Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7133 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28157/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 2402/2021 depositata il 16/09/2021.
Udita la relazione svolta nell ‘udienza del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le osservazioni del P.M., la Sostituta P.M. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo.
Uditi gli avvocati NOME COGNOMEsul delega) per il ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dal Comune di Firenze e relativa ad alcuni verbali di contestazione di violazioni al codice della strada per diverse infrazioni commesse nel 2013, cumulando gli importi delle medesime sanzioni, deducendone l’ illegittimità per mancanza del sollecito preventivo di pagamento previsto dal regolamento comunale e dall’applicazione di interessi semestrali del 10%. Il Comune di Firenze faceva valere che l’ingiunzione non necessita del sollecito poiché non costituisce un atto esecutivo, ma l’equivalente di un precetto. Inoltre, sosteneva che l’applicazione degli interessi semestrali era giustificata da precedenti decisioni della Corte c ostituzionale. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione rilevando l’ omesso preventivo sollecito di pagamento. In appello, il Comune chiedeva la riforma della sentenza sostenendo che il credito supera l’importo di mille euro, rendendo quindi non applicabile il sollecito di pagamento previsto dall’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Inoltre, ribadiva che la notifica dell’ingiunzione non avvia una procedura esecutiva, poiché l’ingiunzione ha natura di precetto. Il Tribunale ha confermato l’accoglimento dell’opposizione . Ha ritenuto che, in base al regolamento comunale, l’ingiunzione, equiparabile a un precetto, dovesse essere preceduta da un sollecito di pagamento, indipendentemente dall’importo. Il giudice ha evidenziato che il regolamento estendeva la garanzia minima prevista dalla legge ordinaria, imponendo il sollecito anche per importi superiori a mille euro. Il giudice
di appello ha osservato che la finalità del regolamento era di evitare il rischio di aggressione ai beni degli amministrati entro un breve periodo dalla notifica dell’ingiunzione, in linea con i principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. Tale interpretazione trova conferma nell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 ch e richiede il sollecito di pagamento per i crediti inferiori a mille euro (finalità che il regolamento del Comune estende anche ai crediti superiori a tale soglia). Il Tribunale ha poi rilevato come, nel caso attuale, l’ingiunzione cumula diversi crediti di importo inferiore a mille euro per i quali non era stato emesso il sollecito di pagamento, eludendo così la garanzia prevista dall’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Pertanto, il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di p ace, annullando l’ingiunzione.
Ricorre in cassazione il Comune con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resiste l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria. La trattazione del ricorso è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 36637 del 2022, della sesta sezione civile di questa Corte. Il P.M. ha depositato osservazioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo, p. 11 del ricorso , denuncia violazione dell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 (« In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a mille euro, riferiti a ciascun credito iscritto a ruolo, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione forzata, è tenuto a inviare al debitore una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo non ancora notificate, con l’invito a provvedere al pagamento entro centoventi giorni »). Si contesta l’applicabilità di tale disposizione, poiché l’ingiunzione di pagamento non è un atto esecutivo, ma è una formalità preliminare all’esecuzione forzata. L’art. 1 co. 544 l. 228/2012 si applica ai crediti tributari riscossi tramite ruolo e non a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il cui recupero avviene attraverso una procedura distinta e regolata in base all’ingiunzione fiscale ex r.d.
639/1910. Inoltre, il motivo argomenta che, essendo l’ingiunzione fondata su verbali di accertamento notificati e non opposti, essa non richiede ulteriore preavviso al debitore. Le componenti delle somme ingiunte, comprensive di sanzioni, maggiorazioni e spese, erano chiaramente indicate nell’ingiunzione e le maggiorazioni si fondavano sull’art. 206 del codice della strada e sull’art. 27 l. 689/81.
-Il secondo motivo, p. 15 del ricorso, denuncia violazione dell’art. 3 co. 1 del regolamento del Comune di Firenze sulla riscossione coattiva. Esso non impone alcun obbligo ma solo una facoltà di inviare un sollecito di pagamento prima della notifica dell’ingiunzione. Inoltre, il Comune di Firenze ha stabilito di riscuotere i propri crediti tramite il sistema dell’ingiunzione ex r.d. 639/1910, senza obbligo di preventiva comunicazione al debitore. Si critica altresì la sentenza di appello per non aver considerato che la notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada già garantisce la conoscenza della posizione debitoria, rendendo superflua un’ulteriore notifica di sollecito antecedente l’ingiunzio ne. La decisione del giudice di merito, nel ritenere che il Comune fosse tenuto a inviare un sollecito per ogni singola sanzione non saldata, contrasta inoltre con gli obiettivi di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, perseguibili dal Comune tramite la notifica diretta dell’ingiunzione per il recupero crediti, obiettivi prevalenti rispetto alla presunta esigenza del cittadino di ricevere una comunicazione preventiva.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 e dell’art. 3 co. 1 del Regolamento comunale sulla riscossione coattiva. Si critica l’errata interpretazione delle fasi della riscossione fiscale, in particolare per quanto concerne la natura facoltativa dell’invio del sollecito di pagamento da parte del Comune. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il Regolamento comunale imponesse l’obbligo di tale invio prima dell’ingiunzione fiscale, confondendolo con l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1 co. 544
228/2012. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede la notifica obbligatoria di un sollecito solo dopo l’ingiunzione e prima di avviare l’azione cautelare ed esecutiva, limitatamente ai crediti inferiori a mille euro. Il sollecito di cui all’art. 3 del Regolamento comunale, invece, costituisce una mera facoltà per l’amministrazione e non un obbligo. Ne consegue che i due atti si inseriscono in momenti distinti della procedura di riscossione coattiva e sono caratterizzati da finalità e contenuti diversi.
– I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Essi sono fondati nei limiti successivamente delineati.
La pronuncia impugnata si fonda -lo ha osservato anche il P.M. sull’applicazione delle disposizioni del regolamento comunale, sebbene richiami anche l’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Il ricorrente ha riportato nel ricorso le norme essenziali del regolamento comunale di cui ha lamentato non solo l’erronea interpretazione, ma anche la violazione per inesatta ricostruzione delle fasi della riscossione fiscale e per errore sulla natura dell’ingiunzione fiscale. È quindi infondata l’obiezione del controricorrente che fa leva sul difetto di autosufficienza. L’art. 1 del regolamento prevede: « Il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta ». L’art. 3 stabilisce poi: « Preventivamente all’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, si procede all’invio di un sollecito di pagamento, anche mediante avviso telefonico o per e-mail o tramite posta certificata e all’invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un’intimazione di pagamento con raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 1219 c.c. ».
Il Tribunale, pur equiparando formalmente l’ingiunzione de qua al precetto, le ha sostanzialmente attribuito natura di atto (esecutivo) di riscossione, ritenendo pertanto, erroneamente, che prima
dell’ingiunzione dovesse essere inviato il sollecito di pagamento. Orbene, l’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 – di cui il Comune di Firenze si serve per riscuotere i propri crediti – è un atto con cui l’amministrazione pubblica notifica al contribuente l’esistenza di un debito tributario e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l’avvio successivo (eventuale) dell’espropriazione forzata. Pertanto, essendo questi i tratti salienti del l’ingiunzione fiscale, essa non è un atto esecutivo. Viene così a cadere il ragionamento sul quale il Tribunale di Firenze ha fondato la necessità che essa sia preceduta dal sollecito di pagamento, per non avere considerato (si ribadisce) la natura accertativa del procedimento di coazione che inizi con ingiunzione di pagamento . D’altra parte, si può aggiungere, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto e continua a ritenere che – pur dopo l’entrata in vigore del d.p.r. 43/1988, che ha generalizzato la riscossione mediante ruolo – l’ingiunzione fiscale mantiene una distinta funzione accertativa e non richiede la previa formazione del ruolo « poiché essa non è atto della riscossione » (così, espressamente Cass. 18490/2016 e, recentemente, Cass. 20482/2024).
Il Tribunale non si è attenuto a siffatto indirizzo giurisprudenziale, per cui le prime tre censure del ricorso vanno accolte sotto i profili così delineati.
5. -Il quarto motivo, p. 18 del ricorso, denuncia violazione di legge e omessa pronuncia in relazione all’art. 1 co. 544 l. 228/2012 e all’art. 27 l. 689/1981, con riferimento al valore e alla natura del credito. Si critica la sentenza per aver applicato erroneamente l’art. 1 co. 544 l. 228/2012, relativo al recupero di somme tributarie inferiori a 1.000 euro, ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada superiore a tale importo, comprensivo di maggiorazioni e interessi. Si censura inoltre l’omessa pronuncia sulla debenza delle maggiorazioni previste dall’art. 27 l. 689/1981 e dall’art. 206 del codice della strada, nonché la sufficienza della motivazione
contenuta nell’ingiunzione, che richiama i verbali, gli importi e le maggiorazioni con riferimento normativo esplicito.
Accolti i primi tre motivi nei termini delineati nel paragrafo n. 4, il quarto motivo rimane assorbito, cosicché la questione delle maggiorazioni dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.
– La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso sotto i profili enucleati nel paragrafo n. 4, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti dei motivi e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti dei motivi e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-