Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5735 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
La Corte di Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Biella che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento nella fascia retributiva F2 con decorrenza dal 2.1.2004 ed aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore della somma di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance; in parziale accoglimento del gravame proposto dalla COGNOME, il giudice di appello ha inoltre rideterminato la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di € 8.750,00.
COGNOME, dipendente del Comune di Biella fino al 1.1.2004 con inquadramento nell’Area D2 del RAGIONE_SOCIALE e transitata per mobilità volontaria all’RAGIONE_SOCIALE con decorrenza giuridica ed economica dal 2.1.2004, aveva lamentato di essere stata erroneamente inquadrata al momento del passaggio nell’Area funzionale C, fascia retributiva C1 (oggi corrispondente alla III Area, posizione economica F1) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; aveva in particolare dedotto che la categoria D2 corrisponde alla categoria C1 super, corrispondente all’Area III, fascia retributiva F2 nel nuovo sistema di classificazione del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui in caso di trasferimento del dipendente deve essere mantenuto sia l’inquadramento nell’area che nella posizione economica posseduta presso le Amministrazioni di provenienza, ai sensi dell’art.30, comma 2 bis, d. lgs. n. 165/2001; in applicazione del medesimo orientamento, in forza della proprietà transitiva secondo cui se si stabilisce che ad A corrisponde B, necessariamente a B deve corrispondere A, non ha ravvisato ragioni logiche per
escludere l’applicazione della tabella di equiparazione contenuta nel DPCM n. 446/2000 anche al passaggio del personale degli enti locali allo Stato.
Il giudice di appello ha dunque ritenuto che in applicazione del DPCM n. 446/2000, l’inquadramento posseduto dalla COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovesse essere dapprima tramutato nel corrispondente inquadramento contrattuale nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e a seguito dello scorporo del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel corrispondente inquadramento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in applicazione della tabella B allegata al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha pertanto condiviso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine al diritto della ricorrente all’inquadramento nella fascia retributiva F2, in luogo della fascia retributiva F1 attribuita dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1406 cod. civ., dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce che l’art. 30 del d.lgs. n. 165/200 riconduce il passaggio diretto del personale da un’Amministrazione all’altra alla cessione del contratto e lamenta che ai fini dell’inquadramento della COGNOME nell’Amministrazione di destinazione la Corte territoriale ha applicato un meccanismo di corrispondenza in base a tabelle astratte, omettendo di valutare in concreto le mansioni concretamente svolte dalla COGNOME presso l’Amministrazione di provenienza ed il profilo corrispondente presso l’ente di destinazione.
Evidenzia l’assenza di tabelle di equiparazione applicabili al caso di specie, sostenendo che il DPCM n. 446/2000 costituisce una normativa speciale riguardante dipendenti trasferiti dall’RAGIONE_SOCIALE del territorio all’ente locale che continuano a svolgere le stesse mansioni, e non è dunque applicabile
analogicamente a dipendenti trasferiti presso un’Amministrazione di un diverso comparto a seguito di mobilità volontaria, e adibiti a mansioni completamente differenti; sostiene comunque che le tabelle di equiparazione non hanno efficacia vincolante.
L’eccezione di tardività del ricorso è fondata .
La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 6.10.2017; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.
Il ricorso per cassazione è datato 22.1.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 5.2.2018.
Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine era spirato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico della parte ricorrente, in quanto l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marz o 2012, ha stabilito che ‘Le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del territorio e del demanio’.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.2.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME