Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17051 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17051 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
1. Il Tribunale di Enna ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, volte ad ottenere, previa disapplicazione di ogni atto o determinazione datoriale posta a fondamento del suo inquadramento, l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella ca tegoria C, posizione economica C3 ovvero nella diversa posizione ritenuta di giustizia, alla stregua del CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana con decorrenza dal 1.2.2008, data di transito all’A.R.R.A., l’ordin e di adozione di ogni atto funzionale al corretto inquadramento rivendicato, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze tra il trattamento retributivo erogato in forza RAGIONE_SOCIALE‘errato inquadramento e quello dovuto, con decorrenza dal 1.1.2010, oltre accessori, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera in senso giuridico ed economico e la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione previdenziale e assicurativa.
COGNOME era stato dipendente a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dal 22.7.1985 con la qualifica di guardiano manovratore dighe in base al RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti imprese RAGIONE_SOCIALE, era stato nominato ‘guardiano responsabile’ RAGIONE_SOCIALEa diga Olivo ed era stato comandato presso l’ RAGIONE_SOCIALE dal 16.6.2006, transitando poi alle dipendenze di detto ente a decorrere dal 1° febbraio 2008 con inquadramento nella categoria B, posizione economica B6 del CCRL del comparto non dirigenziale del personale dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana, e nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 1° gennaio 2010; aveva dedotto che le tabelle di equiparazione allegate alla delibera presidenziale n. 15/P del 4.12.2007 avevano previsto la riparametrazione del solo livello III e che l’E .S.A. con deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008 in base all’accordo
sottoscritto in sede sindacale in data 8.11.2007, gli aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nel livello IV, parametro 140.
La Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dal COGNOME avverso tale sentenza.
In ordine al primo motivo di appello, con cui il COGNOME aveva contestato gli asseriti profili di nullità del ricorso, la Corte territoriale ritenuto il difetto di interesse del COGNOME ad esporre ragioni di erroneità di una statuizione non pronunciata , stante l’assenza di una declaratoria di nullità o di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, con cui il COGNOME aveva dedotto che gli era stato riconosciuto il diritto all’inquadramento nel livello IV, parametro 140; ha in particolare evidenziato che la questione dedotta in giudizio non riguarda i tratti differenziali tra la categoria B e la categoria C del CCRL per i dipendenti regionali, ma l’illegittimo inquadramento del COGNOME al momento del transito nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘ARAGIONE_SOCIALE e successivamente RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, e dunque l’equ iparabilità in astratto RAGIONE_SOCIALEe mansioni proprie del IV livello del RAGIONE_SOCIALE a quele RAGIONE_SOCIALEa categoria C.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte del Tribunale, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ed ha osservato che la deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008 non è un atto amministrativo, ma un atto di gestione del rapporto di natura privatistica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.lgs. n. 165/2001.
Il giudice di appello ha poi ritenuto inefficace l’inquadramento del COGNOME da parte del’RAGIONE_SOCIALE., in quanto il lavoratore era transitato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in data del 1.2.2008 e pertanto alla data di adozione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 239/CA (30.4.2008) , l’RAGIONE_SOCIALE. non poteva procedere al formale inquadramento nei suoi ruoli di un soggetto che non era più alle sue dipendenze, essendo cessato il rapporto di lavoro in data 31.1.2008.
Ha considerato irrilevante la decorrenza temporale di tale modifica, risalente ad epoca antecedente alla cessazione del rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME, essendo dirimente la titolarità del rapporto al momento , e dunque la qualità di datore di lavoro e la conseguente legittimazione negoziale, che devono
sussistere al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto modificativo RAGIONE_SOCIALE‘assetto contrattuale.
Ha poi escluso che la mancata inclusione nelle tabelle allegate alla delibera presidenziale n. 15/P del 4.12.2007 del livello IV del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE implicasse che le mansioni del personale inquadrato in tale livello dovessero essere riparametrate in ba se alla categoria C, essendo necessaria l’equivalenza sostanziale RAGIONE_SOCIALEe mansioni previste, nella loro astrattezza, e a fronte RAGIONE_SOCIALEa disamina RAGIONE_SOCIALEe relative declaratorie ha escluso detta equivalenza.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 Cost., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile l’accordo sindacale sottoscritto in data 8.11.2007 e l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008 rispetto al COGNOME, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era cessato il 31.1.2008.
Invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 Cost., sostenendo che le parti contraenti stabiliscono il campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo raggiunto riguardo all’oggetto, ai soggetti e alla durata e possono altresì concordare la retroattività di un accordo sindacale; evidenzia che l’efficacia sotto il profilo economico RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale del 8.11.2007 decorreva dal 1.4.2007 e sotto il profilo giuridico dal 1.1.2007, e che non era subordinata all’adozione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008.
