Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26656-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
CONSORZIO A.T.O. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NINDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 233/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/06/2019 R.G.N. 5/2017;
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. 26656/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di superiore inquadramento e di condanna della datrice di lavoro NOME al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale, premesso che il passaggio del lavoratore dal precedente datore RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi disciplinato dall’art. 2112 c.c., ha giudicato corretto l’inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE al medesimo attribuito presso quest’ultima società (anziché nel quinto livello rivendicato), alla luce delle mansioni in concreto svolte e descritte nell’attestato di servizio del 7.3.2012, di ‘addetto alla collaborazio ne per la ricognizione e alla elaborazione della cartografia dei luoghi di lavoro per l’applicazione delle norme di sicurezza (legge 626/94)’.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NOME NOME ha resistito con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 36, comma 7, L.R. 20 del 2003, dell’art. 173 d.lgs. 173 del 2006, dell’art. 31 d.lgs. 165 del 2001; violazione degli artt. 2112 e 2103 c.c., dell’art. 2 c.c.n.l. per i dipendenti dei
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e dell’art. 18 c.c.n.l. per i dipendenti del settore RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
6. Premesso che, in base alle disposizioni citate, il passaggio dei dipendenti di enti pubblici al gestore del servizio idrico integrato è disciplinato dall’art. 2112 c.c., il ricorrente rileva che il verbale di trasferimento del personale del 20.12.2005 r ecava la seguente qualificazione: ‘COGNOME NOME Geometra -Censimento ed individuazione delle misure di prevenzione e dei sistemi di sicurezza’; sostiene che tale descrizione è sovrapponibile a quella riportata nell’attestato di servizio; che in base a tale contenuto delle mansioni egli doveva essere inquadrato nel quinto livello del c.c.n.l. del settore RAGIONE_SOCIALE, la cui declaratoria è descritta dall’art. 18 (‘Vi appartiene il personale che: -svolge, anche con l’ausilio di altri lavoratori, attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori; -opera con autonomia operativa nell’esecuzione delle attività assegnate, con margini di discrezionalità; -si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale; possiede conoscenze teoriche da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi’); che il profilo professionale di ‘addetto prevenzione/protezione rischi’ è descritto unicamente nella declaratoria di cui al citato articolo 18 e non è rinvenibile nelle declaratorie dei profili professionali inferiori.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 36, comma 7, L.R. 20 del 2003, dell’art. 173 d.lgs. 173 del 2006, dell’art. 31 d.lgs. 165 del 2001; violazione dell’art. 2 c.c.n.l.
per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e dell’art. 18 c.c.n.l. per i dipendenti del settore RAGIONE_SOCIALE; violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
8. Il ricorrente definisce non comprensibile la ragione per cui la Corte di merito ha riconosciuto prevalenza all’attestato di servizio rispetto al verbale di trasferimento, sebbene quest’ultimo fosse coevo (2005) al transito del ricorrente alle dipendenze di COGNOME (mentre l’attestato di servizio risale al 2012, a distanza di ben 7 anni dal passaggio) e avesse visto la partecipazione di tutti i soggetti che erano stati artefici del trasferimento stesso. Osserva che l’inserimento del personale nel verbale di trasferimento attestava il possesso dei requisiti necessari per passare alle dipendenze del nuovo gestore e i compiti svolti presso il RAGIONE_SOCIALE, sicché egli non era tenuto a dimostrare altro se non di essere menzionato nel citato verbale con i compiti ivi sinteticamente descritti; sottolinea la indiscutibile matrice pubblica del verbale di trasferimento del personale; aggiunge che la società cessionaria non ha mai mosso alcuna contestazione sui compiti effettivamente svolti dal ricorrente come asseverati dal citato verbale.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
10. Il ricorrente fa presente di avere sollecitato più volte, presso la cessionaria, la regolarizzazione del suo ruolo con la nomina di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, senza, tuttavia, ottenere riscontri; di avere dedotto, in primo e in se condo grado, l’avvenuto svolgimento dei compiti di addetto al citato Servizio, senza che la società abbia mosso
alcuna contestazione, con la conseguenza di doversi considerare pacifica la circostanza invece negata dai giudici di merito.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
La Corte d’appello ha ricostruito l’attività svolta dal lavoratore presso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di una interpretazione e valutazione delle prove documentali che non può essere messa in discussione in questa sede di legittimità. La sentenza impugnata ha motivato sulle ragioni di maggiore significatività assegnata all’ordine di servizio, rispetto al contenuto del verbale di trasferimento (‘mentre il verbale di trasferimento del personale del 20.12.2005 ha sul punto contenuto generico, servendo esso ad altri fini, viceversa l’attestazione di servizio ha, per definizione, proprio la funzione di asseverare, da parte del datore di lavoro, le mansioni svolte dal dipendente, tanto più che in essa, nel caso di specie, è contenuta una puntuale descrizione, suddivisa per periodi specificamente individuati, delle mansioni disimpegnate dal COGNOME durante il segmento temporale trascorso alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE‘), ed ha letto gli atti e documenti di causa in modo coerente alle declaratorie contrattuali e alla disciplina legale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le critiche mosse dall’attuale ricorrente, se pure formalmente veicolate sub specie di violazione di legge, oppongono una diversa lettura e un diverso apprezzamento dei dati probatori, inve stono quindi l’accertamento in fatto posto a base del decisum e si rivelano, come tali inammissibili, operando peraltro nel caso di specie la disciplina della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato. 15. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE NOME che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024