Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34363-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 879/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2018 R.G.N. 1594/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
CC
-che, con sentenza del 21 maggio 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, transitato tramite una procedura di mobilità intercompartimentale nei ruoli dell’RAGIONE_SOCIALE proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, all’inquadramento a decorrere dal 19.10.2012 nell’Area II, posizione economica F3 della classificazione del personale di cui al CCNL per il comparto Agenzie Fiscali, con condanna di questa al pagamento RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere il diritto, risultando l’inquadramento riconosciuto in Area II, posizione economica F2 non corrispondente alle tabelle di inquadramento adottate con la determinazione del Direttore centrale dell’RAGIONE_SOCIALE dell’11.11.2011, ivi prevedendosi la spettanza dell ‘inquadramento nell’Area II con fascia retributiva da F3 a F6 al personale che, come il ricorrente, era in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 1406 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi ricondurre il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse all’istituto della
cessione del contratto, implicante una modifica del rapporto di lavoro solo dal lato soggettivo, di modo che la prevista identità del trattamento giuridico ed economico comporta un inquadramento presso l’amministrazione di destinazione corrispondente alle mansioni e competenze espletate presso l’amministrazione di provenienza, a prescindere dal riferimento ad astratte tabelle di equiparazione di cui al DPCM n. 446/2000 ( inapplicabile alla fattispecie) cui si è, viceversa, limitata la Corte territoriale, senza valutare in concreto le mansioni effettivamente svolte nell’amministrazione di provenienza rispetto ai profili professionali in essere nell’amministrazione di destinazione; -che il motivo si rivela inammissibile, non misurandosi la censura – volta a stigmatizzare il riconoscimento del superiore inquadramento sulla base del mero riferimento alla tabella di equiparazione posta dal DPCM n. 446/2000, prescindendo dalla considerazione della posizione in concreto rivestita presso l’amministrazione di provenienza -con la ratio decidendi , che assume, invece, a riferimento le tabelle di equiparazione di cui al diverso provvedimento dato dalla determinazione del Direttore centrale de ll’RAGIONE_SOCIALE dell’11.11.2011, e valorizza, inoltre, lo specifico requisito professionale in possesso del COGNOME, il diploma di scuola secondaria superiore, riconosciuto tale da legittimare di per sé il riconoscimento della posizione economica F3; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante
Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. S.U. n. 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25.1.2024