Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20504 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 20504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31264-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 31264NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 995/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 4164/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 20/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, già dipendente del RAGIONE_SOCIALE come insegnante di ruolo RAGIONE_SOCIALEa scuola primaria per la categoria KA05, fascia 09, comparto scuola, era stata collocata in posizione di comando presso il RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 1/10/2007 e sino al 2010; quindi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 3bis del d.l. n. 195/2009 (convertito con modificazioni in legge n. 26/2010), aveva presentato richiesta di trasferimento nel ruolo speciale non dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel quale era immessa, a decorrere dal 27.12.2010, con il medesimo inquadramento riconosciutole nel periodo di comando, ossia nella categoria B-fascia economica F5 (già F3); aveva perciò agito in giudizio, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, sin dal periodo di comando, il superiore inquadramento nella categoria A, fascia economica F2, o, in subordine, nella fascia F1 del CCNL RAGIONE_SOCIALEa PCM, con diritto alle differenze economiche sul salario accessorio per il periodo di comando (1.10.2007/27.12.2010) e sulle intere differenze retributive per il periodo successivo;
il Tribunale di Roma respingeva la domanda;
la Corte d’appello, nel rigettare il gravame RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, dichiarava anzitutto che la stessa era rimasta inquadrata come docente nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE durante il periodo di comando e, solo ai fini
del trattamento accessorio, era stata equiparata con decreto PCM del 29.11.2007 alla seconda area del CCNL PCM, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe tabelle di equiparazione vigenti per le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma, a tal riguardo, del tutto generica era la pretesa di un maggior salario accessorio «neppure identificato e meglio individuato»;
quanto all’ulteriore pretesa di inquadramento superiore, precisava che la controversia era regolata non dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ma dall’art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, in quanto norma speciale;
senonché, sia il ricorso introduttivo sia l’appello difettavano di allegazioni in ordine alle mansioni effettivamente svolte nel periodo di comando, sulle quali andava operato l’inquadramento nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, co mma 2, d.l. n. 195, cit., che intendeva ‘valorizzare la professionalità specifica e il servizio prestato nel settore di competenza’ nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso dipartimento, senza che potesse servire, in contrario, invocare il particolare assetto del comparto scuola, nel quale si registrava comunque una diversificazione in base alle classi di insegnamento a seconda del titolo di studio d’accesso e difettando specifiche allegazioni sull’originaria posizione rivestita nell’amministrazione di provenienza (il diploma d i laurea era stato acquisito solo in costanza di rapporto e per la COGNOME, in ruolo dal 1998, era stato sufficiente il diploma di maturità magistrale per l’accesso all’insegnamento);
avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi;
la PCM ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli arti. 116 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 2099 e 2103 cod. civ., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 4 del d.lgs. 303/99 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché per l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.);
relativamente alla richiesta di un più corretto inquadramento all’atto del comando con riconoscimento di un maggiore trattamento accessorio, la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la COGNOME, venendo dal diverso comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola, non potesse pretendere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina propria RAGIONE_SOCIALEa PCM, e aveva ritenuto generica anche la pretesa di un maggiore salario accessorio, ‘ neppure identificato e meglio individuato ‘ ; in realtà, secondo la ricorrente non solo la richiesta di maggior salario accessorio risultava dagli atti (in particolare dal ricorso di primo grado e dai conteggi allo stesso allegati e mai contestati), e non era per nulla generica, ma pienamente fondata in diritto;
l’errore di inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, compiuto fin dalla fase di comando, aveva riflessi sul minor salario accessorio riconosciuto in tale periodo, oltre che nella successiva fase di immissione in ruolo presso la RAGIONE_SOCIALE;
2. con il secondo motivo si censura la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 2099 e 2103 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. nella legge n. 26/2010, degli artt. 30-45 del d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., nonché del CCNI del RAGIONE_SOCIALE Scuole e del CCNI RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), perché la Corte ha ritenuto infondata la domanda di un superiore inquadramento alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘assunto, erroneo, che
l’articolo 14 del d.l. n. 195/09 avrebbe carattere speciale e derogherebbe tout court alle norme di cui al d.lgs. 165/2001;
sarebbe evidente l’abbaglio in cui è incorsa la Corte distrettuale nel ritenere inapplicabile l’art. 30, comma 2 bis e comma 2 ter, del d.lgs. 165/2001, in virtù del quale la ricorrente, al momento RAGIONE_SOCIALE‘immissione definitiva nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione, chiedeva di essere inquadrata in categoria A, con una equiparazione che rispettasse l’inquadramento posseduto nel comparto Scuola cui apparteneva, nonché i titoli di servizio e di studio (laurea) posseduti;
3. con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del CCNI RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del CCNL 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009 del comparto Scuola, degli artt. 116, 416 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.) nonché per l’omissione RAGIONE_SOCIALE‘esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), perché la Corte aveva ritenuto pacifico un presupposto in fatto sbagliato, ossia che la ricorrente non fosse un insegnante bensì una impiegata amministrativa;
era incontestato l’errore iniziale compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE con il decreto inziale di comando che aveva inquadrato la ricorrente come impiegata anziché come insegnante; da tale erronea valutazione in fatto erano dipesi tutti gli ulteriori errori di equiparazione;
la Corte, inoltre, aveva ritenuto -erroneamente -che l’art. 14 d.l. n. 195/2009 richiedesse la valorizzazione, al momento del trasferimento, RAGIONE_SOCIALE‘esperienza fatta nella posizione di comando e non – o almeno non anche – RAGIONE_SOCIALEa professionalità pregressa posseduta dalla dipendente nell’amministrazione di pr ovenienza in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale la stessa veniva prima comandata e poi stabilizzata;
i motivi, che intersecano elementi in fatto e in diritto, sono nel complesso inammissibili;
va premesso che la COGNOME è stata inserita nei ruoli speciali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in virtù di una procedura straordinaria di reclutamento riguardante il personale in posizione di comando (cfr. l’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009 , conv. in legge n. 26/2010: ‘Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l’ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE medesimo’), cui andava mantenuto l’inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; è stata quindi attribuita alla COGNOME la posizione di cui alla categoria B, fascia economica F5;
come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 9774/2024), sicuramente siamo fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito di cui all’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni in cui prestano servizio; quella per cui è causa, infatti, non è una procedura di mobilità ma una procedura speciale di reclutamento (art. 1 del d.l. n. 195/2009, cit. : ‘Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del RAGIONE_SOCIALE per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza …’), in ragione RAGIONE_SOCIALEa nuova istituzione del ruolo speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: n on vi sono, dunque, posti ‘vacanti’ da ricoprire ma un’intera nuova struttura da rendere operativa;
inammissibile è, poi, la censura secondo cui l’inquadramento nella PCM avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa posizione nell’ente di provenienza;
per come formulata, essa mostra di non cogliere la doppia ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la quale, dopo aver affermato la natura speciale del d.l. n. 195/2009, rispetto al d.lgs. n. 165/12001, art. 30, ha osservato, da un lato, come l’inquadramento tendesse a valorizzare, con la disciplina speciale RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 co. 1 d.l. n. 195 cit., «la specifica professionalità diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento e in ispecie quella acquisita presso il dipartimento RAGIONE_SOCIALE» nel periodo di coman do, e, dall’altro, che non v’erano ‘specifiche allegazioni’ sulla (evidentemente pregressa) «qualificata professionalità rispetto al ruolo ricoperto presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», non potendo in questo caso annettersi valenza dirimente al solo titolo di laurea conseguito in corso di rapporto presso il RAGIONE_SOCIALE;
sul secondo profilo, che afferisce alla posizione ricoperta presso l’amministrazione di provenienza, nulla specificamente osserva la ricorrente, che si limita piuttosto a sollecitare, del tutto inammissibilmente, un riesame RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto opera to dalla
Corte di merito, la quale avrebbe, a suo dire, preso in considerazione una classificazione erronea al momento del comando «con inquadramento per equiparazione come B3», quando, per tabulas , si evinceva, a detta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che la docente era TARGA_VEICOLO;
trattasi di rilievo che non può trovare ingresso neppure sotto forma d’omesso esame circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in quanto, anche prescindendo dal fatto che v’è qui una ‘doppia conforme’, non corrisponde comunque al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014;
invero, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439);
è, infine, inammissibile la doglianza afferente al vizio di motivazione; nella sentenza impugnata, come sintetizzato nello storico di lite, vi è congrua motivazione riguardo a tutti i punti controversi RAGIONE_SOCIALEa vicenda in esame;
né vale obiettare, ancora, che la «classe reale di appartenenza TARGA_VEICOLO RAGIONE_SOCIALEa docente non era stata contestata dalla presidenza RAGIONE_SOCIALE»; a parte il fatto che la doglianza non è sorretta dai necessari requisiti di specificità ex art. 360 n. 6 cod. proc. civ., non riportando, neppure nei passaggi salienti, gli scritti difensivi da cui desumere la prospettata non contestazione, questa Corte ha più volte continuato ad affermare che ‘nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica
di circostanze di fatto produce l’effetto RAGIONE_SOCIALEa relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (così, ad es., Cass. n. 29231 del 7 ottobre 2022; Cass. n. 3680 del 7 febbraio 2019);
a tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate fra le parti in relazione alla specialità RAGIONE_SOCIALEa disciplina di reclutamento esaminata da questa Corte con pronuncia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ inammissibilità del ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte di