Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36160 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36160 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO -NON CONTESTAZIONE LIMITI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20869/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1125/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il giorno 25 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: il RAGIONE_SOCIALE), affidatario in concessione dalla Regione Campania delle opere di recupero e valorizzazione di detto rione, premesso di essere stato individuato dall’ente regionale come unico soggetto gestore del percorso archeologico attrezzato denominato ‘ipogeo’ e di aver espletato detto servizio, domandò giudizialmente la condanna della Regione Campania al pagamento della somma di euro 523.624,61, quale ristoro dei costi sostenuti per la gestione del percorso.
N ell’attiva resistenza della convenuta, parte attrice, in sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ., formulò domanda subordinata di pagamento dell’indicata somma a titolo di indebito arricchimento .
A ll’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Napoli rigettò l’azione di adempimento contrattuale (per difetto di contratto in forma scritta) e dichiarò inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, poiché tardivamente formulata.
Interposto appello dal RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. ma la ha rigettata per difetto del requisito dell’impoverimento subito dalla parte attrice, segnatamente per mancanza di prova circa l’effettiva sopportazione di costi per l’espletamento del servizio .
C osì ha motivato, sul punto, la Corte d’appello: « l’appellante non ha provato suddetti costi, non avendo documentato di aver pagato i suddetti importi corrispondenti alle fatture allegate né tale pagamento può essere desunto dalla non contestazione, non potendo l’appellata essere a conoscenza della esecuzione dei rapporti contrattuali fra l’appellante e le suddette ditte ».
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Campania.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell ‘art. 2 697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 167 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Lamenta, in particolare, parte ricorrente la trasgressione ai princìpi di ordine processuale secondo cui « i fatti allegati da una parte e non contestati dalle controparti devono considerarsi pacifici e, quindi, vanno posti a fondamento della decisione ».
Assume, con riferimento al caso de quo , che la Regione Campania, nel costituirsi, non aveva sollevato nessuna contestazione circa la effettiva prestazione dei servizi (anzi esplicitamente ammettendola) né sull’importo dei costi richiesti a saldo, finanche riconoscendo il credito « come provano i versamenti, senza osservazioni e/o contestazioni, successivamente al ricevimento del rendiconto finale »: sicché, per l’impugnante, e’ « irrilevante (oltre che incomprensibile) la circostanza della non conoscenza dell’esecuzione dei rapporti appellante -ditte che è ‘coperta’ dal principio di non contestazione del saldo dovuto ».
1.1. Il motivo è infondato.
Quanto all’estensione dell’àmbito oggetto del principio sancito dall’art. 115, primo comma, ultimo periodo, del codice di rito, questa Corte, con convincimento oramai radicato, ha chiarito che l’onere di contestazione gravante sulla parte convenuta – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova -sussiste soltanto quando le circostanze fattuali dedotte in lite siano note a detta parte,
non anche per quelle che è legittimo presumere ad essa ignote. Con la conseguenza che spetta a chi denuncia la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa: in mancanza di una specifica deduzione di tal fatta, non è configurabile un onere di contestazione a carico della controparte sulla circostanza, la quale non è pertanto espunta dal thema probandum (così, da ultimo, Cass. 15/02/2023, n. 4681; Cass. 01/02/2021, n. 2174; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 18/07/2016, n. 14652).
Orbene, il pagamento da parte del RAGIONE_SOCIALE ai fornitori degli importi portati dalle fatture prodotte in giudizio è, in tutta evidenza, accadimento fattuale estraneo alla sfera di immediata e diretta percezione della Regione Campania, costituendo momento di esecuzione di rapporti negoziali intercorsi inter alios : sicché, onde poter beneficiare dell’operatività del principio della non contestazione, la parte attrice (qui ricorrente) avrebbe dovuto specificamente dedurre che l’ente regionale fosse venuto a co noscenza (precisandone le modalità) della circostanza.
La completa lacunosità di allegazione sul punto conforta la correttezza del dictum del giudice territoriale, il quale, in maniera conforme a diritto (e non già irrilevante o tampoco incomprensibile, come opinato dal ricorrente), ha escluso che il pagamento delle fatture potesse essere desunto per non contestazione, ritenendo così non provati i costi assertivamente integranti l’impoverimento lamentato dall’attrice.
Le esposte considerazioni giustificano altresì la reiezione del secondo motivo di ricorso, con cui, per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si asserisce la «natura apparente ed obiettivamente perplessa ed incomprensibile della motivazione» laddove nega l’operare del principio di non contestazione.
In senso contrario, pare chiaro che con il passaggio argomentativo criticato dal ricorrente la Corte d’appello abbia inteso far richiamo all’inapplicabilità del principio in ordine a fatti (i pagamenti dei servizi espletati in favore del RAGIONE_SOCIALE) esulanti dalla sfera di normale conoscibilità di un soggetto, quale la Regione Campania, estraneo al rapporto contrattuale al quale detti pagamenti afferiscono.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore della parte controricorrente, Regione Campania, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione