Inibitoria Appello: Requisiti e Motivi di Rigetto secondo la Corte
L’istanza di inibitoria appello, comunemente nota come richiesta di sospensiva, rappresenta uno strumento cruciale nel processo civile. Permette alla parte che ha perso in primo grado di chiedere al giudice d’appello di ‘congelare’ gli effetti della sentenza impugnata, in attesa della decisione finale. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna chiarisce quali sono i presupposti indispensabili e perché, in loro assenza, la richiesta è destinata al rigetto. Analizziamo insieme questo caso pratico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una causa civile conclusasi con una sentenza di primo grado sfavorevole per una delle parti. Quest’ultima, non accettando la decisione, ha proposto appello e, contestualmente, ha presentato un’istanza di inibitoria appello per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La parte appellante sosteneva la necessità di tale sospensione per evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’immediata esecuzione della condanna.
La Decisione della Corte d’Appello sull’Inibitoria Appello
La Corte d’Appello, dopo aver esaminato gli atti e le note scritte depositate dalle parti in vista di un’udienza cartolare, ha preso una decisione netta: la richiesta di inibitoria è stata respinta. La Corte ha ritenuto che non sussistessero i requisiti fondamentali previsti dalla legge per la concessione della sospensiva, mandando alla cancelleria di comunicare il provvedimento a tutte le parti coinvolte.
Le Motivazioni: Perché l’Inibitoria Appello è Stata Negata?
La decisione dei giudici si basa su una valutazione rigorosa di due pilastri fondamentali per la concessione della sospensiva: il fumus boni iuris (la parvenza di buon diritto) e il periculum in mora (il pericolo nel ritardo). Nel caso di specie, entrambi sono risultati carenti.
Mancanza di ‘Fumus Boni Iuris’
La Corte ha innanzitutto ritenuto che l’appello proposto non apparisse ‘manifestamente idoneo a superare la specifica motivazione adottata dal primo giudice’. In altre parole, a un primo esame, le argomentazioni dell’appellante non sembravano avere una probabilità di successo così elevata da giustificare il blocco della sentenza. Inoltre, i giudici hanno rilevato che una questione di ‘giudicato’ (ovvero una decisione precedente già passata in giudicato) sollevata dalla parte non era stata adeguatamente documentata, indebolendo ulteriormente la posizione dell’appellante.
Insufficiente Prova del ‘Periculum in Mora’
Ancora più determinante è stata la valutazione sul periculum in mora. La Corte ha stabilito che l’appellante non aveva ‘dedotto adeguatamente il presupposto del periculum’. Il pericolo di subire un danno grave e irreparabile non era stato provato in modo convincente. In particolare, i giudici hanno specificato che, ai fini della sospensiva, non è sufficiente indicare ‘il valore attuale del solo immobile, per cui è causa’. Il semplice valore economico di un bene non dimostra, di per sé, che la sua esecuzione provocherebbe un danno non ristorabile in futuro, qualora l’appello venisse accolto. È necessario allegare e provare circostanze specifiche che rendano il pregiudizio grave e irreparabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica fondamentale: per ottenere la sospensione di una sentenza di primo grado, non basta presentare un’istanza di inibitoria appello. È indispensabile costruire un’argomentazione solida che dimostri, con prove concrete, sia la ragionevole probabilità di vincere l’appello (fumus), sia l’esistenza di un rischio reale e imminente di subire un danno grave e non altrimenti risarcibile (periculum). La valutazione della Corte è stringente e non si accontenta di affermazioni generiche, come il semplice richiamo al valore di un bene immobile. Chi chiede la sospensiva ha l’onere di fornire al giudice tutti gli elementi necessari per una valutazione positiva.
Perché la Corte d’Appello ha respinto la richiesta di inibitoria?
La Corte ha respinto la richiesta perché ha ritenuto che l’appello non avesse probabilità evidenti di successo (mancanza di ‘fumus boni iuris’) e che non fosse stato adeguatamente provato il rischio di un danno grave e irreparabile (mancanza di ‘periculum in mora’).
Il valore di un immobile è sufficiente a dimostrare il ‘periculum in mora’?
No, secondo l’ordinanza, il solo valore attuale di un immobile non è di per sé sufficiente a dimostrare il ‘periculum’, ovvero il pericolo di un danno irreparabile necessario per ottenere la sospensione della sentenza.
Cosa deve dimostrare chi chiede la sospensione di una sentenza in appello?
Chi chiede la sospensione deve dimostrare due elementi fondamentali: la probabile fondatezza del proprio appello e l’esistenza di un pericolo concreto che l’esecuzione della sentenza possa causargli un danno grave e difficilmente riparabile prima della decisione finale.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00000799-1 2025 DEPOSITO MINUTA 12 07 2025 PUBBLICAZIONE 12 07 2025
N. R.G. 799 -1/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
La Corte d’appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. ssa NOME COGNOME
Consigliere
dott. ssa NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 799/2025 promossa
La Corte
-esaminata la richiesta di inibitoria, proposta da
-esaminate le note delle parti tutte trasmesse in relazione all udienza cartolare del giorno 8.7.2025; ‘
-ritenuto che l’appello in esame non appare manifestamente idoneo a superare la specifica motivazione adottata dal primo giudice;
-ritenuto, quanto alla quantificazione dei danni, che l atto di precetto tiene conto solo dell importo ‘ ‘ relativo alla demolizione e ricostruzione;
-ritenuto che il dedotto giudicato non è stato documentato;
-ritenuto che non è stato dedotto adeguatamente il presupposto del periculum, non rilevando, all ‘ evidenza, ai fini dell adempimento di un eventuale futuro obbligo restitutorio, il valore attuale ‘ ‘ del solo immobile, per cui è causa;
P.Q.M.
-rigetta la richiesta in esame, mandando alla cancelleria di dare comunicazione dell’odierno provvedimento alle parti
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME