Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20355 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore:
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8458-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 51/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 157/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 8458/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 56/2020 il Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso di NOME COGNOME – dipendente della RAGIONE_SOCIALE dal 18.09.2013, con inquadramento nel livello A2 C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE, a seguito di accordo concluso con la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE – volto ad ottenere l’inquadramento nel livello A3 (già riconosciuto nel precedente rapporto di lavoro), con condanna della società al pagamento in favore della parte ricorrente di € 3.340,64, a titolo di differenze retributive maturate dal 17.09.2013 al 30.05.2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. A fondamento del ricorso il COGNOME aveva dedotto che, quale dipendente della Casa di Cura “RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nella posizione A3 del CCNL Case di Cura e Strutture sanitarie Private AlOP, era stato assunto dalla Casa di Cura privata “RAGIONE_SOCIALE in esecuzione di un accordo da questa stipulato in data 7 settembre 2013 con la curatela fallimentare, con il quale la società, aggiudicataria del complesso aziendale “RAGIONE_SOCIALE a seguito di asta pubblica esperita nella procedura fallimentare, si era obbligata ad assumere, entro il 31 dicembre 2014, n. 466 unità lavorative (su 622 totali), nei profili professionali indicati nell’Allegato n.2 dell’accordo stesso. Lamentava che, tuttavia, la riassunzione non era avvenuta nell’inquadramento già riconosciutogli presso il precedente datore di lavoro (A3), bensì nella posizione A del CCNL Sanità Privata AIOP.
Con sentenza n. 51/2021 depositata il 14.1.2021 la Corte d’appello de L’Aquila rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE condividendo l’interpretazione data dal giudice di primo grado all’Accordo sindacale avente ad oggetto il mantenimento dei diritti dei lavoratori, nelle vicende di successione societaria svolta ai sensi della Legge n. 428 del 1990 in materia di fallimento e società in crisi, in ragione dell’art. 47, comma 5, che esclude la cessione ex lege dei rapporti di lavoro nel caso di trasferimento di azienda in impresa sottoposta a fallimento o ad altre
procedure concorsuali. In particolare, la Corte d’appello riteneva che il punto 5 dell’Accordo sindacale scaturito dalla consultazione esperita ai sensi dell’art. 47 L. n. 428/90, andasse letto e interpretato in combinato disposto con le premesse dello stesso e che, nel prevedere che la società si impegnasse ad assumere 299 lavoratori secondo “i profili professionali indicati nel citato allegato 2 … con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time”; altri 167 lavoratori sempre con i profili professionali indicati nel citato allegato 2 con rapporto di lavoro subordinato part-time, nonché, nello stabilire (al punto 5 pagina 13) che ” i lavoratori assunti, ad esclusione dei medici, saranno inquadrati secondo le rispettive qualifiche, cosi come risultanti dall’Allegato 1, … con applicazione ad ogni effetto del trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL attualmente in vigore per il personale dipendente da Case di Cura e strutture sanitarie private, stipulato da Federazioni sindacali che sottoscrivono l’intesa (Contratto RAGIONE_SOCIALE) “, andasse inteso nel senso che la volontà delle parti contraenti fosse quella ‘ che i lavoratori sarebbero stati assunti come risultanti dall’Allegato 1, cosi come da quest’ultimo individuati e qualificati, precisando che entrambi gli allegati formavano parte integrante dell’accordo. Infatti, nell’Allegato n.1 è chiaramente indicato che COGNOME NOME (inserito al n°160) era inquadrato nella posizione A3 con qualifica di Ausiliario e che pertanto, rientrando pacificamente nel novero dei dipendenti riassunti dall’appellante, aveva diritto al mantenimento del suddetto inquadramento lavorativo. E ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla continuità del rapporto, non venendo minimamente in considerazione l’applicabilità dell’art.2112 cod. civ. (che infatti il primo giudice neanche menziona), atteso che il diritto al mantenimento del livello contrattuale già posseduto presso il precedente datore di lavoro discende direttamente da uno specifico impegno assunto dall’acquirente con la clausola n.5 dell’accordo del 07.09.2013 ‘.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
Il COGNOME replica con controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Va, innanzitutto, rilevato che, benché dalla relata di notifica della sentenza prodotta in atti emerga che essa è avvenuta il 21.1.2021 e non il 21.2.2021, il ricorso è tempestivo atteso che il termine ex art. 325 cod. proc. civ. alla data della notifica del ricorso per cassazione del 22.3.2021 non era ancora decorso.
Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione della disciplina legale in materia di canoni ermeneutici nell’interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. cod. civ.) per essersi entrambi i giudici di merito fermati al senso letterale delle parole utilizzate senza indagare quale fosse la comune intenzione delle parti anche alla luce delle circostanze che avevano condotto alla sottoscrizione dell’accordo nell’ambito dell’acquisizione della fallita RAGIONE_SOCIALE dalla procedura concorsuale. Deduce la ricorrente che ‘ il riferimento nell’art. 5) dell’accordo alla attribuzione della stessa “qualifica” di cui all’allegato 1 ai lavoratori che sarebbero “transitati” alla RAGIONE_SOCIALE, senza che nel medesimo articolo 5) ci fosse alcun ulteriore richiamo all’inquadramento o al livello posseduto dai singoli lavoratori nei precedenti rapporti, alla luce della delicata situazione in cui veniva concluso l’accordo medesimo, doveva unicamente e necessariamente essere inteso (contrariamente a quanto stabilito dai precedenti Giudicanti) come riferimento alla colonna denominata nell’allegato 1) come “mansione” ‘.
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della disciplina legale in materia di canoni
ermeneutici nella interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. cod. civ.) in combinato disposto con l’art. 47 L. 429/1990 comma 5. Si censura la sentenza impugnata per aver interpretato l’accordo de quo senza partire dalla ricostruzione delle comune volontà delle parti e senza tener conto della fondamentale questione dell’essere l’accordo medesimo frutto di una trattativa nell’ambito dell’art. 47 della L. n. 428/90, e dunque di una previsione normativa che escludendo espressamente la disciplina dell’art. 2112 cod.civ., contempla che nel caso di acquisizione di azienda sottoposte a procedure concorsuali, si interrompa ogni forma di continuità tra la impresa in crisi e la nuova cessionaria.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, atteso che con entrambi si censura l’interpretazione data dalla Corte d’appello, in senso adesivo a quella del Tribunale, all’accordo stipulato con la curatela fallimentare in data 7 settembre 2013 dall’odierna ricorrente con il quale questa si era obbligata ad assumere, entro il 31 dicembre 2014, n. 466 unità lavorative (su 622 totali), nei profili professionali indicati nell’Allegato n.2 dell’accordo stesso. Essi sono inammissibili.
4.1. Come ripetutamente precisato da questa Corte, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 22318 del 2023; Cass sez. lav. 18214 del 03/07/2024). Tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd.
‘minimo costituzionale’. Inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: cfr Cass. n. 353 del 08/01/2025; Cass. sez. lav. n. 18214 del 03/07/2024; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 2560 del 06/02/2007, nonché Cass. n. 4178 del 22/02/2007, secondo cui “per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra”). La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può, dunque, limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni. Ne deriva che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.
Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, fondato su una articolata e coerente motivazione, parte
ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole in ordine all’art. 5 dell’accordo stipulato con la curatela fallimentare, senza evidenziare le ragioni dell’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta.
Il ricorso in conclusione, va dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.