funzionale nella quale si collocano mansioni equivalenti; sostiene la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE, in assenza di tabelle di comparazione applicabili al caso di specie, ed in presenza di vincoli operativi di prassi.
Richiama la nota n. 22705 del 5.4.2011 del RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa fascia economica di corrispondenza deve avvenire prescindendo da criteri nominalistici, confrontando il valore del trattamento stipendiale previsto dai CCNL per le posizioni di appartenenza e di destinazione ed evitando che dall’inquadramento consegua la confluenza in una fascia superiore ovvero un differenziale positivo sul trattamento stipendiale per effetto del passaggio in RAGIONE_SOCIALE, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del contratto comporta l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito e riassorbibili.
Evidenzia che la resistente ha sottoscritto un contratto di lavoro individuale con l’RAGIONE_SOCIALE, così riconoscendo l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa suddetta normativa alla propria posizione lavorativa.
Come ritenuto in una fattispecie analoga, il ricorso è inammissibile, in quanto le censure, volte a stigmatizzare il riconoscimento del superiore inquadramento sulla base del riferimento alla tabella di equiparazione posta dal DPCM n. 446/2000 a prescindere dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEa posizione in concreto rivestita dalla lavoratrice presso l’Amministrazione di provenienza , nonché l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tabella contenuta nel CCNL RAGIONE_SOCIALE Locali, in realtà non si misurano con la ratio decidendi .
La sentenza impugnata ha infatti assunto a riferimento la tabella B di trasposizione automatica del CCNL RAGIONE_SOCIALE e la tabella B di trasposizione automatica del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 2004.
Questa Corte ha ribadito che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri RAGIONE_SOCIALEa specificità, completezza e riferibilità alla
decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. n. 5117/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. SU n. 4315/2020; Cass. n. 24286/2022).
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 23 maggio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME