Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande proposte da NOME COGNOME (già dipendente di RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nella categoria A, livello retributivo A3- ex V qualifica professionale, distaccato nel 2004 presso la sede di Pescara dell’RAGIONE_SOCIALE e transitato all’RAGIONE_SOCIALE nel 2006 per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 11 quinquesdecies RAGIONE_SOCIALE legge n.248/2005) aveva dichiarato il suo diritto all’inquadramento ne l profilo professionale B2.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, dopo avere premesso che nella fattispecie trova applicazione l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ha evidenziato che, a fronte RAGIONE_SOCIALE diversa classificazione adottata dal RAGIONE_SOCIALE rispetto agli altri comparti RAGIONE_SOCIALE P.A. e al fine di consRAGIONE_SOCIALEte un corretto inquadramento del personale proveniente dal RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE in data 16.3.2003 aveva indicato la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale.
Il giudice di appello ha in particolare osservato che in base alla tabella I del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del RAGIONE_SOCIALE (la quale aveva previsto le corrispondenze con le nuove posizioni economiche), al precedente livello V corrispondeva la nuova posizione economica A3, mentre in base alla tabella B del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE 1998-2001, alla ex qualifica funzionale V corrisponde l’area B, posizione economica B2.
Considerato che secondo la disciplina normativa in materia il passaggio doveva avvenire nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza, ha ritenuto che tale disciplina imponesse l’inquadramento del COGNOME nell’area B, livello retributivo B2.
5 . Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Si lamenta l’insufficiente esposizione dei motivi in fatto ed in diritto, in ordine alla ritenuta erroneità dell’inquadramento del COGNOME.
Si evidenzia il carattere tautologico e apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla comparazione RAGIONE_SOCIALE mansioni all’epoca del transito del dipendente.
Si s ostiene la correttezza dell’inquadramento attribuito al COGNOME, assumendo la piena sovrapponibilità tra le funzioni svolte dal medesimo presso il RAGIONE_SOCIALE e quelle proprie dell’ex posizione economica B1, e per contro, la netta divergenza tra le funzioni svolte dal medesimo presso il RAGIONE_SOCIALE e la posizione economica B2.
Con il secondo motivo, di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, nonché RAGIONE_SOCIALE Tabella B del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Si d educe l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE tabella B del CCNL del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, atteso che il COGNOME dal DATA_NASCITA apparteneva alla IV qualifica funzionale, profilo di Archivista, corrispondente all’Area A del CCNL relativo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19982001, e che con decorrenza 23.4.2002 il COGNOME aveva conseguito il livello A3.
Si aggiunge che secondo la Tabella D di equiparazione tra sistemi di classificazione, contenuta nel successivo CCNL del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 9 ottobre 20 03, alla ex IV qualifica corrisponde l’Area
A, e che pertanto il livello A3 era equivalente alla qualifica B1 posizione economica super del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ad ordinamento autonomo.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Infatti, a seguito RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALE violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza- di “mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Non è inoltre configurabile l’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, avendo la Corte territoriale ha dato chiara ed esaustiva contezza dei criteri applicati ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica dell’inquadramento spettante al COGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, d. lgs. n. 165/2001, l’inquadramento del COGNOME doveva avvenire nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienz a e che ai fini del corretto inquadramento del personale proveniente dal RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE in data 16.3.2003 aveva indicato la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale.
Ha dunque escluso che al momento del transito il COGNOME fosse inquadrato nella IV qualifica professionale, in quanto in base alla tabella I del CCNL del
personale del RAGIONE_SOCIALE, il livello A3 (nel quale il COGNOME era inquadrato presso il RAGIONE_SOCIALE) corrisponde alla ex qualifica funzionale V, che secondo la tabella B del CCNL RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE del corrisponde all’area B, posizione economica B2.
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto si fonda sull’erroneo presupposto che il COGNOME al momento del transito fosse inquadrato nel IV livello funzionale.
Inoltre il motivo non spende alcuna argomentazione per censurare le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, secondo cui ai fini dell’equiparazione RAGIONE_SOCIALE posizioni professionali doveva essere applicato il criterio indicato dal RAGIONE_SOCIALE in data 16.3.2003 (la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale), in ragione RAGIONE_SOCIALE diversa classificazione adottata dal RAGIONE_SOCIALE rispetto agli altri comparti RAGIONE_SOCIALE P.A, e secondo cui in base al CCNL RAGIONE_SOCIALE, alla nuova posizione economica A3 corrispondeva il V livello.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Considerato che NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.
7 . Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 – quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello RAGIONE_SOCIALE, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità de l ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2024.
La Presidente
NOME COGNOME