Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17051 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17051 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
1. Il Tribunale di Enna ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME volte ad ottenere, previa disapplicazione di ogni atto o determinazione datoriale posta a fondamento del suo inquadramento, l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella ca tegoria C, posizione economica C3 ovvero nella diversa posizione ritenuta di giustizia, alla stregua del CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della Regione Siciliana con decorrenza dal 1.2.2008, data di transito all’A.R.R.A., l’ordin e di adozione di ogni atto funzionale al corretto inquadramento rivendicato, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze tra il trattamento retributivo erogato in forza dell’errato inquadramento e quello dovuto, con decorrenza dal 1.1.2010, oltre accessori, la ricostruzione della carriera in senso giuridico ed economico e la regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa.
Il COGNOME era stato dipendente a tempo indeterminato dell’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) dal 22.7.1985 con la qualifica di guardiano manovratore dighe in base al CCNL per i dipendenti imprese edili, era stato nominato ‘guardiano responsabile’ della diga Olivo ed era stato comandato presso l’ Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) dal 16.6.2006, transitando poi alle dipendenze di detto ente a decorrere dal 1° febbraio 2008 con inquadramento nella categoria B, posizione economica B6 del CCRL del comparto non dirigenziale del personale dipendente della Regione Siciliana, e nei ruoli dell’Amministrazione regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2010; aveva dedotto che le tabelle di equiparazione allegate alla delibera presidenziale n. 15/P del 4.12.2007 avevano previsto la riparametrazione del solo livello III e che l’E .S.A. con deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008 in base all’accordo
sottoscritto in sede sindacale in data 8.11.2007, gli aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nel livello IV, parametro 140.
La Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dal COGNOME avverso tale sentenza.
In ordine al primo motivo di appello, con cui il COGNOME aveva contestato gli asseriti profili di nullità del ricorso, la Corte territoriale ritenuto il difetto di interesse del COGNOME ad esporre ragioni di erroneità di una statuizione non pronunciata , stante l’assenza di una declaratoria di nullità o di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, con cui il Bandinu aveva dedotto che gli era stato riconosciuto il diritto all’inquadramento nel livello IV, parametro 140; ha in particolare evidenziato che la questione dedotta in giudizio non riguarda i tratti differenziali tra la categoria B e la categoria C del CCRL per i dipendenti regionali, ma l’illegittimo inquadramento del Bandinu al momento del transito nei ruoli dell’A.R.R.A. e successivamente dell’ Amministrazione regionale, e dunque l’equ iparabilità in astratto delle mansioni proprie del IV livello del CCNL Imprese edili a quele della categoria C.
A fronte dell’errata interpretazione della domanda da parte del Tribunale, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello ed ha osservato che la deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008 non è un atto amministrativo, ma un atto di gestione del rapporto di natura privatistica, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 165/2001.
Il giudice di appello ha poi ritenuto inefficace l’inquadramento del Bandinu da parte del’E.S.A., in quanto il lavoratore era transitato alle dipendenze dell’A .R.R.A. in data del 1.2.2008 e pertanto alla data di adozione della deliberazione n. 239/CA (30.4.2008) , l’E .S.A. non poteva procedere al formale inquadramento nei suoi ruoli di un soggetto che non era più alle sue dipendenze, essendo cessato il rapporto di lavoro in data 31.1.2008.
Ha considerato irrilevante la decorrenza temporale di tale modifica, risalente ad epoca antecedente alla cessazione del rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE e il Bandinu, essendo dirimente la titolarità del rapporto al momento , e dunque la qualità di datore di lavoro e la conseguente legittimazione negoziale, che devono
sussistere al momento dell’adozione dell’atto modificativo dell’assetto contrattuale.
Ha poi escluso che la mancata inclusione nelle tabelle allegate alla delibera presidenziale n. 15/P del 4.12.2007 del livello IV del CCNL Imprese Edili implicasse che le mansioni del personale inquadrato in tale livello dovessero essere riparametrate in ba se alla categoria C, essendo necessaria l’equivalenza sostanziale delle mansioni previste, nella loro astrattezza, e a fronte della disamina delle relative declaratorie ha escluso detta equivalenza.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
L’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 39 Cost., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile l’accordo sindacale sottoscritto in data 8.11.2007 e l’inefficacia della deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008 rispetto al Bandinu, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE era cessato il 31.1.2008.
Invoca l’applicazione dell’art. 39 Cost., sostenendo che le parti contraenti stabiliscono il campo di applicazione dell’accordo raggiunto riguardo all’oggetto, ai soggetti e alla durata e possono altresì concordare la retroattività di un accordo sindacale; evidenzia che l’efficacia sotto il profilo economico dell’accordo sindacale del 8.11.2007 decorreva dal 1.4.2007 e sotto il profilo giuridico dal 1.1.2007, e che non era subordinata all’adozione della deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008.
Deduce che l’efficacia sotto il profilo economico dell’accordo sindacale del 8.11.2007 decorreva dal 1.4.2007 e sotto il profilo giuridico dal 1.11.2007, e non era subordinata all’adozione della deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008, rimarcando che al momento della sottoscrizione di tale accordo (8.11.2007) il Bandinu era ancor a alle dipendenze dell’ESA.
2. Il motivo è inammissibile.
L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Inoltre, ne l prospettare che l’efficacia sotto il profilo economico dell’accordo sindacale del 8.11.2007 decorreva dal 1.4.2007 e sotto il profilo giuridico dal 1.1.2007, e che non era subordinata all’adozione della deliberazione n. 239/CA del 30.4.2008, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante la decorrenza temporale di tale modifica ed ha considerato dirimente la titolarità del rapporto al momento dell’adozione dell’atto modificativo dell’assetto contrattuale .
La censura non si confronta nemmeno con la statuizione della Corte territoriale secondo cui è irrilevante la riparametrazione del solo livello III del CCNL Edili contenuta nelle tabelle allegate allegate alla delibera Presidenziale n. 15/P e la mancata inclusione in tali tabelle del livello IV del CCNL Imprese Edili.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 cod. civ., nonché dell’art. 77 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell’Allegato A al CCRL per i dipendenti con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana, in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che dall’esame delle declaratorie contrattuali si desume che il IV livello del CCNL Edili è omogeneo alla categoria C del CCNL del CCRL.
La censura è inammissibile.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), perché la ricerca della
volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018).
Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2 021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).
In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, si è inoltre chiarito che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 27136/2017).
La Corte territoriale ha interpretato la delibera n. 72 del 10.7.200 nel senso che i componenti del Nucleo di Valutazione possano essere revocati anche prima del termine triennale qualora cessi il capo dell’ente che ha conferito il relativo incarico.
Il ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica delle censure gli artt. 1362 e 1363 ss. cod. civ. e pur avendo formalmente denunciato la violazione di canoni ermeneutici, nella sostanza prospetta una diversa interpretazione rispetto a quella non implausibile fornita dalla Corte territoriale, sollecitando un giudizio di merito attraverso la rilettura dell ‘Allegato A al CCRL per i dipendenti di qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana.
5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e mancata applicazione dell’art. 31 del d.l gs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ., nonché violazione dell’art. 24 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili
ed affini del 20.5.2004, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Evidenzia l’omessa pronuncia sul profilo di censura relativo alla rilevanza dell’aspetto economico ai fini dell’inquadramento, riferito alla disciplina del fenomeno traslativo disciplinato dagli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ.
Sostiene che il nuovo inquadamento del Bandinu nei ruoli dell’ARRA e poi dell’Amministrazione regionale avrebbe dovuto essere eseguito anche in ragione del trattamento fondamentale in godimento all’atto del trasferimento, in quanto l’inquadramento economic o non avrebbe potuto prescindere dalla posizione economica corrispondente a quella posseduta presso gli enti di provenienza; richiama sul punto i prospetti paga.
Lamenta la mancata considerazione della circostanza che al momento del passaggio all’ARRA, il Bandinu percepiva l’Anzianità Professionale Edile (APE) e la maggiorazione del 10% della retribuzione prevista per il personale preposto a funzioni di coordinamento di altri dipendenti, quali componenti indefettibili della retribuzione.
Aggiunge che con sentenza n. 192/2010 il Tribunale di Enna aveva condannato l’ESA a corrispondere al Bandinu l’APE e la maggiorazione del 10% negli importi ivi quantificati, e che tale sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta.
6. Il motivo è inammissibile.
Nel prospettare che il COGNOME aveva proposto la domanda originaria invocando le disposizioni di cui agli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. e nel prospettare l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello (non risultante dalla sentenza impugnata) con cui sarebbe stato censurato l’erroneo assorbimento di tali domande da parte del Tribunale, il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. e 369 n. 4 proc. civ., in quanto non trascrive il ricorso di primo grado e non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.
Non sono in ogni caso configurabili i vizi di omesso esame e di omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale ritenuto dirimente, ai fini dell’inquadramento, l’equivalenza sostanziale delle mansioni previste, nella loro
astrattezza, dalle due differenti categorie dei due diversi contratti collettivi, ed avendo escluso che la qualifica di operaio di IV livello del CCNL Edili sia equiparabile al livello C del CCRL per il personale non dirigenziale della Regione Sicilia.
Il motivo, che sovrappone la questione del trattamento economico in godimento dal Bandinu all’atto del trasferimento a quella dell’inquadramento presso l’ente di destinazione prospettando che all’esito di altro giudizio il Tribunale di Enna con pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta aveva condannato l’E.S.A. a corrispondere al Bandinu l’A .P.E. e la maggiorazione del 10%, non si confronta con tali statuizioni.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2025.
NOME COGNOME