Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32929 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22160-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/03/2022 R.G.N. 840/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Venezia ha accolto parzialmente le domande proposte da NOME COGNOME, dipendente dal 27.7.2009 al
Oggetto
Retribuzione
rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
21.3.2016 della RAGIONE_SOCIALE, inquadrata nel 6° livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE e addetta presso l’Area di Servizio di Colognola ai Colli (VR) all’epoca distributore Esso, con mansioni di gestione della cassa, contabilizzazione entrate/uscite a fine giornata, gestione dello shop e responsabilità dei codici della stazione di servizio, e ha accertato il diritto della ricorrente all’inquadramento nel livello 4° CCNL RAGIONE_SOCIALE, con condanna della società al pagamento della somma lorda di euro 36.100,41, oltre accessori; ha rigettato, infine, la domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE connessa ad un dedotto inadempimento della lavoratrice nell’espletamento dei suoi compiti.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 59/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado evidenziando che: a) la COGNOME aveva provato lo svolgimento delle mansioni superiori, rispetto a quelle di inquadramento nel 6° livello come operaio pompista, secondo un criterio di prevalenza con riguardo a quelle che inerivano al negozio e all’incasso, con mansioni di vendita e soprattutto di responsabilità di cassa: compiti che il livello rivestito non possedeva; b) spettava alla lavoratrice l’indennit à di cassa in quanto ella era stata addetta con continuità alle operazioni di cassa, tanto da essere responsabile della chiusura dei conti e anche dei relativi versamenti in banca; c) la società non aveva dimostrato che il mancato incasso della Stazione di servizio fosse dipeso da un inadempimento imputabile alla COGNOME.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 2103 cod. civ. e all’art. 100 CCNL RAGIONE_SOCIALE, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto dimostrati i presupposti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (4° livello) nonostante non fosse emerso lo svolgimento di tutte le attività, da parte della originaria ricorrente, proprie del ‘pompista specializzato’; in particolare quelle comportanti il possesso di specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 205 CCNL RAGIONE_SOCIALE, per avere erroneamente la Corte territoriale riconosciuto alla COGNOME l’indennità di cassa, in assenza totale di prova circa i presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva, in particolare sul rischio contabile.
I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
Sono inammissibili le censure che riguardano l’accertamento delle mansioni svolte dalla COGNOME, che costituisce l’esito della ricostruzione della vicenda in fatto operata dalla Corte territoriale, con adeguata motivazione e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
La Corte, conformemente al Tribunale, ha rilevato che, dall’esame delle prove orali era emerso c he la lavoratrice era addetta con continuità alle operazioni di cassa, tanto da
essere responsabile della chiusura ed anche dei versamenti in Banca; ella era tenuta ogni sera a chiudere i conti e la cassa, limitandosi a comunicare alla società i risultati della giornata -da ultimo-via fax; era incaricata anche del controllo del self-service e dei versamenti in banca con responsabilità diretta in caso di ammanco.
A fronte di tali risultanze istruttorie, a parere di questa Corte, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sono corrette.
Infatti, premesso che si verte in un giudizio di verifica del corretto inquadramento ab origine della lavoratrice e non di accertamento circa l’espletamento di mansioni superiori, deve rilevarsi che i giudici di seconde cure hanno ritenuto corretto l’inqua dramento nel 4° livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 18.7.2008, non perché la COGNOME rivestisse il profilo del ‘pompista specializzato’, proprio di quel livello, ma perché al 4° livello appartengono, come da declaratoria generale, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Sotto questo profilo, le mansioni espletate dalla COGNOME, come sopra accertate, sono appunto inquadrabili nel 4° livello, e non certo nel 6° (formalmente attribuito), ove sono ricompresi i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di sempl ici conoscenze pratiche, come il ‘pompista comune senza responsabilità di cassa’.
La COGNOME (e qui scrutinando in particolare il secondo motivo) aveva, in sostanza la gestione della cassa, svolgeva compiti di contabilizzazione di entrate e uscite a fine giornata, aveva la gestione dello hop per cui, avendo
conoscenze tecnico-specialistiche per espletare i suddetti incarichi, correttamente andava inquadrata nel 4° livello quale cassiera comune e quale commessa alla vendita (profili del 4° livello) con diritto alla indennità di cassa in quanto era, ai sensi de ll’art. 205 CCNL richiamato nella gravata sentenza, normalmente adibita ad operazioni di cassa, con carattere di continuità e con piena e completa responsabilità della gestione.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.10.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME