Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6507 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19586-2018 proposto da:
NOMECOGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE TERRITORIO ED AMBIENTE PER LA REGIONE SICILIANA, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE DELLA REGIONE SICILIANA, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1050/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 29/12/2017 R.G.N. 391/2015;
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 19586/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 29 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Messina, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel l ivello D1 di cui alla classificazione del personale addetto al RAGIONE_SOCIALE ed al relativo trattamento economico, spettante in ragione RAGIONE_SOCIALE previsione recata dall’art. 3 del Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche RAGIONE_SOCIALE e Forestali del 5.7.2005, che regolava il passaggio del personale appartenente al RAGIONE_SOCIALE a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti;
che, nella specie, la ragione a base del livello rivendicato, dipendeva dal fatto che ivi era inquadrato il vice sovrintendente e l’agente tecnico RAGIONE_SOCIALE, qualifica ritenuta corrispondente, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE Tabella A del decreto P. Reg. n. 9 del 22.6.2001, a quella di vice sovrintendente rivestita dall’istante nel RAGIONE_SOCIALE, previsione che invece era stata disattesa per essersi visto l’istante inquadrare, in base al decreto del direttore generale del RAGIONE_SOCIALE del 28.6.2007, n. 421,
nella categoria C, posizione economica 1 e successivamente, a seguito di promozione, nella posizione economica 2;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che lo stato giuridico ed economico del personale transitato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fosse compiutamente disciplinato dalla l. R. n. 9/2006 sulla base dei criteri di cui al Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche RAGIONE_SOCIALE e Forestali del 5.7.2005 e così in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, ma, in base alla previsione RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 36/2004, che autorizzava quel passaggio, per la quale lo stesso era subordinato all’esistenza di posti vacanti nel ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed al reperimento RAGIONE_SOCIALE necessaria copertura finanziaria, l’iter relativo doveva considerarsi completato e la posizione giuridica ed economica del personale interessato definita in base al decreto P. Reg. del 20.4.2007 che a tal fine predisponeva una analitica tabella equiparativa tra le qualifiche statali e quelle regionali prevedendo, per quel che rileva nella specie, l’inquadramento quale vice sovrintendente RAGIONE_SOCIALE, categoria C;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Amministrazioni originariamente convenute;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche RAGIONE_SOCIALE e Forestali del
5.7.2005 e 10, comma 9 l. R. n. 9/2006, nonché dei decreti P. Reg. 9 e 10 entrambi del 22/6/2001 e degli artt. 1, comma 8, l. R. n. 4/2007 e 40 decreto P. Reg. del 20.4.2007, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale per aver disconosciuto l’immediata applicabilità del disposto RAGIONE_SOCIALEe norme invocate;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 2, Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche RAGIONE_SOCIALE e Forestali del 5.7.2005 e 10, comma 9, l. R. n. 9/2006il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere le invocate disposizioni da cui discendeva il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata e la conservazione RAGIONE_SOCIALE status giuridico ed economico posseduto all’atto del passaggio;
-che, con terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., il ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erroneo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata e RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte presso il RAGIONE_SOCIALE che assume identiche a quelle proprie dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE inquadrato in D1;
-che, il primo motivo, deve ritenersi meritevole di accoglimento, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte che ha già avuto modo di pronunciarsi in vicende similari, dalle quali, peraltro, sono scaturiti proprio i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte d’ap pello di Palermo richiamati – e mutuati – dalla decisione ora impugnata;
-nelle decisioni di questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022) -la cui
motivazione è da intendersi qui comunque richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. -si è, in sintesi, osservato che:
-la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE propria entrata in vigore, il personale del RAGIONE_SOCIALE poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali – e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione – nei ruoli dei servizi tecnici forestali RAGIONE_SOCIALE regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il RAGIONE_SOCIALE ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘nelle qualifiche professionali equiv alenti a quelle possedute’, il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio in RAGIONE_SOCIALE che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia facendo salvo ‘lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento’;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicavano l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti
presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;
-solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venivano istituiti per il personale non direttivo del RAGIONE_SOCIALE i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inq uadramento nelle categorie B o C RAGIONE_SOCIALEe varie qualifiche funzionali ivi previste;
-con D.P. Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni all’interno RAGIONE_SOCIALEe categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, poiché sia al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE e lo stato giuridico ed economico RAGIONE_SOCIALE stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe vacanze – non potesse che avvenire sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEe qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R.
n. 9/2006 ‘non condiziona il passaggio all’adozione RAGIONE_SOCIALEe tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina valevole per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, previa individuazione del profilo professionale corrispondente’;
-conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fi ni RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio
-che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello
nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio;
-che i tali principi la decisione impugnata non si è conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disciplina sopravvenuta di cui alla L.R. n. 4/2007, in tal modo applicando retroattivamente il regime da quest’ultima stabilito.;
-che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, restando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24.1.2024