Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13472 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6482-2021 proposto da:
COGNOME NOME, DIPINTO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2417/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 4243/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Inquadramento
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME dipendenti della società RAGIONE_SOCIALE presso cui avevano prestato RAGIONE_SOCIALEo inquadrati nell’Area Quadri secondo il RAGIONE_SOCIALE delle Aziende RAGIONE_SOCIALE -volta ad ottenere nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, presso cui costoro erano transitati in seguito ad incorpo razione prevista dall’art. 1, commi 659 -664, della legge n. 208 del 2015, l’inquadramento nel livello Quadri del RAGIONE_SOCIALE applicabile presso l’RAGIONE_SOCIALE incorporante;
2. la Corte, in sintesi, sulla base della disciplina speciale dettata dalla l. n. 208 del 2015, ha ritenuto che detta legge avesse affidato al commissario straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE il compito di effettuare l’inquadramento del personale dipendente proveniente, a domanda, da RAGIONE_SOCIALE e che questi vi avesse dato esecuzione ‘attraverso le tabelle di equiparazione approvate con delibera commissariale n. 5 del 7 marzo 2016 previo accordo sindacale del 25 febbraio 2016′; secondo la Corte, l’RAGIONE_SOCIALE incorporante, su lla base di dette tabelle, aveva correttamente inquadrato i ricorrenti provenienti dal 1° e 2° livello del RAGIONE_SOCIALE applicato presso RAGIONE_SOCIALE nell’Area C, gradino economico 4, del RAGIONE_SOCIALE applicato presso RAGIONE_SOCIALE; la Corte ha anche condiviso la verifica di corrispon denza, effettuata in prime cure, ‘tra la categoria Quadri di I livello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’Area C RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, sottolineando che il contratto collettivo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE per la categoria Quadri ‘richiede lo svolgimento di funzioni direttive assenti nella categoria Quadri di I livello RAGIONE_SOCIALE,
che si riferisce, invece, ‘a mere funzioni di coordinamento da esercitarsi all’interno di unità diretta da altri soggetti’; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso; parte ricorrente ha comunicato memoria, depositando altresì atto di rinuncia per NOME COGNOME, sottoscritto per accettazione dalla controparte; anche la parte controricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
preliminarmente occorre dare atto che risulta depositata in cancelleria la rinuncia al ricorso sottoscritta da NOME COGNOME e dal suo procuratore nonché, per accettazione, dal rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE e dal procuratore dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio tra dette parti, senza provvedere sulle spese ai sensi dell’u.c. dell’art. 391 c.p.c. stante l’accettazione della controparte;
i motivi di ricorso, per quanto riguarda la posizione residua di NOME COGNOME, possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. col primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 659 e 660, legge n. 208 del 2015 e degli artt. 12 e 13 RAGIONE_SOCIALE per il personale non dirigente di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugna ta ‘erroneamente affermato che i ricorrenti quadri ISA non avevano diritto ad essere inquadrati come quadri anche in RAGIONE_SOCIALE‘;
1.2. con il secondo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE per il personale non dirigente di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 29 RAGIONE_SOCIALE per i quadri e impiegati delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, sempre in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe violato queste norme affermando erroneamente che la declaratoria del quadro del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe diversa dalla declaratoria del quadro del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sovrapponibile alla declaratoria Area C del RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio giudica i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per connessione, infondati;
3.1. al fine di delibare le censure è opportuno rammentare la disciplina speciale che regola la fattispecie contenuta nell’art. 1, legge 28 dicembre 2015 n. 208;
dalla data di entrata in vigore di detta legge la società RAGIONE_SOCIALE è stata incorporata di diritto nell’RAGIONE_SOCIALE, che ha la natura di ente pubblico economico (art. 1, comma 659, l. cit.);
ai sensi del comma successivo: ‘L’RAGIONE_SOCIALE subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in RAGIONE_SOCIALEo presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L’inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di RAGIONE_SOCIALE è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 661, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo
l’allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’RAGIONE_SOCIALE. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. ‘ (art. 1, comma 660, l. cit.);
ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai detti commi ‘è nominato un commissario straordinario’ (art. 1, comma 660, l. cit.);
3.2. orbene, dalle norme richiamate risulta, testualmente, che il personale che subentrava alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE doveva essere inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato presso detto RAGIONE_SOCIALE; che l’inquadramento doveva esser e disposto con provvedimento del commissario straordinario nominato; che tale inquadramento doveva rispettare la cd. clausola di ‘invarianza finanziaria’ (cfr. Cass. SSUU 11677 del 2022) e garantire l’allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’RAGIONE_SOCIALE;
è quanto accaduto nella specie, secondo l’accertamento effettuato dai giudici del merito, avendo il commissario straordinario esercitato il potere espressamente conferito da una disposizione legislativa, nei limiti in cui la stessa disposizione conteneva detto potere, in conformità al più generale principio secondo cui compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti (cfr. Cass. n. 10933 del 2011; Cass. n. 9089 del 2020);
non può, pertanto, essere condivisa la tesi di parte ricorrente, secondo cui il dipendente aveva diritto alla conservazione della categoria di inquadramento che aveva secondo la scala classificatoria di un contratto collettivo non più applicabile, né parte ricorrente indica la disposizione
legale dalla quale trarre la conseguenza pretesa; appare chiaro, invece, che se l’inquadramento doveva essere effettuato ‘in base’ al contratto collettivo applicato dall’RAGIONE_SOCIALE subentrante e occorreva rispettare i livelli retributivi di tale contratto collettivo, la corrispondenza dei compiti svolti con la declaratoria contrattuale doveva essere effettuata alla luce della scala classificatoria stabilita dal RAGIONE_SOCIALE vigente presso l’RAGIONE_SOCIALE;
3.3. col secondo motivo parte ricorrente sostiene che la declaratoria contrattuale di Quadro prevista dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era corrispondente a quella di Quadro disciplinata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non era, invece, ‘sovrapponibile’ alla declaratoria dell’Area C del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come ritenuto dalla sentenza impugnata;
tuttavia, come innanzi ricordato, la legge ha conferito al commissario straordinario il potere di procedere all’inquadramento di coloro che, a domanda, avessero deciso di subentrare alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE, ponendo come vincoli solo l’invarianza finanziaria e l’allineamento dei livelli retributivi, e, nella specie, il commissario ha esercitato tale potere avvalendosi anche dell’accordo sindacale del 25 febbraio 2016, la quale ha stabilito una ‘tabella di equiparazione’ tra gli inquadramenti previsti dai due diversi contratti collettivi;
in tali casi, stante l’esigenza di raccordo tra diversi sistemi di classificazione, dette tabelle predisposte dalle organizzazioni sindacali devono essere elaborate non in termini di corrispondenza meccanica ed assoluta, ma secondo un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta in volta presi in considerazione (tra molte, v. Cass. n. 1249 del 2015);
nella specie, i giudici, consapevoli che la valutazione circa la legittimità della equiparazione prevista in sede collettiva
dovesse avvenire sulla base di un confronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto, hanno verificato che, nel quadro della disciplina contrattuale dell’ente di destinazione, l’inquadramento assegnato al COGNOME secondo la tabella applicata era corrispondente a quello posseduto dal lavoratore prima del trasferimento, con un indagine che involge inevitabilmente apprezzamenti di merito (v. Cass. n. 24231 del 2010, in motivazione); né parte ricorrente deduce che le mansioni in concreto svolte non siano riconducibili al nuovo inquadramento attribuito ovvero siano riferibili ad un inquadramento superiore, né trattamento risulti inferiore tanto meno specificamente prova che il economico globalmente fruito presso l’RAGIONE_SOCIALE a quello goduto prima della cessione del rapporto;
in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio tra l’RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME, il ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, con condanna di questi alle spese, liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020), in quanto per la COGNOME, che ha rinunciato al ricorso per cassazione, opera il principio secondo cui la disciplina richiamata non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, nulla per le spese tra dette parti;
rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo