Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3382 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30586/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, pro tempore ;
Oggetto: Dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Transito RAGIONE_SOCIALE -Inquadramento – Criteri
R.G.N. 30586/2020
Ud. 24/01/2024 CC
entrambi domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO PALERMO n. 310/2020 depositata il 28/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 310/2020 del 28 maggio 2020, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione de gli appellati ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 453/2018 del Tribunale di Agrigento, la quale aveva respinto la domanda formulata dallo stesso NOME COGNOME.
Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Agrigento, aveva dedotto di essere stato assunto dal RAGIONE_SOCIALE nel 1990, di avere acquisito la qualifica di Vice Sovraintendente con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento, nonostante formale diffida, solo in data 4 luglio 2007, a causa del colpevole ed inspiegabile ritardo RAGIONE_SOCIALE‘Ente datore di lavoro.
Aveva quindi dedotto che tale ritardo gli aveva precluso la possibilità di ottenere lo stesso inquadramento dei colleghi di pari grado
che erano assunti fin dall’inizio nei ruoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che svolgevano le sue stesse mansioni come previsto dalla L.R. n. 4/2007.
Aveva pertanto chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento di Brigadiere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, categoria D1 a far data dall’8 febbraio 2006 -data in cui con legge RAGIONE_SOCIALE era stata recepita la normativa statale sui trasferimenti – e di Commissario RAGIONE_SOCIALE, categoria D2 a far data dal 2 marzo 2007, e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive tra la categoria C1 e le categorie D1 e D5 dalle medesime date.
Disattesa la domanda da parte del giudice di prime cure e proposto appello da parte di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame.
La Corte territoriale, dopo aver ricostruito normativo nazionale e RAGIONE_SOCIALE, ha, in primo luogo, ritenuto che, proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE disciplina richiamata, fosse corretto l’inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘appellante nel ruolo di Vice Sovraintendente ragionale, Cat. C, in quanto tale inquadramento era stato operato sulla base dei criteri impartiti dal legislatore RAGIONE_SOCIALE con L. n. 4/2007 e risultava aderente alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE relativa qualifica funzionale prevista dall’art. 8, D. Lgs. n. 201/1995, oltre che coerente con il criterio RAGIONE_SOCIALE omogeneità funzionale.
La Corte, ulteriormente, ha osservato che le deduzioni con le quali l’appellante veniva ad argomentare che l’adozione tempestiva del decreto di trasferimento gli avrebbe consentito di rientrare nel contingente di personale già facente parte dei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ex art. 40, D.P. Reg. del 20 aprile 2007 presentavano il vizio di prospettare ‘un rinvio dinamico’ ai passaggi di carriera conseguiti dal personale RAGIONE_SOCIALE, senza che tale tesi trovasse
riscontro in una disciplina che, invece, aveva inteso circoscrivere la propria applicazione ai soli dipendenti regionali ab origine .
La Corte territoriale, infine, ha ritenuto non pertinente il richiamo operato dall’appellante alla equiparazione stabilita dall’art. 77, L.R. n. 16/1996 tra la qualifica di vice-brigadiere del RAGIONE_SOCIALE e la qualifica di Brigadiere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale equiparazione doveva ritenersi fissata ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità mensile pensionabile di cui all’art. 42, L.R. n. 41/1985, senza poter ricavare da essa conseguenze a carattere più generale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo ricorre ora NOME COGNOME.
Resistono con controricorso ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 7, L. n. 36/2004; 10, comma 9, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2006; 3 e 5, D.M. 5.07.2005.
Argomenta, in particolare, il ricorso che, avendo il ricorrente presentato regolare e tempestiva domanda di trasferimento – quasi due anni prima rispetto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. R. n. 4/2007 e del D.P. RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2007 -sarebbe stato obbligo del Dipartimento
RAGIONE_SOCIALE operare immediatamente l’equiparazione tra le qualifiche possedute dal personale proveniente dal RAGIONE_SOCIALE e quelle del personale del RAGIONE_SOCIALE, e procedere così al relativo inquadramento, facendo salvi lo stato giuridico ed economico posseduti dai transitanti, nonché l’anzianità di servizio degli stessi.
Nella prospettazione del ricorso, ove ciò fosse stato fatto e si fosse quindi operata un’equiparazione tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE antecedenti alla riforma, tenendo conto dei medesimi criteri seguiti per inquadrare il corrisponden te personale RAGIONE_SOCIALE e secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, D.M. 5 luglio 2005, il ricorrente, con la qualifica di Vice Sovraintendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere inquadrato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella qualifica di Brigadiere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, categoria D1 a far data dall’8 febbraio 2006, data in cui con legge RAGIONE_SOCIALE era stata recepita la normativa statale sui trasferimenti.
Avrebbe quindi errato la decisione impugnata nell’escludere sia un ritardo imputabile alle Amministrazioni nel provvedere al transito nel RAGIONE_SOCIALE sia nel ritenere, conseguentemente, corretto l’inquadramento operato sulla scorta di una dis ciplina sopravvenuta rispetto al momento in cui doveva ritenersi operante il transito del personale del RAGIONE_SOCIALE, dovendo invece il diritto all’inquadramento rivendicato essere riconosciuto sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente già al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di trasferimento.
La Corte territoriale sarebbe, quindi, incorsa in una non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, n. 36, in combinato disposto con l’articolo 10, comma 9, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2006, e degli articoli 3 e 5 del D.M. 5 luglio 2005.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 201/1995; RAGIONE_SOCIALE‘art. 77, L.R. n. 16/1977 e RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 41/1985.
Il ricorrente impugna la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui la stessa ha escluso che l’equiparazione stabilita dall’art. 77, L.R. n. 16/1996 tra la qualifica di vice-brigadiere del RAGIONE_SOCIALE e la qualifica di Brigadiere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse carattere generale, affermando che la stessa operava ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità mensile pensionabile di cui all’art. 42, L.R. n. 41/1985.
Il ricorso osserva in contrario che:
-il D. Lgs. n. 201/1995 ha ricondotto il RAGIONE_SOCIALE tra le ‘Forze RAGIONE_SOCIALE Polizia’ sulla base di una tabella di comparazione che ha equiparato il grado di ViceSovraintendente al grado di Vice-Brigadiere;
-l ‘art. 77, L.R. n. 16/1996, che stabiliva i gradi del RAGIONE_SOCIALE prima del riordino effettuato con L.R. n. 4/2007, al grado di Vice-Sovraintendente corrispondeva il grado di Brigadiere;
con la conseguenza che il ricorrente, già all’atto del transito nei ruoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere inquadrato con il grado di Brigadiere.
Erronea sarebbe quindi l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 77, L.R. n. 16/1996 seguita dalla Corte d’appello, in quanto tale lettura si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97, e 36 Cost. dal principio del criterio funzionale individuato da Corte Cost. n. 277/1991.
Il ricorrente, infine, invoca, ai fini del proprio inquadramento, anche la tabella di cui alla L.R. n. 41/1985 nonché la successiva L.R. n.
10/2000, dalle quali emerge il suo collocamento in VI Livello, posizione economica C5 che tuttavia, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accordo di riclassificazione del personale del 28 febbraio 2001, doveva transitare alla posizione D1, con la conseguenza che, al momento del suo trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocato nella posizione economica D1.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con una serie di decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022) a cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. e nelle quali si è, in sintesi, osservato che:
-la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE propria entrata in vigore, il personale del RAGIONE_SOCIALE poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali – e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione – nei ruoli dei servizi tecnici forestali RAGIONE_SOCIALE regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento RAGIONE_SOCIALE foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute’ , il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio in RAGIONE_SOCIALE che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia facendo salvo ‘lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento’ ;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 al personale del RAGIONE_SOCIALE si applicavano l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previ gente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;
-solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venivano istituiti per il personale non direttivo del RAGIONE_SOCIALE i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inqua dramento nelle categorie B o C RAGIONE_SOCIALEe varie qualifiche funzionali ivi previste;
-con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni all’interno RAGIONE_SOCIALEe categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, poiché sia al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE e lo stato giuridico ed economico RAGIONE_SOCIALE stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe vacanze – non potesse che avvenire su lla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEe qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 ‘non condiziona il passaggio all’adozione RAGIONE_SOCIALEe tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina valevole per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, previa individuazione del profilo professionale corrispondente’ ;
-conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le
condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio.
Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio.
A tali principi la decisione impugnata non si è conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disciplina sopravvenuta di cui alla L.R. n. 4/2007, in tal modo applicando retroattivamente il regime da quest’ultima stabilito.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo di ricorso la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale si conformerà al principio qui richiamato, provvedendo altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 24 gennaio