Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 60 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 60 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17661/2019 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 407/2019 della CORTE di APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 25 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
P.U. 12.12.2022
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione del 23 dicembre 2015, NOME COGNOME -premesso che, in qualità di architetto, aveva svolto attività di progettazione, direzione dei lavori ed altre attività in relazione a talune unità immobiliari su incarico della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE -la convenne dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, domandandone, in via principale, la condanna all’adempimento dell’obbligazione di pagargli il saldo del corrispettivo del contratto d’opera professionale concluso inter partes (pari all’importo di Euro 44.824,53) e, in via subordinata, la condanna a corrisponder gli l’indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art.2041 c.c..
Costituitasi in giudizio la convenuta, che resisté ad entrambe le domande, il Tribunale rigettò, siccome infondata, quella principale, sul presupposto della nullità dell’invoca to rapporto contrattuale, per mancanza del requisito della forma scritta, richiesto ad substantiam nei contratti d’opera professionale stipulati delle pubbliche amministrazioni; previo accertamento della circostanza di fatto che una parte delle prestazioni erano state svolte nel 1988, accolse, invece, parzialmente, in relazione ad esse, la domanda subordinata, (condannando la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di Euro 8.000,00), mentre rigettò la pretesa con riferimento alle prestazioni svolte successivamente, sul rilievo che l’ actio de in rem verso non fosse proponibile, in relazione ad esse, in ragione della possibilità di esercitare il rimedio di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 2 marzo 1989 n.66, che avrebbe consentito al professionista di chiedere l’adempimento della controprestazione al
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funzionario o amministratore che aveva invalidamente commissionato le prestazioni professionali in favore dell’ente.
In seguito al gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, che aveva censurato la sentenza di primo grado in ordine all’accertamento di fatto in base al quale una parte delle prestazioni professionali erano s tate collocate nell’anno 1988, la Corte di appell o di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato anche la domanda subordinata formulata da NOME COGNOMECOGNOME
La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che, alla luce dei documenti versati in atti, non vi era « la possibilità di collocare prima del marzo 1989 le attività svolte dal professionista » (p.4 della sentenza impugnata) e che, anzi, avuto riguardo ad un documento prodotto dallo stesso attore (in cui si dava atto che il suo progetto era stato approvato dal consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE in data 29 dicembre 1989), risultava « verosimile » (p.5 sentenza, cit. ) che la sua attività fosse stata posta in essere nel periodo temporale successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.
In ragion e della possibilità dell’appellato di far valere la responsabilità dei funzionari e degli amministratori dell’ente, doveva dunque escludersi, ex art.2042 c.c., la sua legittimazione all’ esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento verso l’ente medesimo.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi. Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
In seguito a rimessione della Sesta Sezione civile, Sottosezione Terza, ex art.380bis c.p.c., ultimo comma, c.p.c., è stata fissata la pubblica udienza di questa sezione; il ricorso è stato, peraltro, trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 -bis , del decretolegge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del
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2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso.
Al riguardo va ricordato il principio -affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità -secondo cui il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell ‘ asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria ‘ legitimatio ad causam ‘ per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio -delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell ‘ art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 25/02/2009, n. 4468, successivamente, cfr.: Cass. 18/09/2009, n.20255; Cass.26/06/2010, n. 15352; Cass. 04/11/2016, n. 22507).
1.1. Nel caso di specie, il controricorso è stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso da quello (RAGIONE_SOCIALE) che aveva partecipato al giudizio di appello quale successore
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dell’RAGIONE_SOCIALE, ed a cui è stato indirizzato il ricorso, senza indicare, nel l’atto , gli specifici documenti volti a provare le circostanze di fatto costituenti i presupposti di legittimazione a partecipare al giudizio in qualità di successore del soggetto che aveva partecipato al grado precedente e senza neppure adeguatamente allegare tali circostanze.
Il controricorso è pertanto inammissibile.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo viene denunciata « violazione e falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) degli artt. 2041 e 2042 c.c., in ragione dell’inoperatività dell’art.23 D.L. n.66 del 1989 per carenza del presupposto applicativo, con derivata violazione del principio iura novit curia (art.113 c.p.c.) ».
Il ricorrente deduce che la Corte di appello, prima di affrontare il profilo di indagine relativo alla dimostrazione circa la collocazione temporale delle prestazioni professionali effettuate, avrebbe dovuto esaminare, anche officiosamente, la questione giuridica dell’applicabilità o meno della regola contenuta nell’art.23 del d ecretolegge n. 66 del 1989 ad un ente che rivestiva la qualità di RAGIONE_SOCIALE, dotata di autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento e svolgente attività di natura imprenditoriale.
Ove si fosse correttamente posta tale problema -soggiunge il ricorrente -la Corte territoriale « rimediando ad una mancata valutazione già doverosamente esercitabile dal primo giudice » (p.7 della sentenza impugnata), avrebbe ritenuto non estensibile, alla fattispecie, il predetto disposto normativo, avuto riguardo, per un verso, alla circostanza che esso era stato dettato con espresso e circoscritto riferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità
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montane (e trovava fondamento nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica di tali enti) e considerato, per altro verso, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 9 agosto 2018, n. 20684, secondo cui le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sono qualificabili, ai fini della normativa sui contratti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come pubbliche amministrazioni in senso stretto, sicché per i contratti da esse conclusi, salve ipotesi e discipline particolari, non è di regola imposta la forma scritta ad substantiam .
Il rilievo della inapplicabilità dell’art.23 del decreto-legge n.66 del 1989 alla RAGIONE_SOCIALE appellante -conclude il ricorrente -avrebbe dovuto essere formulato dalla Corte di appello, a prescindere da un’ eccezione di parte, « integrando, ex art.113 c.p.c., la sintomatica esplicitazione del paradigma ‘iura novit curia’, riservato all’esclusivo esercizio della funzione giurisdizionale » e non soggetto ad alcuna preclusione (p.8 del ricorso).
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.1.a. Il giudice di prime cure aveva emesso due statuizioni distinte.
Con la prima aveva rigettato la domanda principale, escludendo che il sig. COGNOME vantasse un credito di natura contrattuale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e che potesse quindi chiedere giudizialmente l’ adempimento della correlativa obbligazione, stante la nullità (e la conseguente inefficacia) del contratto di prestazione d’opera professionale.
Con la seconda statuizione aveva parzialmente accolto la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dal professionista in via subordinata, con riguardo alle sole prestazioni collocate, sulla base di un accertamento di fatto, in un periodo temporale (l’anno 1988)
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anteriore alla data di entrata in vigore dell’art.23 del decreto -legge n. 66 del 1989, rigettandola in relazione alle prestazioni ricadenti, in base al medesimo accertamento di fatto, nel periodo successivo a tale data.
Con questa seconda statuizione, dunque, il Tribunale aveva riconosciuto al professionista il diritto a d ottenere dall’ente l’indennizzo per ingiustificato arricchimento (proiettato sul piano processuale nella proponibilità dell’azione ex art.2041 c.c. ) con riguardo alle prestazioni effettuate prima del 2 marzo 1989 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.66 del 1989) mentre aveva ritenuto insussistente tale diritto (in ragione dell’improponibilità della relativa azione, ex art.2042 c.c., stante il diverso rimedio dell’azione contrattuale verso gli amministratori e i funzionari che avevano stipulato il contratto invalido) con riguardo alle prestazioni effettuate dopo la predetta data.
2.1.b. L’accertamento dell’inesistenza del diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento, in ordine al periodo successivo al 2 marzo 1989 -analogamente all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione contrattuale della pubblica amministrazione per nullità del negozio concluso inter partes -avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente, ove avesse avuto interesse alla riforma di tali statuizioni, in quanto totalmente soccombente sulla domanda principale e parzialmente soccombente sulla domanda subordinata.
Invece, l’RAGIONE_SOCIALE convenuta era legittimata ad impugnare il capo di pronuncia reso sulla domanda subordinata con cui era stato accertato il diritto del professionista all’indennizzo per ingiustificato arricchimento con riguardo alle prestazioni anteriori al 2 marzo 1989.
Mentre l’RAGIONE_SOCIALE convenuta ha esercitato il diritto all’impugnazione , censurando in appello il presupposto di fatto di tale accertamento (e cioè la circostanza che il sig. COGNOME avesse effettivamente reso
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prestazioni professionali in tale periodo temporale), al contrario l’attore non ha gravato i capi di pronuncia della sentenza di primo grado che lo avevano visto soccombente.
È sceso pertanto il giudicato sia sull’accertamento dell’inesistenza dell’ obbligazione contrattuale della RAGIONE_SOCIALE; sia sull’accertamento dell’ inesistenza del diritto del professionista medesimo ad ottenere dall’RAGIONE_SOCIALE l’indennizzo per ingiustificato arricchimento con riguardo alle prestazioni svolte dopo il 2 marzo 1989.
2.1.c. Ne consegue, per un verso, che non assume rilievo, in questa sede, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 9 agosto 2018 n. 20684, in ordine all’esclusione della necessità della forma scritta con riguardo ai contratti conclusi dalle RAGIONE_SOCIALE , in quanto l’ accertamento della nullità del contratto stipulato dal sig. COGNOME per difetto di forma è ormai incontrovertibile; per altro verso, che neppure può validamente essere posta la questione se l’art.23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n.144 (nella formulazione di questa norma -successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 -applicabile ratione temporis ) costituisse una regola eccezionale applicabile alle sole fattispecie da essa contemplate (e, dunque, con portata circoscritta ai contratti invalidi stipulati dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane) oppure costituisse espressione di una regola generale estensibile anche alle altre amministrazioni e alle stesse RAGIONE_SOCIALE autonome che esercitavano attività imprenditoriale in una situazione di autonomia gestionale ed organizzativa rispetto agli enti di riferimento.
Tale questione, sulla quale già aveva statuito il giudice di prime cure (che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non aveva
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omesso di valutarla ma l’aveva risolta positivamente , limitando la proponibilità dell’ actio de in rem verso alle prestazioni di cui aveva accertato il compimento prima dell’entrata in vigore della norma) , avrebbe dovuto esse re posta dal ricorrente gravando, con l’ appello, la relativa statuizione.
In mancanza della proposizione di tale gravame, l’ accertamento della non proponibilità di tale azione (in ragione della possibilità di esperire il diverso rimedio di cui al decreto-legge n. 66 del 1989) deve ritenersi passato in giudicato, sicché neppure assume rilevanza, in questa sede, il richiamo del ricorrente al principio enunciato dalla Sezione lavoro di questa Corte con la sentenza 4 marzo 2021, n. 6086.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente e dallo stesso Procuratore Generale, non viene, infatti, in considerazione il poteredovere del giudice di individuare, attraverso l’attività interpretativa, la norma di diritto da applicare per decidere la controversia (ai sensi dell’art.113 c.p.c.) , ma il dovere di rilevare l’inammissibilità della delibazione di una censura indebitamente proposta dalla parte rispetto ad una statuizione ad essa sfavorevole, non ritualmente impugnata nei modi e nei termini stabiliti ( ai sensi dell’ art.324 c.p.c.).
D’altra parte, ove effettivamente si potesse rimettere in discussione il giudizio, già compiuto dal Tribunale e non debitamente impugnato in appello, circa la non spettanza dell’indennizzo ex art.2041 c.c. per le prestazioni effettuate dopo il 2 marzo 1989, si dovrebbe coerentemente ritenere, una volta ribaltato tale giudizio, che il predetto indennizzo possa essere preteso non solo per le prestazioni che il tribunale aveva collAVV_NOTAIO nel precedente periodo temporale ma anche per quelle successive, aprendo la possibilità ad una riforma in melius della pronuncia di primo grado che, invece, era già
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incontrovertibilmente preclusa in seguito alla scadenza dei termini per proporre appello.
2.1.d. In sintesi, dunque, il primo motivo di ricorso è inammissibile, per essere sceso il giudicato sulla statuizione di non proponibilità, da parte del professionista-attore, dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE -convenuta con riguardo alle prestazioni rese nel periodo successivo al 2 marzo 1989, talché -una volta esclusa, da parte del giudice del merito, la prova che parte delle prestazioni siano state svolte prima di tale periodo -il ricorrente non può vantare nei confronti dell’ente il diritto al relativo indennizzo.
Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) de ll’art . 2041 cod. civ., in relazione alla non specifica contestazione delle singole prestazioni rendicontate. Mancato esame di elementi univoci atti a dimostrare la sicura anteriorità al 1989 delle attività di progettazione (Art.360, n.5 c.p.c.), con derivata omessa applicazione dei principi regolatori della materia in tema di relevatio ab onere probandi».
