Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19726/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3434/2020 depositata il 04/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 4.1.21 la corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del 2017 del tribunale di Benevento, ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe all’inquadramento nella quarta categoria del contratto collettivo nazionale igiene ambientale RAGIONE_SOCIALE e il diritto a percepire differenze retributive in luogo della terza categoria del contratto collettivo metalmeccanici industrie.
In particolare, la corte territoriale ha affermato che, se il datore era libero di scegliere il contratto collettivo in relazione all’attività svolta (che peraltro nel caso era mutata), era tenuto a rispettare l’inquadramento corretto alla luce del confronto tra categoria contrattuale e mansioni già assegnate all’assunzione (prima era palista, mentre l’accettazione di mansioni inferiori quale custode era irrilevante), e non poteva invece modificare l’inquadramento che il lavoratore aveva (alla quarta categoria) sulla base del corretto inquadramento alla luce delle mansioni spettanti; che la modifica dell’orario di lavoro è l’espressione del potere direttivo ed era necessitata dalla riduzione da 40 a 30 ore settimanali con il nuovo contratto (con connessa necessità di articolare diversamente l’orario in turni di otto ore più 1/4 giornaliere e servizio di domenica); che era legittima la mancata corresponsione della maggiorazione della retribuzione prima pagata in relazione al diverso orario di lavoro già assegnato; che non vi era infine violazione del principio di irriducibilità della retribuzione che non riguarda componenti per particolari modalità della prestazione.
Avverso tale sentenza ricorre il datore per tre motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso, accompagnato da memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo primo deduce violazione agli articoli 112 e 115 c.p.c., 2103, 2697 c.c., 414, 416 c.p.c., 24 Costituzione, per avere la corte territoriale basato la decisione su un demansionamento mai lamentato dal lavoratore.
Il motivo è infondato, atteso che in realtà la corte ha inquadrato il lavoratore in relazione alla qualifica originaria attribuita in relazione alle mansioni assegnate. La sentenza tiene conto esattamente della domanda introdotta dal lavoratore con ricorso nel primo grado di giudizio, di voler accertare il suo diritto alla conservazione della categoria 4° del CCNL applicato (Metalmeccanici, prima, ed Igiene Ambientale RAGIONE_SOCIALE, poi), per come nascente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nell’anno 2004, all’inizio del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata ha correttamente statuito che non è consentito modificare unilateralmente l’inquadramento contrattuale del lavoratore, tanto più in assenza di mutazione dello svolgimento del rapporto.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 112, 115, 437, 345, 415, 416 c.p.c., e 2103 c.c., per assenza di demansionamento.
Il motivo è inammissibile in quanto le censure svolte dal ricorrente assumono i connotati di una critica attinente al merito della controversia ed all’apprezzamento, pur congruamente motivato, compiuto dalla corte territoriale. Per altro verso, il motivo non si parametra alla sentenza che ha attribuito rilevanza alla qualifica assegnata al lavoratore (ed ai diritti conseguenti) e non ad un demansionamento mai lamentato.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 1372 c.c. e del contratto collettivo Ambiente per omessa motivazione e per aver riportato le declaratorie dei due contratti senza compararle.
Il motivo è privo di pregio. Invero, la corte d’appello ha fatto proprio ciò di cui il motivo lamenta l’omissione: ha effettuato un raffronto tra le declaratorie delle categorie del personale previste nei contratti collettivi richiamati, ovvero nel CCNL Metalmeccanici ed in quello FISE, giungendo alla conclusione che non vi è corrispondenza fra la 4.a categoria del CCNL Metalmeccanici (in cui il ricorrente è stato inquadrato fino al 31.08.2014 in virtù dell’attribuzione, al momento dell’assunzione, di tale inquadramento e della qualifica di ‘palista’) e la categoria 3.a del CCNL Igiene Ambientale, e che il livello corrispondente alla categoria 4.a contrattualmente assegnata al COGNOME, nel sistema di classificazione del personale del CCNL Igiene Ambientale è rappresentato dalla categoria 4.a.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025.
La Presidente
NOME COGNOME