Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31464 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21654-2020 proposto da: da :
NOME COGNOME domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE COGNOME DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; COGNOME dagli
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE COGNOME DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME; 2023 4072 pro
avverso la sentenza n. n controricorrente
–
Nurnero sezionale 4072f2023
Numero di raccolta generale 31464,2023
ornissis
COGNOME Fata pubblicazione 13/11f2023
COGNOME
depositata il 12/06/2020
RAGIONE_SOCIALE
L
R.G.N. 98/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. camera AVV_NOTAIO–
RILEVATO CHE
Con provvedimento del 24.1.2019 la COGNOME RAGIONE_SOCIALE
COGNOME
I COGNOME
icomunicava al dipendente (dal 2002)
C.F.
, inquadrato nel II livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con mansioni di operaio addetto alle attività di spazzamento e raccolta di rifiuti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per il giudizio di inidoneità permanente alle mansioni espleiBte (a seguito di visita del 12.1.2016 il cui giudizio, confermato il 3.10.2017 non era stato impugnato) e per l’impossibilità ad avvalersi della sua opera in altro settore aziendale.
La Corte di appello di Napoli, con la COGNOME orni ssis I I. confermava la pronuncia di prime cure che aveva respinto l’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore.
I giudici di seconde cure evidenziavano che: a) la ricollocazione del C.F. nelle mansioni di custode del parcheggio e/o di addetto alle pulizie, svolte da altro dipendente (tale RAGIONE_SOCIALE non era possibile perché quest’ultimo, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part tinge, non era provvisto delle competenze necessarie per svolgere l’attività di operatore ecologico mai esercitata; b) non vi era, pertanto, un posto di lavoro compatibile con la inidoneità fisica alla mansione del COGNOME C.F. COGNOME con l’organigramma aziendale e con il lavoro svolto dagli altri dipendenti; c) l’inosservanza della procedura di cui all’art. 44 del CCNL applicato al rapporto in esame, che prevedeva in ipotesi di inidoneità alle mansioni di
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un lavoratore, una verifica -attraverso una riunione congiunta NUMERO_DOCUMENTO di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO -a la direzione aziendale, il dipendente e un suo rappresentante Data pubblicazione 13/11,2023 sindacale, onde accertare la possibilità di mantenere il lavoratore in servizio con mansioni diverse- non rilevava nel caso in esame sia per la inesistenza di una possibilità di ricollocare il COGNOME C.F. nella compagine aziendale, sia perché non era prevista contrattualmente alcuna sanzione per la omissione della suddetta verifica.
COGNOME
Avverso la sentenza di secondo grado
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi
COGNOME
cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione eio falsa applicazione dell’art. 44 CCNL RAGIONE_SOCIALE, in riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che la suddetta clausola, pur non prevedendo alcuna sanzione, aveva comunque una funzione di protezione del lavoratore sicché l’occasione della verifica si riverberava sul licenziamento rendendolo illegittimo per mancanza di un passaggio fondamentale riguardante il confronto tra azienda, lavoratore e sindacato.
Con il secondo motivo si censura la violazione eio falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604/1966 nonché dell’art. 44 CCN L RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per essere stato addossato al lavoratore l’onere della prova non solo sul possibile reimpiego ma anche sull’indicazione che il possibile reimpiego non alterasse l’organizzazione aziendale e ciò per essere stata omessa a procedura ex art. 44 del CCN L RAGIONE_SOCIALE che aveva alterato la posizione processuale delle parti.
COGNOME
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4. Con il terzo motivo il ricorrente obietta la violazione
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dell’art. 2103 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché
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la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, e la motivazione apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto inattuabile un
.
interscambio tra dipendenti inquadrati nel II
(
I C.F. IL
e nel I
.11
G.A.I).
livello quando, invece, le relative mansioni erano equivalenti ed esigibili e sulle quali non poteva incidere la
(part tinge tipologia
o
full tinge)
dell’originario contratto di assunzione.
Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica devono essere esaminati, congiuntamente per la loro interferenza, in via preliminare il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Essi non sono meritevoli di accoglimento presentando profili di infondatezza e di inammissibilità.
Relativamente al secondo motivo, con cui viene censurato che era stato addossato l’onere della prova circa il possibile r -eimpiego a carico del lavoratore, deve osservarsi che la doglianza va respinta.
La Corte territoriale non ha onerato il dipendente di dimostrare la possibilità del cd. “repechage”, ma attraverso una valutazione di tutte le risultanze istruttorie ha accertato che non sussisteva, nella società, alcuna posizione di custode e/o parcheggiatore cui adibire il COGNOME C.F. COGNOME se non quella di tale G.A. la cui condizione lavorativa, però, non era interscambiabile con quella del ricorrente e non era possibile alcuna modifica dell’assetto organizzativo dell’azienda per la ricollocazione di quest’ultimo.
Invero, oltre agli operatori ecologici (spazzamento e raccolta rifiuti) e/o autisti, nel numero di ventuno, l’azienda occupava un solo impiegato amministrativo, un solo addetto alle pulizie e un dirigente.
In relazione, poi, alla eccezione sull’apparenza e sulla contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta non interscambiabilità delle mansioni tra quelle espletate dal G.A. (addetto alle pulizie inquadrato nel primo livello del CCNL di categoria) ed il COGNOME C.F. COGNOME (operaio addetto
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all’attività di spazzamento eio raccolta di rifiuti ed inquadrato nel secondo livello), da un lato, deve ribadirsi che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel ragionamento della gravata pronuncia; dall’altro, va sottolineato che le censure, al di là della denunciata violazione dell’art. 2103 cc, si sostanziano in una inammissibile nuova valutazione di un accertamento di fatto, compiuto dai giudici di merito, i quali, con argomentazioni chiare ed esaustive hanno ritenuto, sul presupposto che si sarebbe trattato di uno scambio di mansioni e non di una nuova assunzione, che per tipologia di contratto, per il diverso inquadramento e per la mancanza di competenze necessarie a svolgere l’attività di operatore ecologico, da parte del RAGIONE_SOCIALE, una commutazione dei ruoli non era possibile.
Il primo motivo è, invece, fondato.
12. L’art. 44 del CCNL RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), pacificamente e concordemente applicabile nel caso in esame, prevede che “Nei casi previsti dal precedente punto 6 lett. e) e d), l’Azienda verifica la possibilità di mantenere il lavoratore in servizio con mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte ovvero, in mancanza, con mansioni inferiori. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito all’art. 42 dei D. igs. n. 81/08, come modificato dal D. igs. n. 106/09, l’accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse, deve avvenire in una riunione congiunta tra la RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore interessato e un rappresentante dell’Associazione sindacale cui lo stesso aderisce o conferisce mandato”.
COGNOME
Il punto 6 lett. c) fa riferimento ai lavoratori Numero sezionale 4072,2023 Nurnero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO dichiarati inidonei a svolgere le mansioni per le quali sono stati Data pubblicazione 13/11,2023 assunti ma non anche che siano inidonei a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
La Corte distrettuale ha ritenuto non influente l’inosservanza della procedura statuita dalla suddetta disposizione, sia per l’assenza di alcuna sanzione, prevista dalle parli sociali, per l’omissione della fase di confronto, sia perché comunque era risultata impossibile, da una verifica ex pose svolti in sede giudiziaria, una diversa sistemazione lavorativa del Castagna.
Tale assunto non è condivisibile e non appare corretto con riguardo alla disciplina normativa dei lavoratori dichiarati inabili al lavoro.
Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016). Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Orbene, ritiene il Collegio che, se la norma prevede una determinata fase di confronto, prima di adottare una misura estrema espulsiva come il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla impossibilità di ricollocare il
Oscuramento di sP°sIii9P5it tore dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni per le c »firo registro generale 21654,2020 Nurnero sezionale 4072f2023 era stato assunto, la detta fase non può essere ritenu ta umerdi raccolta generale 31464,2023 superflua per la assenza di una specifica sanzione ovvero perché la valutazione sui fatti, che avrebbe dovuto essere espletata nella riunione congiunta, con un accertamento e.x post, possa risultare vana o irrilevante. Data pubblicazione 13/11f2023
La disposizione in parola si riferisce, come detto, ad una particolare platea di lavoratori, dichiarati inidonei a svolgere le mansioni per le quali erano stati assunti, ma non anche inidonei a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
E’ opportuno ricordare la peculiare tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione Europea ai lavoratori con disabilità atteso che la direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione, «comprese le condizioni di licenziamento», protegge all’arti il fattore soggettivo dell’«handicap» (cfr. Cass. 23/5/2017 n. 12911 e Cass. 19/3/2018 n. 6798). La Convenzione sui diritti del disabile delle Nazioni unite del 13.12.2006 valorizza la protezione del soggetto portatore di disabilità e, quindi, lo rende meritevole di una protezione rafforzata anche sul piano lavorativo, alla luce dell’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riconosce “il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure idonee a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità” in piena coerenza con l’art. 15 della Carta sociale europea e del punto n. 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (che ne costituiscono a loro volta le fonti come attestato dalle Spiegazioni alla Carta da tenere “in debita considerazione” ex art. 6 TUE), come già ricordato da questa Corte (cfr. Cass. 6/4/2011 n. 7889/2011 e Cass. 7/6/2012 n.9201), sotto altri profili concernenti la tutela del lavoratore portatore di handicap (vedi in motivazione Cass. 4/2/2016 n.2210). Da ultimo va rimarcato anche il successivo sviluppo della legislazione in materia di tutele operanti in caso di licenziamenti intimati rispetto a contratti di lavoro stipulati successivamente al 7
registro generale 21654,2020 Nurnero sezionale 4072f2023 raccolta generale 31464,2023 Oscuramento dis P”tc Yfighb 2015 e difformi dal modello legale, visto che il d. lOuiltr° 23 del 2015 ha previsto nell’ipotesi di “difetto di giustificqme di per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore” la tutela reintegratoria piena. Data pubblicazione 13/11f2023
In questo contesto giuridico-normativo, la fase preliminare di confronto prevista, nel caso de quo, dalla norma collettiva contrattuale si pone, proprio per la partecipazione dei soggetti interessati (lavoratore, rappresentante sindacale e RAGIONE_SOCIALE aziendale) e per la sua collocazione temporale, quale momento necessario della procedura di licenziamento, svolgendo, nel contraddittorio delle parti, sia un ruolo di riscontro reale sulla possibilità o meno di mantenere in servizio il dipendente con mansioni diverse, sia una funzione propositiva ai fini di individuare gli adattamenti organizzativi ragionevoli qualora l’inidoneità fisica sopravvenuta derivi da una condizione di handicap.
L’inosservanza di tale garanzia procedimentale, sebbene non sanzionata in modo specifico dalla contrattazione collettiva, comunque deve essere valutata o ai fini della regolarità della fattispecie procedimentale, che ha condotto al licenziamento, determinandone l’eventuale inefficacia, oppure con riferimento ad una ipotizzabile condotta antisindacale incidente sul corretto esercizio del potere del datore di lavoro, non potendosi ridurre la rilevanza dell’omissione della detta fase unicamente all’esito ex post della verifica che avrebbe dovuto essere svolta preliminarmente dai soggetti interessati e coinvolti.
Ciò naturalmente deve essere accertato valutando tutte le circostanze del caso concreto, attraverso una ricognizione di fatto riguardante l’intero comportamento delle parli e le ragioni che hanno portato all’omissione di detta fase.
Dell’impugnalm sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei su indicati principi e delle precisazioni sopra svolte.
COGNOME
COGNOME Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle Numero sezionale 4072,2023 Nurnero di raccolta generale 31464f2023 spese del giudizio di cassazione.
Data pubblicazione 13/11,2023
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, rigettati il secondo ed il terzo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del lavoratore ricorrente e della società datrice di lavoro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023
Il Presidente