Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4926 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
R.G.N. 3885/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 3885-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1078/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2017 R.G.N. 1127/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 17.11.17 la corte d’appello di Bologna, in riforma di sentenza del 9.6.15 del tribunale di Forlì, ha accertato l’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa società in epigrafe a fini contributivi nel settore ‘cooperativa agricola legge 240 RAGIONE_SOCIALE’84 di tipo industriale tipo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 1 legge n. 240 RAGIONE_SOCIALE’84 fosse applicabile a tutti i consorzi di impresa agricole ove aventi scopo mutualistico e anche se non si trattasse di consorzi di cooperative.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la società con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione degli articoli 1 e 2 legge 240 RAGIONE_SOCIALE’84, per avere la corte territoriale esteso la disciplina prevedente riduzione contributiva a categoria non prevista.
Il motivo è infondato.
Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3479 del 09/04/1999, Rv. 525134 – 01) ha già affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le RAGIONE_SOCIALE cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e RAGIONE_SOCIALE‘allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore RAGIONE_SOCIALE‘agricoltura allorquando per l’esercizio di tali attività non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali RAGIONE_SOCIALE cooperative (ed i loro consorzi) si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l’esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che di società cooperativa anche) di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata
iscrizione ex art. 2519 cod. civ.).
Alla luce di questo precedente di legittimità, può ben ritenersi che la norma si riferisca alle RAGIONE_SOCIALE cooperative e non alle sole società cooperative, ossia a tutte le RAGIONE_SOCIALE svolte con forme societarie con carattere di mutualità e quindi anche ai consorzi di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE cooperative: in altri termini, l’accento cade sullo scopo non lucrativo e mutualistico RAGIONE_SOCIALE‘impresa e non sulla veste formale societaria consortile, occorrendo dar rilievo alla natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, senza che assuma rilievo la forma giuridica che l’esercizio di detta attività assume.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.