Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38339/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale didonnaEMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, e dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL e EMAILstudio –EMAIL;
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 2250/
2019, depositata il 27/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il giudizio trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2129 del 2009, emesso dal Tribunale di Bari in favore della società RAGIONE_SOCIALE cessionaria di ramo di azienda da RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 15.10.2008, per il pagamento di complessive 87 fatture relative al periodo dal 31.3.2006 al 18.9.2008 e al periodo dal 14.11.2008 al 10.4.2009, emesse sia dalla cedente che dalla cessionaria, a titolo di corrispettivo del servizio di pulizia, in base al contratto di appalto con la società RAGIONE_SOCIALE, stipulato il 13 luglio 1998 per una somma complessiva pari ad euro 462.175,09 oltre agli interessi e spese legali.
F.A.L. deduceva, a fondamento dell’opposizione, in via pregiudiziale la nullità delle proroghe e dei rinnovi taciti del contratto d’appalto per violazione del divieto di rinnovo e/o di proroga dei contratti pubblici d’appalto, imposto dall’art. 12 comma 2, r.d. n. 2440 /1923, dall’art. 6, comma 2, della legge n. 537/1993, dell’art. 23 della legge comunitaria n. 62/2005 e dell’art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, per violazione dell’obbligo della forma scritta ad substantiam nei contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17 del r.d. 2440/1923. Inoltre, l’opponente contestava la legittimità della cessione del contratto, cui si era opposta, e la continuazione del servizio anche dopo la opposizione. Aggiungeva ancora che la G.D.S. avrebbe avuto diritto al più ad un’indennità per il servizio svolto.
Costituendosi in giudizio, parte opposta contestava la condotta dell’opponente, contraria al principio di buona fede, e, in subordine, chiedeva la condanna dell’opponente al pagamento del dovuto ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
L’opposizione, istruita con consulenza tecnica d’ufficio, veniva definita dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 1724 del 2015 di rigetto dell’opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato immediatamente esecutivo.
La sentenza è stata gravata da RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello, emesso provvedimento di sospensione della sentenza, ha accolto parzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata, dopo aver statuito che nulla è dovuto a titolo contrattuale per essere i corrispettivi richiesti riferiti a contratto prorogato nullo per difetto di forma, ha accolto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e liquidato a titolo di indennizzo la somma di euro 333.352,15, oltre interessi legali dalla domanda, con compensazione delle spese di lite per un quarto ed il resto a carico dell’appellata FRAGIONE_SOCIALE
La cassazione della sentenza di secondo grado, emessa il 28.10. 2019 e notificata il 27.12.2019, è chiesta da RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 31.1.2020, formulando, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo pure illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione intimamente contraddittoria, perplessa e solo apparente e violazione dello art. 132, comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost. Dopo aver ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, e incomprensibili i criteri di valutazione adottati dal c.t.u., la Corte territoriale ha contraddittoriamente accolto la domanda.
7.1. La doglianza è fondata.
7.2. La sentenza impugnata ha effettivamente rilevato che ‘non è dato capire a quali dei criteri indicati nei quesiti risponda la valutazione della seconda relazione (svolta dopo che il c.t.u. aveva ritenuto insufficiente la documentazione per poi procedere in base a criteri presuntivi, quali gli studi di settore, la determinazione dei costi e dei ricavi, n.d.r.) che non chiarisce come il c.t.u. ricavi i co-
sti che ammontano a euro 333.327,15; le fatture sono elencate secondo il loro importo singolo – talvolta anche duplicate – quindi costi più percentuale di ricarico’ (cfr. pag. 16, penultimo cpv.). Anche la conclusione del successivo capoverso, formulata per esclusione ed a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio sul punto da parte di GRAGIONE_SOCIALE. non consente di superare la censura di contraddittoria e carente motivazione.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione carente ovvero solo apparente e comunque incomprensibile in relazione all’acritica adesione alle risultanze della c.t.u. in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione carente ovvero apparente e comunque incomprensibile, della statuizione in ordine alla tardività delle contestazioni dell’odierna ricorrente sull’entità dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto a RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
Il secondo e terzo motivo risultano assorbiti dall’esame dall’accoglimento del primo motivo.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza in relazione all’asserita inesistenza della motivazione in ordine alla ‘tempestività’ della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in subordine da RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
11.1. La doglianza è infondata perché la Corte territoriale ha correttamente motivato sull’ammissibilità della domanda (a pag. 15 della sentenza), rilevando che la domanda era stata introdotta nel giudizio di opposizione come conseguenza dell’ampliamento del tema d’indagine proposto dall’opponente e tale da giustificare l’e-
same di una situazione di arricchimento senza causa. Ciò è conforme alle risultanze degli atti oltre che all’ermeneutica processuale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 26727/2024)
Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sull’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE rispetto anche all’azione di ingiustificato arricchimento.
12.1. La doglianza è infondata perché la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE proprio pronunciandosi sull’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE senza alcuna distinzione (cfr. pag. 6 sesto cpv.).
12.2. Peraltro, nella parte riguardante la domanda ex art. 2041 cod. civ., la pronuncia è implicita nell’accoglimento della domanda.
12.3. Va altresì osservato che, essendo la cessione del 15/10/2008 ed essendo state le fatture emesse nel 2006, 2008 e 2009, almeno in parte, la cessione ha dunque ad oggetto crediti per cui potrebbe operare l’obbligo di garanzia del cedente ex art. 1266 cod. civ., mentre per altra parte riguarda prestazioni eseguite dalla cessionaria.
Per quanto concerne il ricorso incidentale, con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al d.lgs. n. 112/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 2012/34/UE, nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la natura privatistica della F.A.L. e del contratto di appalto sottoscritto il 13 luglio 1998 e, conseguentemente, ha negato alla RAGIONE_SOCIALE il diritto a conseguire il pagamento della complessiva somma di euro 462.175,09, quale corrispettivo dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE per i servizi di pulizia espletati in suo favore.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. La FAL , sottoposta a gestione commissariale governativa fino al 1999, è stata correttamente qualificata come impresa pubblica (non come organismo di diritto pubblico), essendo il suo capitale interamente detenuto dal Ministero dei trasporti, e pertanto, è soggetto aggiudicatore ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 158 del 1995, che disciplina gli appalti nei settori esclusi, nonché tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica, con la conseguente necessità della stipulazione in forma scritta del contratto di appalto sottoscritto il 13 luglio 1998.
13.3. Altrettanto corretta è la statuizione che la proroga era vietata dall’art. 44 della legge n. 724/1994 e dall’art. 6 della legge n. 157/ 1993.
In conclusione, il ricorso è fondato in relazione al primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e terzo mezzo, rigettati il quarto ed il quinto nonché il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, rigettati il quarto ed il quinto, e respinto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen –
to, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14/05/2025.