Deduce che l’efficacia sotto il profilo economico RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale del 8.11.2007 decorreva dal 1.4.2007 e sotto il profilo giuridico dal 1.11.2007, e non era subordinata all’adozione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008, rimarcando che al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di tale accordo (8.11.2007) il COGNOME era ancor a alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
2. Il motivo è inammissibile.
L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Inoltre, ne l prospettare che l’efficacia sotto il profilo economico RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale del 8.11.2007 decorreva dal 1.4.2007 e sotto il profilo giuridico dal 1.1.2007, e che non era subordinata all’adozione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante la decorrenza temporale di tale modifica ed ha considerato dirimente la titolarità del rapporto al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto modificativo RAGIONE_SOCIALE‘assetto contrattuale .
La censura non si confronta nemmeno con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui è irrilevante la riparametrazione del solo livello III del RAGIONE_SOCIALE contenuta nelle tabelle allegate allegate alla delibera Presidenziale n. 15/P e la mancata inclusione in tali tabelle del livello IV del RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 del RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALE ed affini e RAGIONE_SOCIALE‘Allegato A al CCRL per i dipendenti con qualifica non dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana, in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che dall’esame RAGIONE_SOCIALEe declaratorie contrattuali si desume che il IV livello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è omogeneo alla categoria C del RAGIONE_SOCIALE del CCRL.
La censura è inammissibile.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, RAGIONE_SOCIALE‘atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), perché la ricerca RAGIONE_SOCIALEa
volontà RAGIONE_SOCIALEe parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018).
Si è inoltre precisato che la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2 021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).
In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, si è inoltre chiarito che la parte che ha proposto una RAGIONE_SOCIALEe opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 27136/2017).
La Corte territoriale ha interpretato la delibera n. 72 del 10.7.200 nel senso che i componenti del Nucleo di Valutazione possano essere revocati anche prima del termine triennale qualora cessi il capo RAGIONE_SOCIALE‘ente che ha conferito il relativo incarico.
Il ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica RAGIONE_SOCIALEe censure gli artt. 1362 e 1363 ss. cod. civ. e pur avendo formalmente denunciato la violazione di canoni ermeneutici, nella sostanza prospetta una diversa interpretazione rispetto a quella non implausibile fornita dalla Corte territoriale, sollecitando un giudizio di merito attraverso la rilettura RAGIONE_SOCIALE ‘Allegato A al CCRL per i dipendenti di qualifica non dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana.
5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.l gs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALE
ed affini del 20.5.2004, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Evidenzia l’omessa pronuncia sul profilo di censura relativo alla rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘aspetto economico ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento, riferito alla disciplina del fenomeno traslativo disciplinato dagli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ.
Sostiene che il nuovo inquadamento del COGNOME nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere eseguito anche in ragione del trattamento fondamentale in godimento all’atto del trasferimento, in quanto l’inquadramento economic o non avrebbe potuto prescindere dalla posizione economica corrispondente a quella posseduta presso gli enti di provenienza; richiama sul punto i prospetti paga.
Lamenta la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che al momento del passaggio all’RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME percepiva l’Anzianità Professionale Edile (APE) e la maggiorazione del 10% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione prevista per il personale preposto a funzioni di coordinamento di altri dipendenti, quali componenti indefettibili RAGIONE_SOCIALEa retribuzione.
Aggiunge che con sentenza n. 192/2010 il Tribunale di Enna aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al COGNOME l’APE e la maggiorazione del 10% negli importi ivi quantificati, e che tale sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta.
6. Il motivo è inammissibile.
Nel prospettare che il COGNOME aveva proposto la domanda originaria invocando le disposizioni di cui agli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. e nel prospettare l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello (non risultante dalla sentenza impugnata) con cui sarebbe stato censurato l’erroneo assorbimento di tali domande da parte del Tribunale, il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. e 369 n. 4 proc. civ., in quanto non trascrive il ricorso di primo grado e non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.
Non sono in ogni caso configurabili i vizi di omesso esame e di omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale ritenuto dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento, l’equivalenza sostanziale RAGIONE_SOCIALEe mansioni previste, nella loro
astrattezza, dalle due differenti categorie dei due diversi contratti collettivi, ed avendo escluso che la qualifica di operaio di IV livello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia equiparabile al livello C del CCRL per il personale non dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia.
Il motivo, che sovrappone la questione del trattamento economico in godimento dal COGNOME all’atto del trasferimento a quella RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento presso l’ente di destinazione prospettando che all’esito di altro giudizio il Tribunale di Enna con pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta aveva condannato l’E.S.A. a corrispondere al COGNOME l’A .P.E. e la maggiorazione del 10%, non si confronta con tali statuizioni.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2025.
NOME COGNOME