Il ricorrente, dopo avere evidenziato che la sentenza impugnata sarebbe inficiata « oltre che sul piano delle rigorosa valutazione degli atti offerti alla cognizione della Corte, con derivata erronea applicazione dei principi regolatori della ripartizione probatoria, segnatamente, sotto il profilo della coerenza logico-argomentativa » (p.9 del ricorso), ass ume che l’ accertamento della circostanza di fatto secondo cui « verosimilmente » tutte le prestazioni professionali sarebbero state effettuate dopo l’ entrata in vigore del decreto-legge n. 66 del 1989, sarebbe stato effettuato omettendo di considerare, oltre il comportamento processuale della convenuta (che aveva omesso la puntuale e specifica contestazione delle singole prestazioni, « compresa
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la loro individuale riferibilità temporale »: p.10 del ricorso), principalmente la copiosa documentazione da lui depositata (parcella, contratti con imprese esecutrici, invito a licitazione privata, atti progettuali, tra cui le tavole riproducenti i rilievi di un fabbricato e la relativa planimetria generale), dalla quale sarebbe emersa la certa riferibilità delle attività, ed in particolare di quella preliminare di progettazione, al periodo anteriore all’ entrata in vigore del predetto decreto-legge.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile.
3.1.a. In primo luogo, esso difetta di specificità perché, sotto l’equivoca rubrica ricomprende genericamente sia la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto che quella dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso. Al riguardo va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (tra le altre, Cass. 22/09/2014, n.19959; Cass. 28/11/2014, n. 25332).
3.1.b. In secondo luogo, ove pure non si voglia tener conto della rilevata equivocità della rubrica e si ritenga di dover qualificare il motivo in base alla sua successiva concreta articolazione, è di tutta evidenza come esso -a parte il marginale riferimento alla dedotta mancata contestazione della collocazione temporale delle prestazioni professionali: deduzione recisamente smentita dalla circostanza che
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proprio tale collocazione aveva formato oggetto dell’appello proposto dalla convenuta avverso la pronuncia di primo grado -non si sussuma nell’ipotesi di cui all’art.360 n. 3 ma in quella di cui all’art.360 n. 5 c.p.c., in quanto, al di là della formale evocazione di specifiche norme sostanziali, diretta ( con riferimento all’art.2041 c.c.) o i ndiretta (con rif erimento all’art.2697 c.c.) , in concreto non viene dedotta una violazione di legge (né viene lamentato che il giudice del merito abbia attribuito l’ onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni), ma viene proposta la doglianza di omesso esame, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. , con specifico riferimento alla mancata considerazione della documentazione versata in atti.
3.1.c. Tale qualificazione della doglianza proposta ne implica, però, anche l’inammissibilità .
Per un verso, infatti, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi (nella specie, documenti da cui dovrebbe trarsi la prova dei
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fatti posti a fondamento della domanda di indennizzo per indebito arricchimento) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Per altro verso, la denuncia di omessa valutazione dei documenti non si accompagna, nella fattispecie, alla doverosa riproduzione, diretta o indiretta, del loro contenuto nel l’ambito ricorso, sicché questa Corte si trova nell’impossibilità di percepire i termini della doglianza sulla base soltanto del ricorso medesimo, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso: ciò che concreterebbe, non soltanto un’indebita integrazione dell’attività deduttiva di esclusiva s pettanza della parte ricorrente in sede di articolazione del motivo, ma anche l’impropria assunzione di una funzione vicaria della parte medesima, tra l’altro senza nessuna certezza di corrispondere alla sua intenzione e con il rischio di travisare la spes del suo (imprecisato) assunto.
In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass. 10/12/2020, n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679).
La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dei documenti evocati costituisce, pertanto, un’evidente violazione
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dell’art.366, n.6, c.p.c., cui consegue la sanzione dell’inammissibilità del motivo di ricorso.
3.1.d. Non può sottacersi, infine, che, attraverso le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso -ed in particolare attraverso la denuncia di mancata valutazione dei documenti prodotti in atti -il ricorrente censura l’ accertamento, compiuto dalla Corte territoriale proprio sulla base di uno di tali documenti (la scrittura privata del 20 aprile 1990, da cui risultava che il progetto a firma dell’AVV_NOTAIO era stato approvato dal consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 29 dicembre 1989), relativo alla collocazione temporale delle prestazioni professionali nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto -legge n.66 del 1989; la censura, appuntandosi su un giudizio di fatto, omette di considerare che tanto l’apprezzamento dei fatti quanto quello -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie (siano esse costituite o costituende) è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la rilevata inammissibilità del controricorso.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e della controricorrente, di un ulteriore importo a titolo
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contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leg ge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e della controricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione