Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3480 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3480 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 5712/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE sociedad limitada, in persona del legale rappresentante p.t. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto n. 354/2020, depositata il 26 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE propose domanda di ingiunzione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1896/2006 innanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo che fosse intimato a RAGIONE_SOCIALE, società di diritto spagnolo, il pagamento della somma di € 1.008.170,14, in relazione alle scritture intercorse fra le parti il 15 dicembre 2010 e il 26 gennaio 2011.
L’istante rappresentava che, in forza di tali scritture, essa aveva versato l’importo di € 1.000.000,00 alla società RAGIONE_SOCIALE, fornitrice di pannelli fotovoltaici, in nome e per conto della società spagnola, la quale aveva garantito la restituzione della somma.
Notificata ingiunzione di pagamento europea, RAGIONE_SOCIALE depositò l’opposizione e il Tribunale di Taranto fissò l’udienza per la prosecuzione del giudizio secondo le regole del rito ordinario; la società RAGIONE_SOCIALE notificò l’atto di citazione , si costituì la società debitrice contestando sotto profili processuali e di merito la pretesa. A ll’esito del giudizio, il Tribunale accolse la domanda di RAGIONE_SOCIALE, accertando che, essendo venuta meno per risoluzione consensuale l’operazione economica, il pagamento era divenuto privo di causa e la società aveva diritto alla ripetizione.
Il successivo appello di RAGIONE_SOCIALE venne respinto con la sentenza in epigrafe.
A fondamento della decisione, la Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto rilevò in premessa che, dopo l’opposizione, la lite
era proseguita secondo il rito nazionale, con piena osservanza del contraddittorio; disattese, quindi, la denunzia di extrapetizione formulata dall’appellante, rilevando che la formale domanda di «nullità nonché infondatezza dell’opposizione ed esecutività del decreto opposto» dava contezza della volontà della creditrice di ottenere la restituzione dell’importo versato a titolo di ripetizione di indebito, come accolta dal Tribunale.
Inoltre, e quanto al merito della pretesa, rilevò che la società appellante era l’unic a legittimata passiva rispetto alla domanda di pagamento, in virtù dell’obbligo di garanzia espressamente assunto ; né poteva attribuirsi rilievo al disconoscimento della scrittura privata dalla stessa operato, in quanto non ritualmente effettuato.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’esito della camera di consiglio del 4 -2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo , articolato «in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 nn. 3 e 5», denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, 112, 115, 132, num. 4, 145, 163 commi terzo e quarto, c.p.c., 118, comma primo, disp.att. c.p.c. e 17 del Reg. (CE) n. 1896/2006. La censura svolge critiche alla sentenza impugnata sotto due profili.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe anzitutto errato nel ritenere che , dopo l’opposizione all’ingiunzione europea, il giudizio fosse proseguito secondo il rito processuale nazionale, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 del regolamento ; tale
ultima norma, infatti, non consente il mutamento del rito secondo la disciplina domestica, ma impone che, una volta esauritasi la fase transfrontaliera, il creditore possa far valere le sue pretese secondo le regole del processo ordinario, ovvero mediante notifica al debitore di un atto di citazione. Ciò non si era verificato nel caso di specie, perché dopo l’opposizione la creditrice aveva notificato un atto giudiziario al suo procuratore costituito, anziché a lei personalmente, e senza il rispetto del termine per comparire.
La citazione, inoltre, era nulla anche in relazione alla editio actionis , perché la domanda, limitata alla declaratoria di infondatezza del l’opposizione e alla conferma del l’ingiunzione di pagamento, non era volta all’ accertamento del credito e alla conseguente condanna pecuniaria; e sulla relativa eccezione i giudici avevano mancato di provvedere, con conseguente nullità della sentenza per omessa pronunzia.
1.1. Il motivo è infondato.
Nella parte in cui denunzia una violazione dell’art. 17 del Reg. (CE) n. 1896/2006, in relazione alle modalità di svolgimento del giudizio di opposizione, la censura non considera che quest’ultimo risulta, invece, essersi svolto conformemente alla disciplina del rito processuale nazionale; ciò nel rispetto del principio secondo il quale, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell’art. 16 del Regolamento, il giudizio prosegue nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell’ingiunzione (Cass. Sez. U 31/1/2019 n. 2840). Pertanto, è alla luce della disciplina nazionale che vanno vagliati gli ulteriori profili di doglianza, che deducono la nullità dell’atto di citazione per ragioni attinenti alla vocatio in jus e alla editio actionis.
Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio successivo all’opposizione sarebbe nulla, in quanto effettuata presso il procuratore costituito per l’ingiunzione , sprovvisto di procura specifica per la fase, e senza il rispetto del termine per comparire.
La stessa ricorrente, tuttavia, si è costituita nel giudizio successivo all’opposizione, nel quale ha poi svolto appieno le proprie difese anche nel merito. Conseguentemente, entrambe le ipotesi di nullità devono ritenersi sanate per raggiungimento dello scopo (si vedano, in punto ai vizi attinenti alla notifica, Cass. 28/8/2025, n. 24107, Cass. 12/3/2024, n. 6583, Cass. 9/3/2018, n. 5663; in punto al mancato rispetto del termine per comparire, Cass. 18/4/2025, n. 10289, Cass. 15/12/2020, n. 28646, Cass. 16/10/2014, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Quanto, poi, al profilo attinente alla editio actionis , la Corte d’appello ha espressamente provveduto sulla relativa eccezione, affermando che la citazione doveva essere «interpretata nel senso della formulazione della domanda di ripetizione», avuto riferimento alla prospettazione dei fatti descritti nell’atto , che ha analiticamente esaminato , ritenendoli idonei all’interpretazione in tal senso (sentenza impugnata, pag. 4).
La pronuncia si sottrae alle critiche svolte nel motivo, perché la Corte territoriale ha esaminato l’effettivo contenuto dell’atto di citazione con il quale la creditrice RAGIONE_SOCIALE aveva proseguito il giudizio; ciò, con statuizione che si allinea all’indirizzo consolidato secondo la quale, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo e instauratosi il giudizio di cognizione volto all’accertamento del credito, non è necessario che il creditore opposto formuli una specifica ed espressa domanda diretta a ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece sufficiente che resista alla
proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (Cass. 2/10/2025, n. 26586, Cass. 28/5/2019, n. 14486, Cass. 7/10/2011, n. 20613).
Il secondo motivo , anch’esso articolato «in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 nn. 3 e 5», denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, 112, 115, 132, num. 4, 145, 163 commi terzo e quarto, c.p.c., 118, comma primo, disp.att. c.p.c. e 2033 c.c.
La ricorrente sostiene anzitutto che i giudici d’appello avrebbero pronunziato ultra petita , qualificando la domanda dell’opposta come condictio indebiti quando, invece, essa aveva formulato una diversa richiesta.
Gli stessi, inoltre, avrebbero errato nel ritenere tardivo il disconoscimento della scrittura da parte sua.
Per altro verso, poi, la sentenza impugnata sarebbe retta da motivazione contraddittoria.
L a Corte d’appello , infatti, pur affermando che la caducazione di un negozio giuridico impone il riequilibrio delle posizioni patrimoniali, l ‘ aveva condannata al rimborso di una somma che, in realtà, risultava incassata da un diverso soggetto; e a tale fine la ricorrente ricostruisce i termini della vicenda, ripercorrendo le fasi del rapporto negoziale fin dalla fase delle trattative.
Da ultimo, la censura denunzia l’ omesso esame di alcuni fatti decisivi, quali emers i dall’istruttoria condotta innanzi al giudice di primo grado e che descrive analiticamente.
2.1. Nei profili relativi alla ricostruzione della vicenda in fatto in termini diversi da quelli eseguiti dalla sentenza impugnata, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
La censura, infatti, sollecita uno scrutinio precluso in questa sede, in forza di quanto previsto dall’art. 348 -ter c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, oggi trasfuso nell’art. 360, comma quarto, c.p.c.), poiché, in relazione al punto controverso, la Corte d’Appello ha deciso la causa sulla base delle stesse ragioni di fatto che hanno fondato la statuizione di primo grado.
Non soccorre alla ricorrente neppure il richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché, lungi dal denunciare la violazione delle disposizioni nei termini consentiti da Cass. Sez. U 30/9/2020 n. 20867, con i suoi argomenti la ricorrente richiede una rivalutazione dei fatti già accertati dai giudici d’appello, proponendone una propria ricostruzione in termini diversi e a sé favorevoli ; si tratta, com’è evidente, della richiesta di un sindacato estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.
2.2. Il motivo è privo di fondamento nella parte in cui sostiene che sarebbe errato il rilievo di genericità del disconoscimento della scrittura contrattuale compiuto dalla Corte territoriale. Si rammenta che la valutazione sui caratteri di specificità e determinatezza del disconoscimento integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (Cass. 8/7/2024 n. 18491, Cass. 20/8/2014 n. 18042). Però, né con riguardo al disconoscimento, né sotto altro profilo la sentenza è affetta dal vizio di motivazione lamentato dalla ricorrente.
E’ acquisito che, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante, o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dal testo della sentenza a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 7/4/2014 n. 8053, Cass. 12/10/2017 n. 23940, Cass. 25/9/2018 n. 22598, per tutte). Nella fattispecie, la motivazione è concreta ed esplicita il percorso logico svolto: la sentenza ha dichiarato che il disconoscimento era generico, in quanto non involgeva la sottoscrizione del documento, ma riguardava una divergenza tra il contenuto del documento e l’elaborazione mentale, in sé irrilevante; la circostanza che la valutazione della Corte d’a ppello sia stata analoga a quella del Tribunale, secondo quanto lamenta la ricorrente, all’evidenza non comporta vizio di motivazione. Analogamente, in ordine alla ricostruzione del rapporto contrattuale che ha condotto la Corte territoriale a ritenere esistente il credito della società RAGIONE_SOCIALE, la motivazione non è né mancante né contraddittoria: la Corte d’appello ha accertato in fatto il contenuto della scrittura di data 15-12-2010, intercorsa tra le tre parti COGNOME, NOME e COGNOME e ha considerato la dichiarazione di data 26-1-2011 del rappresentante di COGNOME; sulla base degli elementi complessivamente acquisiti, è giunta alla conclusione che COGNOME aveva diritto a chiedere a COGNOME la ripetizione della somma che aveva versato a COGNOME, per essere divenuto il suo pagamento privo di causa giustificativa in ragione dello scioglimento dei contratti intercorsi tra le parti e per essere la società RAGIONE_SOCIALE obbligata alla restituzione in forza della garanzia che aveva prestato.
2.3 Il motivo, infine, è infondato nella parte in cui denunzia la nullità della sentenza per ultrapetizione.
Sul punto, vanno richiamate le considerazioni più sopra esposte in relazione all’eccepita nullità dell’atto introduttivo per vizio attinente alla editio actionis ; la richiesta di rigetto dell’opposizione e di dichiarazione di esecutività del decreto in sé conteneva la domanda
già oggetto dell’ingiunzione, che la Corte territoriale ha interpretato, sulla base delle allegazioni contenute nella citazione. Si impone l’ulteriore precisazione che, ove la censura fosse finalizzata a censurare l’ interpretazione della domanda da parte dei giudici d’appello, essa non potrebbe essere scrutinata al metro del dedotto parametro di cui all’ art. 360, comma primo, num. 3), c.p.c., perché una tale doglianza non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione da parte del giudice di merito, il cui apprezzamento costituisce giudizio di fatto (Cass. 20/5/2025, n. 13439; Cass. 3/12/2019, n. 31546). Né dalle deduzioni svolte dalla ricorrente emerge vizio di motivazione della sentenza rilevante in questa sede, perché anche sotto il profilo dell’interpretazione della domanda la sentenza impugnata pienamente rispetta il minimo costituzionale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per la condanna al versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e oneri accessori, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 4 febbraio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME