Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3397  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1367/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
Oggetto: Dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Transito RAGIONE_SOCIALE -Inquadramento -Criteri
R.G.N. 1367/2022
Ud. 24/01/2024 CC
-resistente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO CATANIA n. 503/2021 depositata il 09/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 503/2021 del 9 luglio 2021, la Corte d’appello di Catania, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato NOME COGNOME, ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5266/2017 del Tribunale di Catania – la quale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE stesso NOME, aveva accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellato, già dipendente del RAGIONE_SOCIALE e transitato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007 -ed ha respinto integralmente le domande RAGIONE_SOCIALE‘appellato.
Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Catania, aveva dedotto di essere stato assunto dal RAGIONE_SOCIALE acquisendo acquisito la qualifica di Assistente Capo (V Qualifica Funzionale, 5 o livello retributivo), e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento solo in data 28 giugno 2007, venendo inquadrato con la qualifica di Assistente RAGIONE_SOCIALE -Categoria B -Posizione economica 3 e, successivamente, con la medesima qualifica ma livello B4, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
Aveva quindi lamentato l’erroneità di tale inquadramento in quanto disposto in virtù di una norma sopravvenuta al passaggio dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE e in contrasto con quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto del Mi nistero RAGIONE_SOCIALEe Politiche Agricole e Forestali del 5 luglio 2005 che, in relazione al passaggio del personale del corpo RAGIONE_SOCIALE statale a quello RAGIONE_SOCIALE, stabiliva che il personale del RAGIONE_SOCIALE dovesse essere inquadrato nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti.
Aveva quindi dedotto -invocando il disposto di cui all’articolo 22 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n 7/2001, che parificava espressamente la qualifica di assistente capo nel CFS alla qualifica di guardia scelta RAGIONE_SOCIALE con 12 anni di servizio, presente nel corpo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione siciliana – il proprio diritto all’inquadramento nel livello C5 e al relativo trattamento economico sulla base del principio funzionale RAGIONE_SOCIALE corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, per cui a parità di mansioni corrispondono trattamenti economici equivalenti, avendo da ultimo svolto presso il RAGIONE_SOCIALE mansioni di Assistente Capo del tutto equivalenti a quelle di Guardia Scelta RAGIONE_SOCIALE svolte dal personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3. Accolta solo parzialmente in primo grado la domanda -avendo il Tribunale accertato unicamente il diritto di NOME ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007 e proposto appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha disatteso preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato, rilevando che gli erronei riferimenti alle qualifiche e posizioni economiche contenute nell ‘atto di
appello erano frutto di un mero errore materiale che non valeva ad inficiare la chiarezza RAGIONE_SOCIALEe censure.
La Corte territoriale, invece, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello -con il quale si censurava la sentenza di primo grado per  aver  ritenuto  fondata  la  domanda  del  ricorrente  finalizzata  al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE categoria C5 – osservando che lo stesso era ‘non pertinente alla sentenza impugnata ‘ .
Esaminando, quindi, il primo motivo di gravame -con cui si impugnava la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che le mansioni corrispondenti alla ex V qualifica funzionale ricoperta dal ricorrente nel ruolo del RAGIONE_SOCIALE fossero corrispondenti alla categoria C5 e C6 del ruolo RAGIONE_SOCIALE in base al D.P. Reg. n. 10/2001, e si argomentava in senso contrario che quest’ultima disciplina non poteva trovare applicazione ad una fattispecie che invece era oggetto di una specifica regolamentazione dettata proprio per disciplinare l’inquadramento dei lavoratori forestali statali transitati nei ruoli regionali -la Corte ha ritenuto la doglianza fondata osservando che:
-avendo l’appellato presentato tempestivamente la richiesta per transitare  al  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  lo  stesso doveva  essere  inquadrato  secondo  la  normativa  vigente  al momento in cui, con la L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2006, tale passaggio era stato autorizzato e, in virtù di quanto disposto con il D.M. 5  luglio  2005,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti  vigenti  nella regione a statuto speciale;
-non  potevano  invece  trovare  applicazione  la  L.R.  RAGIONE_SOCIALE  n. 4/2007 e il decreto presidenziale del 20 aprile 2007 in quanto disciplina sopravvenuta, dovendosi piuttosto fare riferimento alla diversa disciplina riguardante l’inquadramento del
personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vigente al febbraio  2006,  cioè  il  D.P.  Reg.  n.  10/2001,  applicabile  al suddetto personale in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 16;
-tuttavia, in mancanza di una specifica tabella di equiparazione riguardante il personale transitato dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, l’inquadramento doveva essere effettuato sulla base del principio funzionale RAGIONE_SOCIALE corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, peraltro invocato dallo stesso appellato, avendo riguardo alle mansioni espletate e alle categorie ordinariamente previste per il personale RAGIONE_SOCIALE
-alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 D. Lgs. n. 201/1995 e del D.P.Reg . n. 10/2001, era da ritenersi che l’inquadramento corretto del ricorrente fosse quello RAGIONE_SOCIALE Categoria B, e non quello RAGIONE_SOCIALE Categoria C, la quale postula specifiche conoscenze che non rientravano nella definizione di cui al D. Lgs. n. 201/1995 e non erano state allegate da COGNOME, il quale, anzi, non aveva lamentato l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento rispetto alle mansioni svolte, ‘basando la propria pretesa sul raffronto con l’inquadramento del personale che in quanto alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.P. Reg. n. 10/2001 e del passaggio da un sistema di classificazione ad un altro non può essere comparato con chi, inserito nel suddetto RAGIONE_SOCIALE in data successiva, va inquadrato secondo il regime o rdinario’ .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo ricorre ora NOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso, chiedendo unicamente la partecipazione all’udienza di discussione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.  3,  c.p.c.,  la  violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  342,  primo comma, e 434 c.p.c.
Il ricorrente impugna la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte catanese nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il richiamo, nel ricorso in appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a qualifiche non corrette e diverse da quelle tenute in considerazione dal Giudice di primo grado ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione costituisse mero errore materiale, argomentando invece che tale erroneo richiamo e le intere argomentazioni difensive del ricorso in appello non permettevano una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze.
1.2.  Con il  secondo  motivo il  ricorso  deduce,  in  relazione  all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, primo e  secondo  comma,  D.M.  5.07.2005;  10,  comma  9,  L.R.  RAGIONE_SOCIALE  n. 9/2006; 1, comma 8, L.R. n. 4/2007; RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 de l Decr. Pres. Reg. 20 aprile 2007 e dei d.P. Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2001; d.P. Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10/2001.
Il ricorrente impugna la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte catanese nella parte in cui la stessa è venuta ad affermare che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del  ricorrente,  non  poteva  essere  utilizzata  la  disciplina  ritenuta transitoria relativa al personale già alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, in  quanto  detta  disciplina,  proprio  perché  transitoria,  non  sarebbe rimasta vigente.
Argomenta in senso contrario che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 3, comma 2, del Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe politiche agricole e forestali del 5 luglio 2005, dal quale dovrebbe evincersi, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione fra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, il riconoscimento sia RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale sia RAGIONE_SOCIALE status giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello avrebbe invece erroneamente applicato la declaratoria RAGIONE_SOCIALE Categoria B di cui al D.P. Reg. n. 10/2001, in tal modo violando sia l’art. 3, comma 2, del già citato D.M. -il quale prevede che ‘al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso il RAGIONE_SOCIALE‘ -sia l’art. 10, comma 9, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 – secondo cui ‘è fatto salvo lo stato giuridico ed economico possedu to alla data di inquadramento’ -dai quali si evince che il personale transitato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva a conservare status giuridico ed economico ed anzianità di servizio.
Per  contro,  la  declaratoria  di  cui  al  D.P.  Reg.  n.  10/2001  non attribuisce  alcuna  rilevanza  all’anzianità  di  servizio  maturata  dal ricorrente  nell’ambito  del  RAGIONE_SOCIALE –  laddove  tali profili sarebbero tenuti in considerazione anche dalle tabelle di cui ai
DD. Presidenziali 22 giugno 2001 n .9 e 10 -ed in tal modo viene ad equiparare sul piano RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento un Assistente Capo (come il ricorrente) con lungo servizio ad un Assistente Capo RAGIONE_SOCIALE di prima nomina, privo di qualsivoglia esperienza di servizio
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata:
-avrebbe  omesso  di  esaminare  il  profilo  RAGIONE_SOCIALE‘anzianità  di servizio  maturata  dal  ricorrente  nel  RAGIONE_SOCIALE e lo svolgimento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe identiche mansioni  svolte  dai  dipendenti  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  con  la  qualifica  di  guardia  RAGIONE_SOCIALE  scelta inquadrati nella Categoria C5;
-avrebbe  violato  il  c.d.  criterio  funzionale  e  del  principio  di parità  di  trattamento  ritenendo  di  operare  la  valutazione RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza tra le qualifiche professionali dei ruoli statali e  quelle  dei  ruoli  regionali  unicamente  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE comparazione RAGIONE_SOCIALEe astratte funzioni o mansioni proprie RAGIONE_SOCIALEe tabelle previste dall’art. 3 , D. Lgs. n. 201/1995 e dalle tabelle dei profili professionali RAGIONE_SOCIALE categoria B di cui al D.P. Reg n. 10/2001.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di statuire in ordine alla  domanda  subordinata  proposta  nel  giudizio  di  prime  cure  e riproposta in sede di gravame volta ad ottenere il diritto del ricorrente
ad essere inquadrato nella Categoria C – Posizione economica 1 sin dal luglio 2006 alla luce RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento in autotutela del provvedimento del DDG del luglio 2006 con il quale il ricorrente era stato inquadrato nella Categoria C1.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo, invero, non rispetta la regola di specificità di cui all’art. 366  c.p.c.,  la  quale  avrebbe  imposto  al  ricorrente  di  riprodurre quantomeno i passaggi essenziali RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, onde consentire a questa Corte di operare un’effettiva verifica RAGIONE_SOCIALE‘entità  degli  errori contenuti  nell’atto  e  RAGIONE_SOCIALE  loro  idoneità  ad  impedire una  chiara individuazione  RAGIONE_SOCIALEe  questioni  e  dei  punti  contestati  RAGIONE_SOCIALE  sentenza impugnata.
Ciò  a  maggior  ragione  ove  si  consideri  che  dal  contenuto  RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata emerge sia che tali errori non avevano pregiudicato  il  diritto  di  difesa  RAGIONE_SOCIALE‘odierno  ricorrente  che  nulla  di concreto allega sul punto -sia che gli errori medesimi non avevano precluso il corretto inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicenda da parte RAGIONE_SOCIALE Corte, territoriale.
Tali lacune valgono a precludere l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE
giustizia,  salvaguardando  la  funzione  nomofilattica  RAGIONE_SOCIALE  Corte  ed  il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022;  ma  cfr.  anche  Cass.  Sez.  1  –  Ordinanza  n.  24048  del 06/09/2021).
È  necessariamente  dall’ammissibilità  del  motivo  di  ricorso che discende  l’esercizio  del  potere -dovere  del  giudice  di  legittimità  di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità RAGIONE_SOCIALE‘eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).
Il secondo motivo è infondato.
Appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, ex art. 118 disp. att. c.p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che:
-la L. n. 36/2004 ha previsto, a ll’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE propria entrata in vigore, il personale del RAGIONE_SOCIALE poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali – e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione – nei ruoli dei servizi tecnici forestali RAGIONE_SOCIALE regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE tra lo RAGIONE_SOCIALE, le
regioni e le province RAGIONE_SOCIALE (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento RAGIONE_SOCIALE foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute’ , il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio in RAGIONE_SOCIALE che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia facendo salvo ‘lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento’ ;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 al personale del RAGIONE_SOCIALE si applicavano l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previ gente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;
-solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venivano  istituiti  per  il  personale  non  direttivo  del  RAGIONE_SOCIALE i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13,  25,  30,  34  e  39  del  D.  Lgs.  n.  201/1995,  procedendo
all’inquadramento  nelle  categorie  B  o  C  RAGIONE_SOCIALEe  varie  qualifiche funzionali ivi previste;
-con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni  all’interno  RAGIONE_SOCIALEe  categorie ,  fissando, all’art.  44,  le corrispondenze tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, poiché sia al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE e lo stato giuridico ed economico RAGIONE_SOCIALE stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna aveva autorizzato, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe vacanze – non potesse che avvenire su lla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEe qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 ‘non condiziona il passaggio all’adozione RAGIONE_SOCIALEe tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferi mento, dall’altro l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina valevole per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, previa individuazione del profilo professionale corrispondente’ ;
-conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce -pag. 2 -che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale).
Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 36/2004, deve essere operato, ex L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e d a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio.
A  tali  principi  la  decisione  impugnata  risulta  essersi  pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disciplina
vigente al  momento del realizzarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il  passaggio, escludendo,  invece,  l’applicazione  RAGIONE_SOCIALE L.R.  n.  4/2007,  in  quanto disciplina sopravvenuta.
Individuata correttamente la disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione nello specifico di quello che doveva  essere  il  corretto  inquadramento  del  ricorrente,  peraltro ricorrendo  ai  criteri  desumibili  dalle  previsioni  vigenti,  operando, pertanto, una valutazione che non risulta censurabile -e comunque non è stata adeguatamente censurata – nella presente sede.
Il ricorrente, del resto, viene a dolersi non tanto del modo in cui la Corte territoriale ha fatto governo RAGIONE_SOCIALE disciplina applicabile, quanto del fatto che tale disciplina, ed in particolare il D.P. Reg. n. 10/2001, non verrebbe a valorizzare l’anzianità di servizio, in tal modo ponendosi in contrasto con il D.M. 5 luglio 2005.
Al di là di ogni altra considerazione, tuttavia, questa tesi omette di considerare il principio generale, affermato da questa Corte proprio in relazione al D.P. Reg. n. 10/2001, per cui nel pubblico impiego privatizzato, il principio generale RAGIONE_SOCIALE‘inderogabilità in peius , non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le parti sociali garantisce la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali, con la conseguenza che non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del c.d. favor lavoratoris nel caso di un sistema di classificazione del personale che risulti da accordo sindacale recepito in un atto come, appunto, il D.P. Reg. n. 10/2001 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016).
In sintesi, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso discende dalla considerazione  per  cui  lo  stesso,  da  un  lato,  viene  a  sindacare  una valutazione  in  fatto  operata  dal  giudice  di  merito  e,  dall’altro  lato,
propone una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE complessiva disciplina RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento dei dipendenti transitati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE difforme dai principi già enunciati da questa Corte.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge -con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).
In secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che:
-quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c. va rammentato che l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono
inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), m entre ciò di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sono argomentazioni giuridiche -l’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio sul corretto inquadramento e non ‘fatti’ storici , da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito RAGIONE_SOCIALE m otivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello;
-quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3) c.p.c., la stessa appare priva  di  concreta  autonomia  rispetto  al  secondo  motivo  di ricorso di cui in sostanza costituisce una reiterazione, unicamente arricchita da un -invero generico – richiamo alle previsioni  di  cui  alla  Carta  costituzionale  dietro  il  quale  si occulta, come nel caso del secondo motivo, anche la riproposizione  di  profili  fattuali  attinenti  alla  valutazione  di merito.
Il quarto ed ultimo motivo è infondato.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
Occorre, infatti, considerare che è, invece, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014).
Nel  caso  ora  in  esame  emerge  con  chiarezza  dalla  decisione impugnata  che la  Corte  d’appello  ha  compiutamente  esaminato  il profilo del corretto inquadramento del ricorrente anche sul piano del regime  temporale,  da  ciò  risultando  che  il  profilo  oggetto  RAGIONE_SOCIALE domanda di cui  si  lamenta  ora  l’omesso  esame risulta  essere  stato assorbito dalla decisione sul gravame principale.
6. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Non  vi  è  luogo  a  statuire  sulle  spese,  in  quanto  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). 
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai  sensi  del  D.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  art.  13  comma  1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in  data 24 gennaio