Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Con ricorso al Tribunale di Torino gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE esponendo di avere sottoscritto nel 2013 contratti a tempo indeterminato con decorrenza dal 31.5.2008, di avere sempre svolto mansioni di autisti-soccorritori che prevedevano non solo la guida e il controllo di funzionalità del veicolo, ma anche mansioni sanitarie di primo soccorso e connesse operazioni amministrative e di essere stati sempre inquadrati quali autisti-soccorritori di area A, posizione economica A2, c.c.n.l. Enti pubblici economici ai sensi dell’art. 13 del c.c.n.l. Enti pubblici non economici 1998/2001 in vigore dal momento della loro prima assunzione.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti, facendo riferimento al c.c.n.l. Enti pubblici non economici 1.10.2007 e al c.c.n.i. del personale non dirigente della C.R.I. 2006 – 2009 del 17 febbraio 2009 istitutivo del nuovo profilo professionale, hanno rivendicato l’inquadramento quali autisti soccorritori o autisti-soccorritori senior di Area B livello economico B1 a far data dRAGIONE_SOCIALE stipula del contratto integrativo ed hanno chiesto la corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Il Tribunale ha accolto le domande, valorizzando lo svolgimento delle più complesse e non marginali mansioni riconducibili al profilo sanitario e richiamando la previsione dell’art. 12 del c.c.n.i. del 19 febbraio 2009.
La Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, ha respinto le domande azionate.
La Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità dell’art. 12 del c.c.n.i., per violazione delle norme dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui la disposizione della contrattazione integrativa aveva operato una non consentita trasposizione della figura professionale corrispondente all’attività svolta dagli appellanti dall’Area A (posizione economica A2) all’Area B (posizione economica B1) ciò in contrasto con le clausole del c.c.n.l. 1998/2001 EPNE che non consentono RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di intervenire in materie diverse da quelle di cui all’art. 22 co. 1 lett. a) del medesimo c.c.n.l..
Ad avviso della Corte territoriale, il rilevato contrasto tra la contrattazione nazionale e quella integrativa per violazione dei limiti posti dRAGIONE_SOCIALE prima ha determinato la nullità della clausola difforme nella parte in cui prevede che il profilo di autista-soccorritore sia collocato nell’area B .
Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 2 e 6, 8, comma 2, 6, comma 4, 15 e 22 del c.c.n.l. 2006/2009 EPNE, nonché la violazione dell’art. 36 Cost.
Censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la clausola della contrattazione integrativa che, invece, a dire dei ricorrenti, trova legittimazione proprio nella contrattazione nazionale EPNE.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
Lamentano che l’interpretazione operata dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno svolto mansioni di autisti soccorritori dal 2005 al 2017 alle dipendenze di COGNOME, e
tutti coloro che 20.2.2009 hanno svolto mansioni di autista soccorritore alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE
I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono infondati, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n. 20915/2019), a cui si intende dare continuità e RAGIONE_SOCIALE cui motivazione, assorbente rispetto ad ogni altra questione, si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.
La sentenza impugnata, nelle conclusioni di cui al dispositivo, è infatti conforme a diritto, sicché questa Corte può limitarsi a correggerne la motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.
4.1. Il c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006-2009 ha ridefinito le aree contrattuali in cui era suddiviso il personale del comparto abbandonando ogni riferimento al sistema di inquadramento previsto dal d.P.R. n. 285/1988 e che era stato sostanzialmente fatto proprio dal contratto EPNE 1998/2001 (il d.P.R. prevedeva per gli ‘autisti meccanici o di mezzi speciali’ la IV qualifica funzionale che, in sede di trasposizione nell’inquadramento del primo c.c.n.l., era diventata Area A, posizione economica A2).
4.2. Così il suddetto c.c.n.l. ha previsto, all’art. 6, che il personale sia suddiviso in tre aree: A, B e C e, all’art. 40, che, per quanto non previsto, restano confermate le disposizioni dei previgenti c.c.n.l. nelle parti non disapplicate e che, a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, tutti i riferimenti dei precedenti c.c.n.l. alle ‘posizioni economiche’ o alle ‘posizioni di sviluppo economico’ sono ora da intendersi ai ‘livelli economici’ di cui all’art. 11.
4.3 Dall’allegato A al medesimo c.c.n.l. si rileva che appartengono all’Area A “i lavoratori che svolgono attività di supporto RAGIONE_SOCIALE ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili”. Appartengono all’Area B “i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare
le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro”. Appartengono all’Area C i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria.
4.4 Nelle esemplificazioni dei profili di cui all’indicata classificazione rientra, per quanto rileva nel presente giudizio, nell’Area A la figura lavoratore addetto RAGIONE_SOCIALE guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose. Rientra nell’area B il lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all’area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l’utenza, nell’ambito delle proprie competenze. Nella specie i ricorrenti erano inseriti nell’Area A, posizione economica A2, profilo tecnico.
4.5. L’art. 8 del c.c.n.l. EPNE del 2007 – Istituzione di profili professionali ha, poi, previsto che: “1. Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A) del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999. 2. Ai fini della definizione dei profili professionali, si tiene conto dei seguenti criteri: a) costituzione di profili che comprendano, al proprio interno, competenze professionali comuni, applicabili ad una gamma di attività differenziate; b) semplificazione dei contenuti professionali attraverso l’utilizzazione di formulazioni ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; c) attualizzazione dei contenuti professionali in relazione al nuovo sistema di classificazione e ai processi di innovazione degli enti ed alle nuove tecnologie adottate. 3. Nei casi di istituzione di nuovi profili, sono definiti altresì i criteri per il passaggio dei dipendenti agli stessi, fermo restando il livello economico acquisito”.
4.6 I successivi artt. 13 e 14 hanno, quindi, fissato i criteri e le procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree e tra aree. In particolare l’art. 13, con riferimento ai passaggi all’interno delle aree, ha previsto che: “1. Gli sviluppi economici di cui all’art. 12 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica. 2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 10 gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità. 3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione . 4. I criteri di cui al comma 3 – integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica – sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l’identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell’uno sull’altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico. 5. “.
L’art. 14, con riguardo RAGIONE_SOCIALE progressione tra le aree, ha invece stabilito che: “1. I passaggi da un’area al livello economico iniziale di quella immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) criteri di selezione previsti dRAGIONE_SOCIALE vigente normativa in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni; b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano l’area e il profilo professionale cui si riferisce la selezione. 2. I passaggi di cui al comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano mediante procedure selettive interne aperte RAGIONE_SOCIALE partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti e dei titoli, culturali e professionali, previsti per l’accesso al profilo professionale cui si riferisce la selezione. 3. Nelle procedure selettive interne di cui al comma 2, assumono particolare rilievo le prove volte ad accertare l’idoneità del dipendente, ai fini dello svolgimento delle funzioni di livello superiore correlate all’area ed al profilo professionale per cui è effettuata la selezione. Sono inoltre valutati le competenze professionali acquisite , il
livello di esperienza professionale maturato, lo svolgimento di prestazioni qualificate e di particolare rilievo, gli ulteriori titoli di servizio e culturali posseduti oltre quelli richiesti per la partecipazione alle selezioni. L’anzianità di servizio non assume valenza preponderante. 4. I passaggi di cui al presente articolo sono attuati e finanziati dagli enti sulla base della programmazione dei fabbisogni, nel rispetto delle disposizioni di legge. 5. “.
4.7. L’art. 22 del medesimo c.c.n.l. si è occupato delle relazioni sindacali del sistema di classificazione stabilendo che: “1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate: A) contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999: a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13; b) individuazione dei profili professionali di cui all’art. 8. B) informazione preventiva e concertazione di cui all’art. 6, lett. B) del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 11; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui all’art. 14; c) criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 17; d) graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 16, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; e) criteri e le procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e le relative necessarie garanzie di contraddittorio.
4.8. E’ quindi intervenuta la contrattazione collettiva integrativa del 2009 che, all’art. 12 – Profili professionali socio-sanitari – ha stabilito che: “1. Il profilo professionale socio-sanitario collocato nell’area B: “Assistente socio sanitario, Operatore socio-sanitario, autista-soccorritore” è una professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge attività nelle strutture socio-sanitarie assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare. Svolge i propri compiti attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati”.
4.9. Rispetto al profilo B di cui al c.c.n.l., l’integrativo ha, dunque, specificamente introdotto il profilo dell’autista-soccorritore operante in campo sanitario laddove in tale area, in sede di contrattazione nazionale, erano stati genericamente inseriti i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
4.10. E’ stata, in sostanza, individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico-amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
4.11. Ed allora non si è trattato certo, come preteso dai ricorrenti, di una ricollocazione della figura professionale come già rientrante nell’area A in quella dell’area B ma di una più chiara definizione del profilo dell’autista-soccorritore che non svolga semplicemente funzioni di supporto tecnico ma sia inserito nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria integrando una professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge l’attività nelle strutture sanitarie assumendo le informazioni utili per consentire alle professionalità superiori di operare.
4.12. La questione sottoposta a questa Corte non è, perciò, necessariamente risolvibile con il principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, poiché il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l’atto di inquadramento in
deroga, anche ‘in melius ‘, alle disposizioni del contratto collettivo (v. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21744; Cass. 10 ottobre 2019, n. 23757; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24216).
4.13. Nel caso di specie, infatti, interpretando la disposizione oggetto di causa nei termini di cui si è detto ne viene fatta salva la validità in rapporto ai limiti imposti RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa dai sopra citati artt. 8, 14 e 22 del c.c.n.l. che, letti congiuntamente, consentono l’individuazione di nuovi profili professionali solo all’interno di una determinata area, restando il passaggio tra aree riservato alle procedure di progressione.
Si ricorda, sul punto, che l’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere ispirata dal principio di conservazione ex art. 1367 cod. civ. (che deve guidare nella scelta fra un’interpretazione che renda la clausola nulla ed un’interpretazione che armonizzi il c.c.n.i. con il c.c.n.l.).
Si aggiunga che in tema di progressione verticale l’esegesi deve tener conto anche dei principi affermati dRAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, la quale ha da tempo chiarito che pure l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, RAGIONE_SOCIALE regola del pubblico concorso e che non sono pertanto ragionevoli norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (v. sentenze n. 218 del 2002, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 159 del 2005, n. 195 del 2010).
4.14. Del resto, il sopra citato art. 22 del c.c.n.l. che si occupa dei ‘livelli di relazioni sindacali’, dopo aver delineato nella prima parte, sotto la lettera A), le materie assegnate RAGIONE_SOCIALE ‘contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica’ ha ribadito che a tale livello è demandata la Individuazione dei profili professionali di cui all’art. 8′ (lett. b) ed ha aggiunto e precisato RAGIONE_SOCIALE lettera a) che la contrattazione integrativa si occupa della ‘determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13’.
La precisazione di cui RAGIONE_SOCIALE lett. a) conferma che, non essendo consentito RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa trasporre una figura professionale da un’area all’altra in dispregio delle previste procedure di selezione, in realtà la volontà delle parti
stipulanti non fosse quella di effettuare tale trasposizione bensì quella di individuare un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B (parificato a quello dell’assistente o di operatore socio-sanitario), integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario rispetto all’inquadramento della figura dell’autista di area A che rispetto a tale erogazione svolge compiti di mero supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative (destinati ad esempio al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell’Associazione o di cose asservite all’attività della RAGIONE_SOCIALE ovvero destinate a terzi nell’ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall’Associazione e che possono essere impiegati come supporto all’attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale).
4.15. L’indicata disposizione resta così conforme anche RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 che, nella versione ratione temporis vigente (prima delle modifiche di cui agli artt. 54 e 34 al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed all’art. 2, commi 17 e 19, del d.lgs. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e prevedeva la nullità della clausole difformi.
4.16. Nel caso in esame, peraltro, la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti non avessero una ‘maggiore quota di professionalità’ rispetto a quelle svolte nel precedente periodo di precariato avendo anzi gli stessi allegato lo svolgimento delle medesime mansioni ‘sin dRAGIONE_SOCIALE stipula del primo contratto a tempo determinato’ (pag. 10 della sentenza impugnata).
Ed allora, fermo che non è oggetto della presente causa l’espletamento di mansioni superiori e delle rivendicazioni economiche ricollegabili a tale
svolgimento, l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.l., non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento nell’area B.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, considerato che l’orientamento di questa Corte si è formato dopo la pronuncia della Corte territoriale.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2024.
La Presidente NOME COGNOME