Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25746/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza n. 206/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, pubblicata il 30/06/2022 e notificata il 14/09/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Nuoro il decreto ingiuntivo n. 7/2012 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale Gestore RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di € 5.462.786,35 a titolo di corrispettivo: a) per la gestione provvisoria del depuratore del centro urbano di RAGIONE_SOCIALE (‘Sa Corroncedda’) e del depuratore e RAGIONE_SOCIALEa rete connessa alla frazione ‘COGNOME NOME‘; b) per i servizi comunali complementari di autospurgo e autobotte, c) per i servizi di gestione RAGIONE_SOCIALEa rete comunale di conduzione RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche, con i relativi servizi di periodica pulizia RAGIONE_SOCIALEe caditoie, RAGIONE_SOCIALEe griglie stradali e di smaltimento del materiale di risulta.
NOME ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando l’ammissibilità e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda ed eccependo: a) la carenza dei presupposti per l’emissione del decreto, in quanto non era stata identificata la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio e mancavano i requisiti di certezza e liquidità del credito; b) la genericità RAGIONE_SOCIALEa domanda, non avendo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dato prova del credito fatto valere; c) l’insussistenza del credito; d) la riconducibilità, semmai, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa responsabilità aquiliana.
Nel costituirsi, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando che la domanda dovesse essere qualificata come azione di responsabilità per inadempimento o come gestione d’affari o, comunque, quale richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 422/2019, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, qualificando la domanda come azione di ingiustificato arricchimento, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di € 2.785.236,72, comprendente: a) € 193.236,87 per la gestione del depuratore ‘Sa Corronchedda’ nel periodo compreso tra il 09/08/2005 e il 12/12/2005, data RAGIONE_SOCIALE‘effettiva presa in carico RAGIONE_SOCIALE‘impianto da parte del Gestore RAGIONE_SOCIALE; b) € 900.634,20 per la gestione del depuratore di ‘COGNOME NOME‘ nel periodo compreso tra il 09/08/2005 e il 23/11/2011, data RAGIONE_SOCIALEa presa in carico RAGIONE_SOCIALE‘impianto da parte del Gestore RAGIONE_SOCIALE; c) € 1.691.365,65 per i servizi di autospurgo e autobotte nel periodo compreso tra il 09/08/2005 e il 23/11/2011. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: i) il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, dal momento che la qualificazione dei fatti costitutivi offerta dal RAGIONE_SOCIALE in termini di gestione di affari altrui o di ingiustificato arricchimento escludeva il requisito RAGIONE_SOCIALEa liquidità del credito; ii) non ricorreva la fattispecie di cui all’art. 2028 c.c., mancando il presupposto RAGIONE_SOCIALEa spontaneità RAGIONE_SOCIALE‘intervento, bensì quella di cui all’art. 2041 c.c.; iii) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. n. 36 del 1994 l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEa rete comunale di acque bianche non rientrava tra quelle di competenza del RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto ad alcun indennizzo per tali servizi.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello, deducendo tra l’altro: a) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., laddove il tribunale ha accertato la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, senza considerare che tale domanda era diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella avanzata in sede monitoria; b) la genericità RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE; c) l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2041 c.c.; d) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 c.c. poiché il RAGIONE_SOCIALE non aveva né allegato, né provato la misura RAGIONE_SOCIALEa somma minore tra i costi
sostenuti dal RAGIONE_SOCIALE e il ritenuto arricchimento di RAGIONE_SOCIALE; e) l’erronea valutazione del materiale istruttorio in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per i servizi di autospurgo e autobotte.
Si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello principale e, nel proporre appello incidentale, ha dedotto la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. anche per importi maggiori di quelli riconosciuti dal giudice di primo grado.
La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto l’appello principale e ha respinto l’appello incidentale, così rigettando la domanda introdotta in via monitoria dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la Corte d’appello ha affermato che: a) le doglianze di RAGIONE_SOCIALE circa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e la ritenuta genericità RAGIONE_SOCIALEa domanda dovessero essere disattese, dato che il RAGIONE_SOCIALE aveva prospettato l’azione di arricchimento – che non comporta mutamento RAGIONE_SOCIALEa domanda – in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta; b) non ricorrevano i presupposti ex art. 2041 c.c. per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo riferito alla gestione del depuratore di ‘Sa Coroncedda’ e del depuratore di ‘COGNOME NOME‘, dato che entrambi gli impianti erano stati realizzati in epoca successiva alla stipula RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Affidamento del 2004 (relativa alla regolazione dei rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il Gestore del SII) e perciò non erano in essa compresi, non essendo stipulata nessuna convenzione per l’affidamento RAGIONE_SOCIALEe relative opere al Gestore; c) non ricorrevano i presupposti ex art. 2041 c.c. per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per i servizi di autobotte e autospurgo, atteso che il RAGIONE_SOCIALE non aveva provato di aver effettuato tali servizi a favore di utenti allacciati alla rete fognaria, restando escluse dal SII, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di affidamento del 2004, tutte le
attività rese a utenti non collegati a reti fognarie urbane; d) nessuna somma era dovuta da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE per le spese di gestione RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche (o acque bianche) e dei relativi impianti, visto che tali servizi non rientravano in quelli espressamente previsti nella Convenzione di affidamento del 2004, ma potevano essere affidati al Gestore solo mediante separata convenzione, che nel caso di specie non era stata stipulata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso, formulando anche ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi di impugnazione.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso avverso il ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che nessuna somma spettava al RAGIONE_SOCIALE per la gestione del depuratore ‘Sa Corroncedda’ dal 09/08/2005 al 10/12/2005 – in ragione del fatto che tale impianto non era contemplato nella Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che il ritardo nella consegna era dipeso da circostanze addebitabili al RAGIONE_SOCIALE -omettendo di valutare l’emissione da parte del Sindaco RAGIONE_SOCIALEe due ordinanze contingibili e urgenti n. 43 e 44 RAGIONE_SOCIALE’08/08/2005, depositate in giudizio.
Il RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che, se la Corte di appello avesse considerato le ordinanze sindacali, tenuto conto che il servizio di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di ‘Sa Corroncedda’ era stato svolto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale sostituto del Gestore Unico (COGNOME),
avrebbe assunto una diversa decisione, che riconosceva il diritto del RAGIONE_SOCIALE ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per lo svolgimento del servizio.
Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1363 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la gestione degli impianti di ‘Sa Corroncedda’ e ‘COGNOME NOME‘, poiché nella Convenzione di affidamento per regolare i rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e il Gestore del SII, allegato B RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE‘Assemblea RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 29/12/2004, era stato previsto, all’art. 10, che oggetto RAGIONE_SOCIALEa concessione d’uso in favore del Gestore fossero i soli impianti di depurazione esistenti e utilizzati e che, ai sensi del successivo art. 11, punto 7, i nuovi impianti potessero essere affidati al menzionato Gestore solo previa stipula di apposita nuova convezione, mentre gli impianti di ‘Sa Corroncedda’ e ‘COGNOME NOME‘ non erano stati ricompresi tra quelli esistenti e funzionanti all’epoca RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALEa convenzione, né era stata stipulata alcuna convenzione per il loro utilizzo da parte del Gestore.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello si è limitata a dare rilievo al significato letterale RAGIONE_SOCIALEe clausole esaminate nella Convenzione del 2004, e in particolare degli artt. 10 e 11, paragrafo 7, senza tener conto del significato complessivo RAGIONE_SOCIALEa Convenzione stessa, in particolare, senza considerare che, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, al Gestore RAGIONE_SOCIALE viene affidata in via esclusiva la gestione del servizio.
In tale quadro, secondo il RAGIONE_SOCIALE, e in presenza di nuove opere, sussisteva il dovere per il Gestore RAGIONE_SOCIALE di subentrare nei rapporti passivi e attivi del servizio, senza la necessità di un’apposita convenzione, poiché dette opere attenevano comunque al RAGIONE_SOCIALE, di competenza esclusiva di RAGIONE_SOCIALE, la quale, poi, aveva preso
in gestione entrambi gli impianti, rispettivamente a partire dal 10/07/2006 (per quanto riguarda l’impianto di ‘Sa Corroncedda’) e a partire dal 23/11/2011 (per quanto riguarda quello di ‘COGNOME NOME‘).
Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 all. E RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2248 del 1865, per avere la Corte d’Appello di fatto disapplicato un atto amministrativo, con riferimento alla gestione degli impianti di ‘Sa Corroncedda’ e ‘COGNOME NOME‘, non tenendo conto che la delibera assembleare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE del 29/12/2004 aveva stabilito che «nelle more RAGIONE_SOCIALEa fusione tra le nominate società di gestione pubbliche aderenti alla società consortile e del conferimento RAGIONE_SOCIALEe gestioni in economia al Gestore Unico affidatario del servizio idrico integrato, i servizi in economia ancora gestiti dai Comuni e da altri enti pubblici possono operare alle condizioni vigenti al 31/12/2004, salvo il conferimento alla stessa società consortile. In ogni caso il conferimento di tali gestioni deve essere realizzato entro il 30 agosto 2005» (cfr. art. 6 RAGIONE_SOCIALEa stessa delibera).
Secondo il ricorrente, tale provvedimento era in parte riproduttivo di quanto già stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 36 del 1994, nonché dal successivo art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, che si riferisce al superamento RAGIONE_SOCIALEa frammentazione RAGIONE_SOCIALEe gestioni e quindi all’unitarietà RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio idrico integrato. Pertanto, a seguito RAGIONE_SOCIALEe determinazioni assunte dall’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, in conformità all’art. 7 l.r. n. 29 del 1997, il servizio di gestione degli impianti costituenti il servizio idrico integrato, fra cui rientravano anche quelli di ‘Sa Corroncedda’ e ‘COGNOME NOME‘, dovevano ritenersi affidati ad RAGIONE_SOCIALE, sin dal momento RAGIONE_SOCIALE‘emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo summenzionato.
Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello interpretato le clausole contenute nella Convenzione del 2004 alla luce di atti successivi emanati a distanza di 16 anni, nonché la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui la stessa Corte d’appello ha escluso che il servizio di gestione RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche fosse ricompreso nella suddetta Convenzione.
Con il quinto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lettera f), l. n. 36 del 1994 e l’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l.r. Sardegna n. 29 del 1997 con riferimento ai servizi di autospurgo e autobotte, per avere la Corte d’appello escluso che tali servizi potessero rientrare nella competenza del Gestore RAGIONE_SOCIALE. Secondo il ricorrente, alla luce RAGIONE_SOCIALEa lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 2004 e RAGIONE_SOCIALEa definizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36 del 1994 (oggi contenuta nell’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, l.r. Sardegna n. 29 del 1997, tali servizi rientravano a pieno titolo nel concetto di servizi che il gestore del SII era chiamato a garantire.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha formulato sette motivi di ricorso incidentale condizionato, il cui tenore è di seguito riportato:
« IV.1. (primo motivo di ricorso incidentale IV.1, pagg. 24-28). Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura cautelativamente l’assenza e la mancata avversa allegazione di alcun elemento in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie ex art. 2041 c.c., costituita dall’arricchimento, che non è stato individuato nell’an né provato nel quantum. Inoltre si censura la sentenza relativamente al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di assenza di arricchimento di RAGIONE_SOCIALE in relazione a un servizio che essa si limita a gestire materialmente e che risponde semmai ad un
interesse pubblico affidato (allora) alla cura esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
IV.2. (secondo motivo di ricorso incidentale IV.2, pagg. 28-35). Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si censura il rigetto del motivo di appello che si appunta sull’assenza di una espressa avversa domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento in sede monitoria e in sede di opposizione. La sentenza, al riguardo equivoca sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza SS.UU. 22404/2018 che utilizza quale unica motivazione, e non si avvede RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il RAGIONE_SOCIALE, costituendosi nel giudizio di opposizione, non aveva formulato una domanda nuova di indennizzo ma si era limitato a offrire una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda del ricorso monitorio come comprendente indifferenziatamente, sotto la mera generica richiesta di pagamento, una domanda di inadempimento, una domanda di gestione di affari, e una domanda in in-giustificato arricchimento.
IV.3. (terzo motivo di ricorso incidentale IV.3, pagg. 35-36). Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si censura il rigetto del motivo di appello che si appuntava sulla totale genericità RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata in sede monitoria e genericamente meramente richiamata in sede di opposizione.
IV.4. (quarto motivo incidentale IV.4, pagg. 36-37 -motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo IV.2 RAGIONE_SOCIALE‘appello, rimasto assorbito, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘assenza di arricchimento di COGNOME dalla gestione del nuovo depuratore di Sa Corronchedda e perché nessun suo arricchimento è stato allegato o provato.
IV.5. (quinto motivo incidentale IV.5, pagg. 37-39 -motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo V RAGIONE_SOCIALE‘appello, rimasto assorbito, perché (i) la gestione del depuratore di COGNOME NOME è stata effettuata contro la specifica opposizione di COGNOME, (ii) il comune avrebbe al più avuto azione contro l’RAGIONE_SOCIALE
d’RAGIONE_SOCIALE, titolare RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico all’attivazione del nuovo servizio, (iii) nessun arricchimento ha avuto RAGIONE_SOCIALE dalla gestione né alcun suo arricchimento è stato allegato o provato. Inoltre (prudenzialmente) si è riproposto anche il motivo relativo alla illegale gestione comunale del suddetto depuratore, senza autorizzazione allo scarico, motivo peraltro espressamente accolto nella sentenza d’appello.
IV.6. (sesto motivo incidentale IV.6, pagg. 39-41 -motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo VI RAGIONE_SOCIALE‘appello, rimasto assorbito, in ordine all’indennizzo richiesto per i servizi di autobotte e autospurgo. Invero, in disparte la totale assenza di prova RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe attività oggetto di domanda di pagamento ad attività connesse al s.i.i. difetta in astratto ogni retribuibilità del servizio reso a utenze non collettate alle reti.
IV.7. (settimo motivo incidentale IV.7, pagg. 41-45 -motivo assorbito). Si ripropone cautelativamente il motivo VII RAGIONE_SOCIALE‘appello, rimasto assorbito, in ordine alla mancata prova dei meri esborsi asseritamente sostenuti dal comune, in quanto fondata su documentazione priva di ogni rilevanza probatoria dei pagamenti o che risulta espressamente riferita a attività diverse da quelle azionate.»
Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.
3.1. Com’è noto, la nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» .
La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico.
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018).
Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, né i motivi di appello.
Inoltre, la decisività del fatto non considerato deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo il fatto specifico, inteso nei termini appena evidenziati, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEo stesso e la decisione, a lui sfavorevole, RAGIONE_SOCIALEa controversia (Sez. L, Ordinanza n. 29954/2022).
3.2. Nel caso di specie dalla stessa illustrazione del motivo di ricorso emerge che la censura riguarda un fatto che non è decisivo per la statuizione così come è stata adottata.
Il ricorrente ha, infatti, evidenziato che la Corte d’appello ha escluso la spettanza RAGIONE_SOCIALEe somme richieste dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i costi di gestione del depuratore ‘Sa Corroncedda’ nel periodo compreso tra l’avvio RAGIONE_SOCIALEo stesso e la consegna ad RAGIONE_SOCIALE (dal 09/08/2005 al 10/12/2005), poiché ha ritenuto che tale impianto non era compreso tra quelli che la Convenzione del 29/12/2004 aveva affidato al Gestore RAGIONE_SOCIALE, al quale, pertanto, non potevano essere addossati i costi di gestione.
È, dunque, evidente che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate per mettere in funzione il depuratore ‘Sa Corroncedda’, non potevano avere alcuna incidenza sull’esito RAGIONE_SOCIALEa
decisione, che, appunto, ha escluso l’indebito arricchimento in ragione del mancato affidamento di tale depuratore al Gestore RAGIONE_SOCIALE.
Anche il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.
4.1. Occorre tenere presente che l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa menzionata Convenzione prevede che al Gestore RAGIONE_SOCIALE sia affidato in via esclusiva la gestione del SII, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue nei Comuni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Tale previsione stabilisce che ogni attività propria del SII è svolta dal Gestore RAGIONE_SOCIALE, ma l’art. 10, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa stessa Convenzione prevede chiaramente che «Gli impianti esistenti necessari ed utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato di cui l’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE dispone, così come risulta dagli elaborati RAGIONE_SOCIALEa ricognizione e del Piano d’RAGIONE_SOCIALE, e come meglio identificati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inventario di cui al successivo Art. 11, che costituiscono i cespiti strumentali del servizio, restano di proprietà dei Soggetti titolati e sono affidati in concessione d’uso al Gestore per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa presente convenzione.»
Il Gestore RAGIONE_SOCIALE è il solo soggetto abilitato a gestire il SII, ma i beni di cui può servirsi sono quelli sopra indicati, che può usare o in forza di una concessione d’uso se preesistenti o in virtù di una successiva convenzione.
In particolare, proprio con riferimento alle opere realizzate successivamente alla stipula RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, l’art. 11, paragrafo 7, espressamente prevede che «Eventuali opere attinenti al SII realizzate direttamente dagli Enti Locali o dall’RAGIONE_SOCIALE suçcessivamente alla data di efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione, verranno affidate, previa opportuna convenzione, al Gestore che ne assicurerà l’utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.»
4.2. La Corte di merito ha escluso la configurabilità di un indebito arricchimento del Gestore del SII, dando rilievo al fatto che entrambi gli impianti non erano passati alla gestione di RAGIONE_SOCIALE, non essendo compresi tra quelli esistenti e utilizzati al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di affidamento del 2004 e non essendo intervenuta una successiva convenzione che riguardasse il loro passaggio ad RAGIONE_SOCIALE nel periodo oggetto di giudizio.
Secondo il ricorrente principale, invece, dall’affidamento in via esclusiva RAGIONE_SOCIALEa gestione del SII in capo al Gestore RAGIONE_SOCIALE conseguiva che quest’ultimo era tenuto a prendere in carico non solo gli impianti esistenti al momento RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, ma anche tutti quelli successivamente realizzati. In tale ottica, secondo il RAGIONE_SOCIALE, andava letto l’art. 11, paragrafo 7, sopra richiamato, nel senso che la norma era finalizzata proprio a disciplinare l’utilizzazione degli impianti di nuova realizzazione, fermo restando che il Gestore RAGIONE_SOCIALE aveva l’obbligo di subentrare nei rapporti passivi e attivi del servizio, senza apposita convenzione.
4.3. Com’è noto, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione dei un criterio di interpretazione negoziale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quali siano gli elementi del contratto che avrebbero precluso l’interpretazione seguita dal giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione nel senso suggerito dalla parte, poiché, nel giudizio di legittimità, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o RAGIONE_SOCIALEa radicale inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricerca RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini
RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021).
4.4. Nel caso di specie si è verificata proprio quest’ultima ipotesi, perché il RAGIONE_SOCIALE, pur richiamando il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1363 c.c., ha semplicemente effettuato una interpretazione RAGIONE_SOCIALEe clausole RAGIONE_SOCIALEa Convenzione diversa da quella del giudice di merito, peraltro compiendo una automatica sovrapposizione tra affidamento del servizio, attribuito in via esclusiva ad RAGIONE_SOCIALE, e affidamento dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, nonostante le clausole RAGIONE_SOCIALEa Convenzione abbiano chiaramente inteso disciplinare separatamente quest’ultimo aspetto attraverso l’individuazione di tali beni e l’adozione di atti di attribuzione in uso al Gestore.
Anche il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile, risultando formulato in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c., non avendo il RAGIONE_SOCIALE illustrato le ragioni per cui la previsione contenuta nella menzionata delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE del 29/12/2004 avrebbe dovuto essere rilevante nella fattispecie, essendo incontroverso che la materia del contendere attiene ad impianti che non erano compresi tra quelli che erano già in uso al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALEa Convenzione.
6. Il quarto motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che nessuna somma fosse dovuta al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento, con riferimento alle spese di gestione RAGIONE_SOCIALEe acque bianche e dei relativi impianti, sostenute dal RAGIONE_SOCIALE, poiché tali servizi non rientravano tra quelli previsti nella Convenzione di affidamento del SII, potendo, semmai, essere affidati al Gestore, ma solo mediante separata convenzione, nella specie inesistente.
A tale conclusione, la Corte di appello è pervenuta richiamando quanto precisato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, che ha stipulato la Convenzione di affidamento del 2004, proprio su richiesta del
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la missiva del 17/11/2010 (per mero errore materiale datata in sentenza 17/11/2020), ove ha spiegato il significato da attribuire alla previsione del Disciplinare tecnico, allegato alla menzionata Convenzione e predisposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, che pure contemplava la gestione RAGIONE_SOCIALEe reti di fognatura bianca, evidenziando anche che tale specificazione non confliggeva con il parere rilasciato dall’Avvocatura di Stato il 10/02/2011 e trovava conferma, oltre che nell’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, anche nell’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa Convenzione, che prevedeva la possibilità di affidare al Gestore RAGIONE_SOCIALE altri servizi connessi o accessori al SII, regolati da specifiche convenzioni.
Il RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole che governano l’interpretazione del contratto, mostrando, tuttavia, semplicemente di non condividere la valutazione operata dal giudice di merito, che pure ha motivatamente offerto una interpretazione che ha tenuto conto del tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del Disciplinare ad essa allegato, offerta dall’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, e cioè dalla stessa RAGIONE_SOCIALE che l’ha predisposto, in coerenza con previsioni contenute nella Convenzione e, in particolare, non solo con l’art. 2 ma anche con l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione.
La critica si sostanzia in una non condivisione RAGIONE_SOCIALEa valutazione di merito, operata dalla Corte d’appello, come tale inammissibile in sede di legittimità.
La censura, poi, non è fondata nella parte in cui è dedotta un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 2004 in contrasto con le norme all’epoca vigenti, poiché all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE‘accordo è stabilito che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «affida in via esclusiva, ai sensi dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE , la gestione del servizio idrico integrato costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad
uso civile, di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue (in prosieguo s.i.i.), nei Comuni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE…» .
Anche all’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è stabilito che il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue. E al precedente art. 74, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è precisato che «ai fini RAGIONE_SOCIALEa presente sezione si intende per: …omissis… g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.»
In altre parole, l’interpretazione del giudice di merito è aderente al dettato normativo all’epoca vigente, nella parte in cui ha ritenuto che, in base alla Convenzione, entravano a far parte del SII affidato al Gestore RAGIONE_SOCIALE le acque meteoriche o bianche da dilavamento solo a seguito del convogliamento nelle reti fognarie ma, prima di tale immissione, rientravano nel governo RAGIONE_SOCIALEe acque del RAGIONE_SOCIALE, il quale, come consentito dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, poteva, comunque, stipulare convenzioni con il Gestore RAGIONE_SOCIALE, perché provvedesse anche alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe condotte, dei pozzetti e RAGIONE_SOCIALEe caditoie, volte alla regimazione RAGIONE_SOCIALEe acque bianche all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area comunale, prima del convogliamento nella fognatura.
il quinto motivo è inammissibile perché non coglie la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, che attiene alla ritenuta mancanza di prova in
ordine al fatto che il servizio di autobotte e spurgo attenesse ad utenti allacciati alla fognatura.
L’esame del ricorso incidentale condizionato è escluso dal mancato accoglimento dei motivi di ricorso principale.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 22.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
dà atto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima