Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13040 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
15083/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Francesco , elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, preso avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
ricorrenti
nonché
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
OGGETTO: inquadramento -interpretazione del CCNL censurabilità – limiti
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME El COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME La Corte Lorena, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
intimati
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1462/2021 pubblicata in data 02/12/2021, n.r.g. 781/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni controricorrenti ed intimati avevano lavorato presso RAGIONE_SOCIALE in virtù di vari contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato, con qualifica di operaio ‘addetto alle operazioni di magazzino’ ed inquadramento nel 6^ livello ccnl commercio e terziario.
Deducevano l’illegittimità dei contratti di somministrazione per superamento del numero massimo di lavoratori somministrati consentito e per mancanza di forma scritta. Assumevano di aver comunque diritto al trattamento economico previsto per il 5^ livello CCNL applicato in considerazione delle mansioni svolte.
Quindi adìvano il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione; in ogni caso la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del loro diritto al trattamento economico previsto per il 5^ livello CCNL applicato.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva soltanto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, mentre
dichiarava intervenuta la decadenza dal diritto ad impugnare i contratti di somministrazione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
si è formato il giudicato sui capi della sentenza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda di costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatrice e di connesso risarcimento dei danni, in mancanza di appello dei lavoratori;
nella memoria di primo grado la società non ha contestato la descrizione in fatto delle mansioni come dedotte nel ricorso introduttivo, avendone contestato solo la valenza giuridica ossia la loro sussumibilità nel rivendicato 5^ livello CCNL di settore, asserendo che quelle mansioni non necessitavano di adeguate capacità tecnicopratiche, ma erano prevalentemente esecutive e/o standardizzate e che gli strumenti utilizzati dagli operai non richiedevano una particolare competenza;
quindi bene ha ritenuto il Tribunale incontroverse le mansioni;
quanto alla differenza fra il 6^ ed il 5^ livello, nel primo rientrano i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di ‘ semplici conoscenze pratiche ‘, fra cui l’imballatore, l’impaccatore, l’avvolgitore, il fascettatore, l’addetto al carico e allo scarico e l’operaio comune; nel secondo rientrano quei lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste ‘ normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite ‘, quali l’addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distruzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio;
gli appellati erano ‘addetti al magazzino’, adibiti presso il reparto outbound oppure presso quello inbound , e svolgevano mansioni che, come ritenuto dal Tribunale, non erano elementari (prelievo e/o confezionamento e/o stoccaggio’), bensì richiedevano una pluralità di compiti fra loro collegati, con l’utilizzo di attrezzatura tecnologica,
quali scanner, palmari, reti informatiche, né la società ha contestato il fatto che gli stessi abbiano svolto corsi propedeutici e/o di formazione;
si richiama il precedente di questa Corte n. 593/2020;
in difetto di uno specifico motivo di appello sulla decorrenza del livello superiore di inquadramento riconosciuto, la sentenza impugnata va confermata.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.
6.- COGNOME NOME e gli altri indicati in epigrafe sono rimasti intimati.
7.- La ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memoria. Questi ultimi hanno invocato precedenti di questa Corte (ordd. nn. 24350/2022 e 35116/2024) con cui i motivi di Amazon sono stati ritenuti inammissibili.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.La società ricorrente premette che ai sensi dell’art. 100 CCNL terziario, le attività dell’addetto alle operazioni di magazzino possono determinare l’inquadramento in tre differenti livelli: il 6^ (mansioni che richiedono il possesso di ‘ semplici conoscenze pratiche ‘), il 5^ (mansioni che rappresentano ‘ lavori qualificati ‘ e che richiedono il possesso di ‘ normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche ‘), il 4^ (mansioni che richiedono il possesso di ‘ specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche ‘).
2.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2103 e 2697 c.c., 112, 115, 414 e 416 c.p.c., nonché 100 CCNL terziario per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente ai fini dell’inquadramento nel 5^ livello lo svolgimento di più di una delle attività di magazzino e per avere escluso che essa società avesse contestato le mansioni come dedotte nei ricorsi introduttivi.
Il motivo è infondato.
Nella sua argomentazione la Corte territoriale ha considerato rilevante l’uso di determinati strumenti tecnologici, per desumerne necessariamente
che per lo svolgimento di quelle mansioni fossero richieste ed implicate non ‘ semplici conoscenze pratiche ‘ (proprie del 6^ livello), bensì ‘ normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche ‘ (proprie del 5^ livello).
Sotto il secondo profilo, la stessa odierna ricorrente ammette che la sua contestazione non investiva la descrizione in fatto delle mansioni come contenuta nel ricorso introduttivo dei lavoratori, bensì la loro riconducibilità al livello rivendicato. Quindi non sussiste alcuna violazione né una falsa applicazione del principio di non contestazione.
3.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 100 CCNL terziario, 1362, 1363, 1365, 2103 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici d’appello limitato la loro indagine alla ‘mera possibile coincidenza letterale mansioni/declaratoria del CCNL’.
Il motivo è infondato.
Il ragionamento della Corte territoriale è stato condotto in scrupolosa osservanza del procedimento c.d. trifasico, invocato dalla odierna ricorrente, ed ha portato ad un determinato risultato proprio sulla base dell’elemento distintivo del grado di complessità delle ‘conoscenze’ e delle ‘capacità’ richieste dal CCNL per l’inquadramento nell’uno piuttosto che nell’altro livello.
Le censure sono poi inammissibili, laddove non indicano in cosa sarebbe specificamente consistita la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi la ricorrente ad offrire una propria interpretazione del dato contrattuale, meramente contrappositiva a quella adottata dal Tribunale, prima, e dalla Corte d’Appello, poi.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del numero dei controricorrenti ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in