Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1332 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1332 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
COMUNE DI BRINDISI
-intimato – avverso la sentenza n. 268/2020 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata il 4 giugno 2020;
OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17445/2020 R.G. proposto da NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – nonché contro
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che
NOME COGNOME propose opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa – ai sensi dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 – dalla RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Brindisi, per il recupero di un credito causalmente ascritto a sanzione ammnistrativa per violazione al Codice della Strada;
dedusse, in sintesi, l ‘inosservanza del ter mine di decadenza per la notifica dell’accertamento divenuto definitivo, l’omessa indicazione del numero di ruolo, l’illegittima richiesta di somme per maggiorazioni ex art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
l ‘adito Giudice di pace di Brindisi accolse l’opposizione ;
s ull’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione siccome spiegata elasso il termine (trenta giorni dalla notifica) contemplato dall’art. 2 (così in sentenza) del r.d. n. 639 del 1910;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE; non svolge difese in grado di legittimità il Comune di Brindisi;
considerato che
con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si censura la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione: si assume, in breve, che il termine richiamato dal giudice territoriale è previsto esclusivamente ai fini del pagamento della somma ingiunta, non anche per la proposizione dell’opposizione alla stessa ;
la doglianza è manifestamente fondata: secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui si intende dare continuità -, in tema di opposizione avverso ingiunzioni afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui all’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal
r.g. n. 17445/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
senso, né per la sua inosservanza è sancita (diversamente da quanto previsto in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative) decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l’ opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l ‘ esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell ‘ esecutività del titolo (cfr. Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926; Cass. 18/09/2003, n. 13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571);
l ‘accoglimento del ricorso per il motivo esp osto assorbe il vaglio delle ulteriori due doglianze sollevate, concernenti l’applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689 del 1981 (secondo motivo) e la corretta quantificazione delle spese di lite (terzo motivo);
il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione