Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17053 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
Il Tribunale di Roma ha dichiarato legittimità dell’inquadramento di NOME COGNOME nel profilo economico C4 dal 1.1.2010 a seguito di selezione pubblica indetta con determinazione NP 23/208/2008 del 23.6.2008, nonché l’illegittimità del recupero delle somme percepite dal COGNOME a titolo di differenze retributive tra le posizioni C3 e C4 dal 1.1.2010 al mese di giugno 2014 ed ha condannato l’INPS alla restituzione di tutte le somme trattenute a titolo di indebito, oltre accessori dalle scadenze al saldo.
NOME COGNOME, transitato per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 dal Comune di Sora all’INPS con effetto dal 1.5.2003 ed inquadrato nei ruoli dell’INPS con qualifica C3 , aveva dedotto di avere sempre svolto funzioni riconducibili al livello C3 e di essere stato inquadrato dal 1.1.2010 nel profilo C4 a seguito di procedura selettiva di natura concorsuale; in data 16.6.2014 gli era stata notificata una nota INPS secondo cui la qualifica C3 gli era stata erroneamente attribuita all’atto di immissione nei ruoli dell’INPS, in quanto la posizione D3 rivestita presso il Comune di Sora corrispondeva alla posizione C2 del CCNL del comparto enti pubblici non economici.
A seguito di note prodotte dal Rea, l’INPS gli aveva poi riconosciuto l’inquadramento nella posizione C1 al momento del transito, nella posizione C2 dal 1.7.2003 (prima data utile per il passaggio di ruolo ex art. 18 CCNL personale non dirigente anno 2003), nella posizione C3 dal 31.12.2006 (per effetto della perdita di chance subita dal Rea a fronte dell’erroneo inquadramento inziale, che non gli aveva consentito di partecipare alle selezioni per l’attribuzione di tale posizione); l’INPS aveva dunque proceduto al recupero delle differenze stipendiali tra posizione C4 e C3 erogate dal 1.1.2010).
La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’INPS avverso tale sentenza, ha rigettato la domanda proposta dal Rea nel giudizio di primo grado e volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel profilo C4 dal 1.1.2010 per effetto della selezione indetta con determinazione n. P23/208/08 del 23.6.2008; in
accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Rea ha dichiarato il suo diritto all’inquadramento nel profilo C3 dal 1.5.2003 e nel profilo C4 dal 1.1.2010 al 2017, per effetto della selezione nazionale indetta nel 2010.
La Corte territoriale ha rilevato che l’attribuzione al Rea del livello C4 era avvenuta per effetto del provvedimento a lui notificato in data 5.5.2012, avente ad oggetto le selezioni interne per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1.1.2010 in applicazione dell’accordo di programma relativo al triennio 2010-2012 personale non dirigente sottoscritto in data 18.11.2010, essendosi il ricorrente utilmente collocato nella relativa graduatoria.
Considerato che al momento del transito all’INPS il Rea era inquadrato nella categoria D1, posizione economica D3, in forza delle disposizioni contenute nel CCNL 31.3.1999 ha ritenuto corretto l’inquadramento operato dall’IPS nel livello C3.
Ha in particolare rilevato che la controversia non ha ad oggetto il possesso di una determinata professionalità del dipendente al momento del transito, ma solo il possesso di una determinata categoria (D3); ha inoltre evidenziato che la tabella utilizzata dall’INPS ai fini della ricostruzione, tempestivamente contestata dal Rea in quanto non vigente e non retroattiva, era priva di qualsivoglia elemento utile ad individuarne la fonte.
Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce che, in forza delle previsioni contenute nell’art. 18 del CCNI personale non dirigente anno 2003, l’erroneo inquadramento iniziale nel profilo C3 aveva comportato il riconoscimento dello sviluppo economico nella posizione C2 solo dal 1.7.2003 (prima data utile), nonché il mancato conseguimento della
posizione C4 dal 1.1.2010, in quanto alla data della selezione interna il Rea non era in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione.
Precisa che qualora il Rea fosse stato correttamente inquadrato avrebbe avuto interesse a partecipare al bando di selezione per l’attribuzione della posizione economica C3 dal 31.12.2006, nonché a quella della posizione economica C4, essendo previsto il doppio passaggio di qualifica; considerati i requisiti posseduti dal Rea in quella data ed il punteggio che avrebbe conseguito, gli aveva pertanto attribuito la posizione ordinamentale C3 dal 31.12.2006.
Sostiene che secondo la tabella C allegata al CCNL, la ex VII qualifica funzionale corrispondeva alla categoria D, posizione economica e giuridica D1, a sua volta corrispondente presso l’INPS alla categoria C, posizione economica C1.
Addebita alla Corte territoriale la mancata rilevazione della carenza del requisito previsto dal bando di selezione (titolarità di posizione immediatamente precedente a quella per la quale era stata proposta la domanda, e dunque della posizione C3) in data antecedente al 31.12.2006.
Evidenzia che ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 vigente ratione temporis , la copertura dei posti vacanti attraverso il passaggio diretto riguardava dipendenti appartenenti alla stessa qualifica di servizio presso altre amministrazioni, essendo irrilevante la qualifica superiore acquisita nelle more del passaggio, chiesto in ra gione della della disponibilità nell’organico dell’Amministrazione di destinazione.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL del 31.3.199 9 del comparto Regioni-Enti locali, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame e valutazione delle specifiche deduzioni critiche dell’INPS circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di specifica contestazione e discussione tra le parti in ordine alla classificazione del personale delineata dal CCNL del 31.3.199 del comparto Regioni-Enti locali.
Critica la sentenza impugnata per avere confuso la categoria professionale di appartenenza ed il relativo inquadramento (la categoria D) con la posizione economica raggiunta mediante la progressione orizzontale all’interno della medesima categoria.
Insiste nel sostenere che la ex VII qualifica funzionale corrispondeva alla categoria D, posizione economica e giuridica D1 (a sua volta corrispondente presso l’INPS alla categoria C, posizione economica C1), che l’ex VIII qualifica funzionale corrispondeva alla posizione giuridica ed economica D3, evidenziando che l’erroneità dell’inquadramento inziale aveva neutralizzato il conseguimento della posizione C4 dal 1.1.2010 da parte del Rea.
Evidenzia che le tabelle di riferimento sono contenute nel CCNL Enti Locali del 1.3.1999.
Addebita alla Corte territoriale di non avere apprezzato le specifiche deduzioni svolte dall’INPS in ordine alla correttezza dell’inquadramento del Rea nella posizione C1, all’attribuzione della posizione C4 con decorrenza dal 1.1.2010 a seguito della selez ione interna bandita in applicazione dell’accordo di programma relativo al triennio 20102012 e all’insussistenza dei presupposti per la partecipazione a tale selezione.
Le censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
Dalla sentenza impugnata risulta che presso il comune di Sora il Rea, dapprima inquadrato nel livello D1, al momento del transito aveva conseguito il D3 del CCNL Enti Locali, corrispondente al livello C3 del CCNL EPNE.
Le censure, nel sostenere che prima del 31.12.2006 il Rea non era in possesso della posizione C3 e nel prospettare la mancata contestazione della circostanza che in base al CCNL EPNE al momento del transito a seguito di mobilità dalla categoria D1 (con successiva progressione economica orizzontale in D3) doveva essere inquadrato nella categoria C1 del suddetto CCNL, non si confrontano con il decisum e fanno leva sull’impropria valorizzazione del principio di non contestazione, che riguarda solo fatti.
C onsiderato che per il passaggio all’interno della categoria D ad uno dei profili professionali superiori -rectius alla posizione economica superiore- è prevista la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all’altra, questa Corte ha osservato che si tratta di posizioni economiche distinte cui corrisponde anche un differente contenuto professionale, in ragione della diversa
professionalità di provenienza (ex VII e ex VIII qualifica funzionale; v. Cass. n. 20070/2015).
Si è in particolare chiarito che solo per i profili professionali che, secondo la disciplina del d.P.R. n. 347/1983, come integrato dal d.P.R. n. 333/1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3, mentre il personale che rientrava nella VII qualifica funzionale doveva partecipare ad una procedura selettiva per avanzare utilmente mediante le progressioni economiche a partire dal livello D1 in poi (v. Cass. n. 25667/2024).
Inoltre l ‘omesso esame di deduzioni critiche non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5 , cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della