Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6398 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1282-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE AMBIENTE REGIONE SICILIANA (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 418/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 110/2018;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 1282/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
-che, con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte d’Appello di Catania, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello C5 di cui alla classificazione del personale addetto al RAGIONE_SOCIALE ed al relativo trattamento economico, spettante in ragione RAGIONE_SOCIALE previsione recata dall’art. 3 del Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche Agricole e Forestali del 5.7.2005, che regolava il passaggio del personale appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti;
che, nella specie, la ragione a base del livello rivendicato, dipendeva dal fatto che ivi era inquadrato l’agente tecnico con cinque anni di servizio, qualifica parificata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 7/2001, a quella di operatore scelto rivestita dall’istante nel RAGIONE_SOCIALE, previsione che invece era stata disattesa per essersi visto l’istante inquadrare, in base al decreto del direttore generale del RAGIONE_SOCIALE Foreste del 28.6.2007, n. 421,
nella categoria B, posizione economica 2 in qualità di operatore RAGIONE_SOCIALE;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, in mancanza di una specifica tabella di equiparazione riguardante il personale transitato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana, l’inquadramento non andava effettuato in base alla disciplina transitoria dettata dalla l. R. n. 4/2007 ed il decreto P. Reg. 20.4.2007 per il personale già alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALE modifica del sistema di classificazione di quel personale ma, trattandosi di personale ivi transitato in data successiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. R. n. 9/2006 sulla base dei criteri di cui al Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche Agricole e Forestali del 5.7.2005, secondo il regime ordinario all’epoca vigente e, quindi, avendo riguardo alle mansioni espletate e alle categorie ordinariamente previste per il personale RAGIONE_SOCIALE ed, a tale stregua, tenuto conto dei contenuti professionali RAGIONE_SOCIALEe declaratorie contrattuali, l’inquadramento riconosciuto in categoria B nel r uolo degli ‘operatori e collaboratori’ doveva ritenersi congruo per essere le attività svolte caratterizzate da contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a costituirsi rilasciando procura per l’eventuale difesa a ll’udienza;
-che il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria concludendo perché il Collegio disponga la
trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, comma 1 e 434, comma 1, c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver non correttamente qualificato come mero errore materiale il riferimento nell’atto di appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE a qualifica e ruolo professionale rivestiti nel RAGIONE_SOCIALE non rispondenti alla situazione reale determinando ciò, al contrario, l’inammissibilità del ricorso in appello non consentendo una chiara individuazione dele questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 2, Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Politiche Agricole e Forestali del 5.7.2005 e 10, l. R. n. 9/2006, nonché dei decreti P. Reg. 9 e 10 entrambi del 22/6/2001 e degli artt. 1, comma 8, l. R. n. 4/2007 e 40 decreto P. Reg. del 20.4.2007, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere le invocate disposizioni da cui discendeva il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità d i servizio maturata e la conservazione RAGIONE_SOCIALE status giuridico ed economico posseduto all’atto del passaggio;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36 e
97 Cost., il ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erroneo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata e RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte presso il RAGIONE_SOCIALE che assume identiche a quelle proprie dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE inquadrato in C1;
-che il primo motivo di ricorso è inammissibile;
-che il motivo, invero, non rispetta la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., la quale avrebbe imposto al ricorrente di riprodurre quantomeno i passaggi essenziali RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, onde consentire a questa Corte di operare un’effettiva verifica RAGIONE_SOCIALE‘entità degli errori contenuti nell’atto e RAGIONE_SOCIALE loro idoneità ad impedire una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata; ciò a maggior ragione ove si consideri che dal contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata emerge sia che tali errori non avevano pregiudicato il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente che nulla di concreto allega sul punto -sia che gli errori medesimi non avevano precluso il corretto inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicenda da parte RAGIONE_SOCIALE Corte, territoriale;
-che tali lacune valgono a precludere l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo
di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021);
-che è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere -dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità RAGIONE_SOCIALE‘eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020);
-che il secondo motivo è infondato;
-che appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, ex art. 118 disp. att. c.p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che:
-la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE propria entrata in vigore, il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali – e nei limiti economici stabiliti dalla
stessa previsione – nei ruoli dei servizi tecnici forestali RAGIONE_SOCIALE regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE tra lo RAGIONE_SOCIALE (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il RAGIONE_SOCIALE ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘nelle qualifiche professionali equiv alenti a quelle possedute’, il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio in RAGIONE_SOCIALE che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia facendo salvo ‘lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento’;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 al personale del RAGIONE_SOCIALE si applicavano l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il
livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;
-solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venivano istituiti per il personale non direttivo del RAGIONE_SOCIALE i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inq uadramento nelle categorie B o C RAGIONE_SOCIALEe varie qualifiche funzionali ivi previste;
-con D.P. Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni all’interno RAGIONE_SOCIALEe categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, poiché sia al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE e lo stato giuridico ed economico RAGIONE_SOCIALE stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe vacanze – non potesse che avvenire sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEe qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che l a L.R. n. 9/2006 ‘non condiziona il passaggio all’adozione RAGIONE_SOCIALEe tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal
dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina valevole per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, previa individuazione del profilo professionale corrispondente’;
-conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fi ni RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce -pag. 2 -che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale);
-che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 36/2004, deve essere operato, ex ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10 /2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un
momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio;
-che a tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente al momento del realizzarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta;
-che individuata correttamente la disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione nello specifico di quello che doveva essere il corretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto, una valutazione che non risulta censurabile -e comunque non è stata adeguatamente censurata – nella presente sede;
-che il ricorrente, del resto, viene a dolersi non tanto del modo in cui la Corte territoriale ha fatto governo RAGIONE_SOCIALE disciplina applicabile, quanto del fatto che tale disciplina, ed in particolare il D.P. Reg. n. 10/2001, non verrebbe a valorizzare l’anzianità di servizio, in tal modo ponendosi in contrasto con il D.M. 5 luglio 2005;
-che al di là di ogni altra considerazione, tuttavia, questa tesi omette di considerare il principio generale, affermato da questa Corte proprio in relazione al D.P. Reg. n. 10/2001, per cui nel pubblico impiego privatizzato, il principio generale RAGIONE_SOCIALE‘inderogabilità in peius , non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le parti sociali garantisce la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze
datoriali, con la conseguenza che non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del c.d. favor lavoratoris nel caso di un sistema di classificazione del personale che risulti da accordo sindacale recepito in un atto come, appunto, il D.P. Reg. n. 10/2001 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016);
-che in sintesi, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso discende dalla considerazione per cui lo stesso, da un lato, viene a sindacare una valutazione in fatto operata dal giudice di merito e, dall’altro lato, propone una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE complessiva disciplina RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento dei dipendenti transitati dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE difforme dai principi già enunciati da questa Corte;
-che il terzo motivo di ricorso è inammissibile
-che in primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge -con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle
lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011);
-che in secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che:
-quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c. va rammentato che l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sono argomentazioni giuridiche l’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio sul corretto inquadramento e non ‘fatti’ storici, da ciò emergendo che i l motivo nel concreto mira a sindacare il merito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello;
-quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3) c.p.c., la stessa appare priva di concreta autonomia rispetto al secondo motivo di ricorso di cui in sostanza costituisce una reiterazione, unicamente arricchita da un -invero generico – richiamo alle previsioni di cui alla Carta costituzionale dietro il quale si occulta, come nel caso del secondo motivo,
anche la riproposizione di profili fattuali attinenti alla valutazione di merito.
-che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese per non aver l’Amministrazione intimata svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24.1.202 4