SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6365 2025 – N. R.G. 00003418 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
N. 3418/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa NOME COGNOME Presidente
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3418/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10189/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 01.02.2021 vertente
TRA
TABLE
APPELLANTE
E
TABLE
domiciliata in Napoli, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME (NOME.F. , che la rappresenta e difende RAGIONE_SOCIALE.
APPELLATA
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 22/04/2015, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché la in persona del legale rappresentante pro tempore e la in persona del legale rappresentante pro tempore , affinché venisse accertata l’inopponibilità delle eccezioni e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni previste dal contratto di assicurazione, per il sinistro avvenuto il 29/03/2013, durante l’incontro di calcio in programma per la stagione 2012/2013 del RAGIONE_SOCIALE, società con cui l’allora attore si tesserava per lo svolgimento di attività
sportiva non professionistica in favore e nell’interesse della
In seguito al suddetto sinistro, il riportava dolori al ginocchio destro, onde il giorno seguente si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ricevendo una diagnosi di ‘ SLO ginocchio dx ‘ (cfr. NUMERO_DOCUMENTO). In data 30/03/2013 l’allora attore si sottoponeva a visita ortopedica all’esito della quale veniva diagnosticato il ‘ Distacco lamellare corticale (epifisi prossimale di tibia …)’, in data 03/04/2017 il veniva sottoposto a intervento chirurgico di ‘ ricostruzione legame crociato anteriore con tendine rotuleo; meniscectomia selettiva esterna; sutura lesione menisco capsulare ‘ (cfr. Cartella clinica n. 969/2013, Relazione di dimissione, pag. 3). Il costo di € 15.584,83 del summenzionato intervento chirurgico veniva affrontate dalla famiglia (cfr. fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 06/05/2013). Successivamente, il provvedeva a denunciare il sinistro alla compagnia, in data 24/04/2013, e l’allora oggi riconosceva la risarcibilità del danno individuando come somma complessiva quella di € 11.977,25. L’attore rilevata la non congruità della somma offerta rispetto all’effettivo danno subito, chiedeva così provvedere: 1) ‘ Accertare e dichiarare che all’atto del tesseramento di , intervenuto il 26.10.2012, la società ovvero la in aperta violazione dell’art. 1891 c.c., non informavano l’attore e, per lui, i genitori, dell’esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell’esercizio della pratica sportiva; 2 ) ‘Per l’effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1891 c.c., la inopponibilità all’assicurato e la conseguente inutilizzabilità, delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza ed, in particolare, di tutte le limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che l’attore avrebbe subito nell’esercizio della pratica sportiva;’ 3 ) ‘Accertare e dichiarare, in ogni caso, la difformità ̀ e, pertanto, la inopponibilità ̀ ad , della tabella allegata al contratto di assicurazione per cui è causa, rispetto all’allegato
A del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010;’ 4 ) ‘Conseguentemente accertare e dichiarare che la natura e l’entità ̀ delle lesioni riportate da , nonché́ le tabelle valutative per il risarcimento del danno , sono esattamente quelle individuate ed utilizzate nella perizia asseverata dal Dott. in data 14.12.2013;’ 5 ) ‘Accertare e dichiarare la violazione, da parte della e, per essa della del dovere di tutela e protezione della salute di , proprio in virtù ̀ della richiamata disciplina codicistica di cui all’art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010;’ 6 ) ‘In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità ̀ ex art. 2043 c.c. e 2087 c.c., della nella causazione dell’evento per cui è causa, per la violazione dell’obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva;’ 7 ) ‘Per l’effetto ed in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante protempore, la in persona del legale rappresentante protempore e la in solido tra loro, ovvero chiunque risulterà ̀ tenuto all’esito del giudizio, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 53.489,33, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta dovuta dall’On.le Tribunale adito, da determinarsi e quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall’attore all’esito dell’infortunio subito in data 29.3.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all’effettivo soddisfo;’ 8 ) Condannare, in ogni caso, le controparti, come sopra individuate, al pagamento in favore di , di quella somma che sarà ̀ ritenuta di giustizia, da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, sulla scorta dei parametri richiamati in premessa;’ 9 )’ Condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CRAGIONE_SOCIALEA., con attribuzione al sottoscritto AVV_NOTAIO, procuratore antistatario’.
Costituitasi in giudizio la società deduceva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Pertanto, chiedeva al giudice di prime cure così provvedere: 1) ‘ In via principale sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della e sia disposta l’estromissione dal presente giudizio della società convenuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge; 2 ) Nel merito perché ogni avversa domanda formulata nei confronti della sia dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata e sia quindi rigettata per tutti i motivi suesposti, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge. 3 ) In ogni caso, salvo impugnativa, siano applicate tutte le condizioni contrattuali e normative limitative dell’indennizzo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.’
La RAGIONE_SOCIALE costituitasi in giudizio, chiedeva così provvedere: 1) ‘ in via preliminare: voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e di conseguenza dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda spiegata;’ 2) ‘ in via principale: rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto e non provata;’ 3) ‘ voglia altresì condannare l’odierno attore, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella somma di euro 2.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia e comunque al pagamento in favore della di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. ‘ RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10189/2015 pubblicata il 01/02/2021 così provvedeva: ‘1) dichiara la contumacia del convenuto 2 ) rigetta la domanda proposta da ; 3 ) compensa integralmente le spese di lite. ‘
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ 1 ) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità ̀ delle condizioni della polizza assicurativa per cui è causa, convenute tra la RAGIONE_SOCIALE
e la (oggi , con riferimento alla determinazione dei criteri di liquidazione degli indennizzi, poiché́ contrarie al D.M. 3.11.2010, norma imperativa, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 1418 e 1419 c.c.; 2 ) In via subordinata, accertare e dichiarare che, all’atto del tesseramento di , intervenuto il 26.10.2012, la soc. (già , ovvero la in aperta violazione dell’art. 1891 c.c., e del D.M.3.11.2010, non informavano l’attore e, per lui, i genitori, dell’esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità ̀ di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell’esercizio della pratica sportiva; 3 ) Conseguentemente, accertare e dichiarare l’inopponibilità ̀ all’assicurato , delle eccezioni fondate sul contratto di assicurazione di cui è causa e, in particolare, di tutte le limitazioni di eventuali infortuni che l’attore avrebbe subito nell’esercizio della pratica sportiva; 4 ) Accertare e dichiarare la violazione, da parte della e, per essa, della del dovere di tutela e protezione della salute di , proprio in virtù ̀ della richiamata disciplina codicistica di cui all’art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010; 5 ) Accertare e dichiarare la responsabilità ̀ ex art. 2043 e 2087 c.c., della (oggi nella causazione dell’evento per cui è causa, per la violazione dell’obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva; 6 ) Per l’effetto e in ogni caso, condannare la (già la e la (già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, ovvero chiunque risulterà ̀ tenuto all’esito del giudizio, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 53.489,33, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ̀ ritenuta dovuta dall’On.le Tribunale adito, da quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall’attore all’esito
dell’infortunio subito in data 29.03.2013; 7) In via alternativa, condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attore, della somma dovuta in applicazione della tabella di cui all’allegato A) del DM 3.11.2010, pari a € 12.400,00 a titolo di lesioni subite, oltre alla somma di € 20.180,33 per spese e cure mediche e ospedaliere, e così per un importo complessivo di € 32.580,33; 8) In via ancora più ̀ gradata, laddove dovessero ritenersi efficaci le condizioni di polizza di cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del sig. della somma complessiva di € 14.447,00 (€ 12.475,00 per cure e spese mediche ospedaliere + €1.972,00 per le lesioni subite); 9) In via residuale, condannare comunque la convenuta al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di € 11.977,25, dalla stessa riconosciuta dovuta, per l’evento dannoso di cui è causa, e mai corrisposta al 10) Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, spiegata da controparte, di condanna dell’attore al pagamento della somma di € 2.000,00, per lite temeraria, operare la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti, non essendo contestato il credito del limitatamente alla somma di € 11.977,25; 11) In ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto AVV_NOTAIO, procuratore antistatario. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15,00% per spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari.’
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la eccependo preliminarmente difetto di legittimazione passiva e nel merito l’infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la eccependo anch’essa il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. Inoltre, nel merito eccepiva l’infondatezza del
gravame, insistendo per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Le parti appellate e , in qualità di soci succeduti pro-quota alla ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano.
La Corte, all’udienza del 03/10/2025 celebrata nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., esaurita l’attività prevista nell’art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia degli appellati e che non si sono costituiti nonostante la rituale notificazione dell’atto di citazione in appello. La convenuta come risulta dall’allegata visura camerale, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22.03.2016 e e , sono succeduti alla suddetta società estinta in qualità di soci (cfr. Cass. 19.12.2016 n. 26196; Cass. 9 ottobre 2018, n. 24853).
Ancora, va rilevato che non vi sono dubbi sull’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, ‘ Gli articoli 342 e 434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’ (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell’ammissibilità del gravame, è sufficiente che l’atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l’appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l’accoglimento dell’appello.
Va, poi, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348bis e ter c.p.c. proposta dalla società L’appellante, infatti, si è limitato a dedurre l’inammissibilità dell’impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all’esito del giudizio di appello che preclude ‘ prima facie ‘ la chiesta pronuncia di inammissibilità.
Ancora, in rito, le parti appellate e le
hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La prima assumendo che: ‘ La come noto,assicura i propri tesserati attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa cheassume efficacia al momento della sottoscrizione del tesseramento.Nel suo schema socialmente tipico questa si presenta come il contratto in virtù delquale l’assicuratore si obbliga, dietro versamento di un premio, a pagare una sommadi denaro nel caso in cui la persona indicata nel contratto: (a) muoia in conseguenza diun infortunio, ovvero (b) patisca una lesione della salute in conseguenza di un infortunio. Quanto appena descritto ha portato notevoli contrasti in
dottrina e giurisprudenza, contrasti che sono stati sanati con l’importante sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite, del 10 Aprile 2002, n. 5119 (in Foro It., 2002, I, 2039). Secondo la Cassazione l’assicurazione infortuni, nella sua tipicità sociale, copre due rischi diversi: quello di morte e quello di invalidità. Tale diversità dei rischi coperti comporta l’assoggettamento del contratto ad una disciplina di tipo misto: (i) l’assicurazione contro il rischio di infortuni mortali alla quale si applicherà il principio dell’assicurazione sulla vita ex art. 1919 cod. civ. e seguenti; (ii) l’assicurazione contro il rischio di infortuni produttivi di invalidità che è invece un’assicurazione contro i danni, alla quale si applicherà il principio indennitario e l’intero ‘statuto’ dell’assicurazione contro i danni.
Fatta questa necessaria premessa, è bene evidenziare che le polizze di assicurazione infortuni rientrano nella fattispecie di assicurazione contro i danni e vengono stipulate dalle Leghe e Settori della Federazione non nell’interesse proprio, ma per conto dei calciatori, ovvero per conto di chi spetta. Infatti si ha una dissociazione fra contraente ed assicurato, poiché il contraente, non è titolare dell’interesse esposto al rischio.
L’oggetto dell’assicurazione (il rischio) non è pertanto la responsabilità civile della bensì l’integrità fisica degli associati, che in quanto beneficiari dell’assicurazione hanno azione diretta nei confronti della stessa (cfr. Cass. Civ.Sez.VI, Ordinanza del 20 Dicembre 2017, n.30653). La legittimazione diretta del contraente rende a lui opponibili le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo per conto di chi spetta. L’obbligo unico del contraente (nel nostro caso la è quello di informare l’assicurato (i calciatori) dell’esistenza dell’assicurazione, cosa che è puntualmente avvenuta come dimostrato in fatti. Inoltre la stipula di tale contratto, impedisce al contraente (L.N.D.) l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l’assicurato beneficiario (cfr. Corte di Cass., sez. III, sentenza del 22 Gen. 2009, n.8670). Infine è bene ricordare che prima della nota sentenza delle Sez. Unite, tale assicurazione era considerata (e parte della dottrina ancora la considera) come un contratto a favore di terzo, dove – anche qui –
risulta evidente l’azione diretta del terzo nei confronti della compagnia assicurativa. A supporto di quanto riportato si evidenzia che è la stessa polizza a disporre all’art.63 posto a pagina 31 che in caso di infortunio la denuncia deve essere inviata all’assicuratore dall’infortunato. Si chiarisce poi che il sig. subìto l’infortunio, avviava, la procedura per ottenere il risarcimento dell’infortunio, ma non provvedeva a portare a termine il procedimento di liquidazione. (cfr. allegato n.5). Sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva .’ (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 4 e 5). La seconda assumendo che: ‘ Per completezza difensiva ci si riporta a tutte le eccezioni e domande disattese in primo grado, che espressamente si reiterano a norma dell’art. 346 c.p.c. In particolare si ribadisce: A) l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la già ha stipulato con la una polizza per la copertura assicurativa degli infortuni subiti dai suoi iscritti nello svolgimento delle singole attività specificatamente dichiarate in contratto, nei limiti di cui alla condizioni generali e particolari previste, con i massimali e gli ulteriori limiti contrattuali risultanti dalla Convenzione. Orbene, trattandosi di una polizza infortuni, la non è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo una polizza RCT, ma solo a versare l’indennizzo corrispondente alla tipologia delle lesioni riportate nell’infortunio, oltre spese mediche nei liti delle franchigie e/o scoperti contrattuali. Sta di fatto che eventualmente tenute al risarcimento del danno da se sussistente, sono soltanto la presso cui il sig. sarebbe iscritto quale giovane calciatore, e la qualora fosse riconosciuta a carico della società sportiva una responsabilità civile nella determinazione del presunto sinistro lamentato ex adverso. RAGIONE_SOCIALE
Pertanto la non è tenuta a manlevare la società chiamante e/o a risarcire il danno così come richiesto ex adverso stanti le previsioni contrattuali e su tale domanda è priva di legittimazione passiva. ‘ (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag.15,16 e17).
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla
è infondata. Ciò, in quanto l’appellante ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo sussistente in capo ad essa di informare il soggetto terzo assicurato circa il contenuto del contratto di assicurazione stipulato con l’assicuratrice (omesso adempimento dell’obbligo informativo del contratto assicurativo da cui discenderebbe l’assunta inopponibilità delle clausole che escludono l’indennizzo) ed in subordine, la condanna di quest’ultima ex art 2043 c.c. e art 2087 c.c. RAGIONE_SOCIALE
Del pari infondata, poi, è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società poiché il , nonché l’appellante, ha azione diretta verso l’assicuratore in considerazione della disciplina del contratto per conto di chi spetta.
Nel merito l’appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: ‘1) Errata qualificazione giuridica della domanda; 2) Nullità della sentenza ex art. 161, 1° co, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. -Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall’attore – errore di fatto – vizio di motivazione’.
Quanto al primo motivo, con il quale specificamente l’appellante assume che il Tribunale avrebbe operato una ‘1) errata qualificazione giuridica della domanda ‘ Rileva la Corte che la doglianza non coglie nel segno.
In realtà, dall’analisi dell’atto di citazione di primo grado, si evince chiaramente che, tra le molteplici domande proposte dall’attore, vi era anche la richiamata domanda di accertamento della responsabilità, ex art. 2043 e 2087 c.c., dell’allora società sportiva di appartenenza dell’appellante, la In particolare, nell’atto di citazione, al numero 33), pag. 13, l’attore affermava: ‘Che, per le considerazioni su esposte, non solo le condizioni della polizza de quo non sono opponibili ad , ma è possibile configurare una responsabilità contrattuale della stessa società sportiva per la quale questi ha prestato la propria attività, (già , la quale non ha mai provveduto…a predisporre le opportune cautele al fine di evitare, per quanto possibile, l’accadimento di eventi dannosi e lesivi dell’integrità fisica
dell’atleta’ . Ciò posto, risulta chiara la formulazione, da parte dell’allora attore, della domanda di accertamento della responsabilità in capo alla per aver causato l’evento dannoso in termini di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale (cfr.: Atto di citazione e più specificamente dal motivo numero 6), pag. 18, in cui l’attore così chiedeva provvedere: ‘In via gradata, accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 2043 e 2087 c.c., della (oggi nella causazione dell’evento per cui è causa, per la violazione dell’obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva’ ).
Domanda alla quale il Tribunale ha dato compiuta risposta con una motivazione che questa Corte condivide e conferma.
Il motivo di appello, di cui alla lettera f) dell’atto di appello, fondato sull’accertamento della responsabilità della per omessa tutela degli atleti è da rigettarsi.
Come affermato dal giudice di prime cure, l’attività sportiva si caratterizza per la natura intrinsecamente pericolosa per cui gli attori del gioco sono tenuti ad accettare l’alea della stessa. Dato il principio del rischio consentito, l’atleta, prendendo parte alle attività sportive, intrinsecamente accetta la possibilità che potrebbe essere coinvolto in un evento dannoso. Dunque, l’adita Corte fa proprie le argomentazioni del giudice di primo grado: ‘ Con questo principio sono stati esonerati dal risarcimento danni, comportamenti che secondo le regole ordinarie sarebbero considerati illeciti (ad esempio il contatto fisico violento) ma che nello svolgimento di un’attività sportiva sono considerate invece leciti.
In sostanza, quando derivino lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da diverso partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco; con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo
di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002). Orbene, nel caso in esame è pacifica la circostanza che l’infortunio del quale era rimasto vittima l’attore si era verificato nel corso dell’incontro calcistico perché, nel corso di una normale azione di gioco, il in seguito ad un contrasto di gioco, con un avversario, questi finiva con il peso del corpo sulla gamba destra dell’attore, provocandogli l’infortunio. Per cui l’atto lesivo, se da un lato non si rivelava affatto come dolosamente compiuto dall’altro calciatore allo scopo di pregiudicare , pur avendo integrato la trasgressione delle regole del gioco del calcio, appariva essere chiaramente collegato al normale svolgimento della partita in corso. Laddove, è fatto notorio che contatti, contrasti o sgambetti – anche involontari – tra giocatori rientrano nella normale fisiologia di una competizione calcistica. Nella vicenda in esame, dunque, sulla base dei documenti prodotti, risulta senza dubbio che l’infortunio in questione avvenne durante un’ ipotesi normale di svolgimento di quel tipo di sport (partita di calcio) e per caso fortuito, senza l’intento di ledere l’integrità fisica dell’avversario, del tutto prescindendo dal comportamento colposo dell’altro calciatore, pertanto non può considerarsi un illecito, perché appunto rientrante nei rischi che il calciatore assume consapevolmente durante una partita di calcio. ‘ Ciò posto, non è imputabile alcuna responsabilità alla la quale ha adottato un comportamento rispondente ai principi di diligenza richiesti dalla legge.
Con il secondo motivo l’appellante assume: ‘la nullità della sentenza ex art. 161, 1° co, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. -Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall’attore – errore di fatto – vizio di motivazione’ e chiede
l’accertamento della nullità delle condizioni apposte al contratto di assicurazioni per conto di terzi, di cui è beneficiario, per violazione del D.M. 3/11/2010.
L’assunto è infondato.
Il contratto di assicurazione stipulato da contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non è affetto da un vizio di nullità per violazione del D.M. 3/11/2010. La difesa del è impernita sull’assunto che tale contratto sia stato formulato in violazione del suddetto D.M. ed in particolare dell’art. 11, co. secondo, il quale stabilisce che:’ I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l’indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite. ‘ All’art. 56 della Polizza stipulata, è previsto che: ‘ Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui l’invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia .’ Dunque, le parti contraenti hanno concordato che nel caso di invalidità permanente inferiore al 5%, l’assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. Invece, nell’ipotesi di invalidità permanente superiore al 5%, è riconosciuto all’assicurato un indennizzo pari alla misura eccedente tale percentuale. Quindi ad esempio, in cado di invalidità permanente del 10% l’assicurato si vedrà attribuito un diritto all’indennizzo pari al 5%. Nell’ipotesi, diversa, di invalidità permanente superiore al 25% della totale, l’indennizzo è liquidito senza la deduzione della franchigia. Comparando la disciplina prevista dal D.M. con il contenuto della polizza stipulata, la Corte non rileva alcuna violazione. Al contrario, si osserva come il trattamento previsto dalla polizza sia più favorevole rispetto a quello prospettato dal co. secondo, dell’art. 11 del D.M. 3/11/2010. Ciò, in quanto l’art. 11, co. secondo, prevede la facoltà, e non l’obbligo, per i soggetti obbligati di prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente del 10%, lasciando così non
indennizzata l’eventuale invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale. Mentre la polizza stipulata prevede una franchigia per l’invalidità permanente in misura pari al 5%, lasciando non indennizzata una invalidità permanente pari a tale percentuale. Ciò che in concreto hanno scelto di fare le parti contraenti, è di riconoscere il diritto alla franchigia ad una percentuale di invalidità inferiore a quella legale e quindi di innalzare la soglia di tutela del terzo assicurato. Infatti, per effetto di tale clausola, la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5% viene regolarmente indennizzata. L’appellante, dunque, è incorso in un errore interpretativo. Pertanto, non sussistendo una violazione dell’art. 11 del D.M. 3/11/2010, il contratto di assicurazione oggetto d’esame è valido ed efficace.
Tanto, anche in considerazione dell’infondatezza dell’eccezione d’inefficacia del contratto di assicurazione per conto di terzi per mancato adempimento degli obblighi di informazione. Il , al momento della richiesta di tesseramento con la LND il 26/10/2012, ha implicitamente espresso la volontà di beneficiare degli effetti del suddetto contratto di assicurazione che la inoltre, ha provveduto a pubblicare come Comunicato Ufficiale sul sito internet istituzionale (cfr. Comunicato Ufficiale n. 7, stagione sportiva 2012-2013, allegato al fascicolo di I° grado), nonché sul sito www.Ind.it.
Rendendo, così, conoscibile il contenuto del contratto stipulato a favore di tutti gli atleti tesserati. Ciò, in quanto l’atto di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito istituzionale da parte della equivale ad una forma di pubblicità notizia, visto il gran numero di soggetti tesserati nei cui confronti la stessa ha stipulato tale polizza. Pertanto, non potrebbe essere prevista un’altra e diversa forma di pubblicità, gravando così sul terzo l’onere di informarsi circa il contenuto della polizza. Da ciò, discende che il comportamento della non è censurabile sotto i profili della collaborazione reciproca, né della buona fede e correttezza, in quanto ha correttamente adempiuto all’obbligo di informazione. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alle domande di condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute in favore dell’appellante.
Tale deduzione di parte appellante muovendo dal duplice e alternativo presupposto dell’accertamento dell’inefficacia del contratto di assicurazione o dell’accertamento della nullità delle condizioni di polizza per violazione del D.M. 3/11/2010, per quanto fin qui affermato, viene assorbita.
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di condanna della al pagamento, in favore dell’appellante di quanto effettivamente dovuto, in virtù delle condizioni di polizza.
Sulla base delle clausole della polizza assicurativa stipulata, correttamente la
addiviene alla cifra di € 11.977,25. In particolare, facendo applicazione degli artt. 40,42,43,44 e 46 della suddetta polizza, nonché dell’art. 32 il quale afferma che:’ L’assicurazione si intende prestata, per ogni singolo assicurato, per le seguenti somme: 4. Lesioni come da tabella allegato A): €80.000;5. Rimborso spese di cura ospedaliere €7.000,00; 7. Spese di cura pre-posst intervento chirurgico €2.000,00;8. Rimborso spese specialistiche €750,00; 9. Indennità giornaliera in caso di ricovero €100,0011. Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato €300,00.’ Inoltre, l’art. 40 sul rimborso spese di cura ospedaliere, all’ultimo comma afferma che: ‘ I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di €200,00 per sinistro, in caso di Day Hospital tele minimo è elevato ad €250,00.’ L’art. 42 sulle spese di cura pre-post intervento chirurgico afferma all’ultimo comma: ‘ Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €100,00 per sinistro. ‘ L’art. 43 sul rimborso prestazioni specialistiche, all’ultimo comma afferma che la compagnia assicuratrice rimborsa all’assicurato le prestazioni specialistiche: ‘ Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già contemplate in polizza.’ L’art. 44 sull’indennità giornaliera in caso di ricovero, all’ultimo comma afferma che: ‘ La presente garanzia non è cumulabile con il rimborso spese da ricovero.’ L’art. 46
sull’indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato, all’ultimo comma afferma che: ‘ La presente indennità non è operante a favore della CTG B) di persone assicurate: partecipanti all’attività ricreativa ed amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di tornei con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una stagione sportiva).’
Dunque, la ha quantificato l’indennizzo tramite un calcolo di cui dà conto nei sui scritti difensivi: ‘ B) il limite di risarcibilità di cui al massimale di polizza entro cui opera la garanzia, con l’applicazione dello scoperto contrattuale e l’applicazione della franchigia che restano a carico della società assicurata; In particolare si evidenzia che: a) l’indennità da ricovero non è cumulabile con il rimborso delle spese di cura ospedaliere; b) le spese di ricovero sono soggette a franchigia del 20% con un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 8.500,00; c) le spese pre/post intervento sono soggette a franchigia di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 con un sottolimite di € 600,00 per i trattamenti fisioterapici ed € 300,00 per le visite mediche; d) le prestazioni specialistiche sono soggette a franchigia di € 75,00; e) le spese per fisioterapia e visite sostenute oltre i 90 giorni antecedenti/successivi l’intervento non sono rimborsabili; f) le spese per il rilascio della cartella clinica non sono rimborsabili; g) le spese per abbonamenti/ingressi in palestra/piscina non sono rimborsabili; h) le spese per noleggio apparecchi fisioterapici non sono rimborsabili; i) le spese per relazione medico legale non sono rimborsabili. Orbene la lesione riportata dal prevede i seguenti indennizzi: lesione lca = € 952,00; lesione menisco = € 340,00; frattura tibia estremità superiore € 680,00, che si ribadisce già sono stati offerti all’attore unitamente a voci di spese indennizzabili a termini di polizza ma non accettati. Nella fattispecie la franchigia applicabile è quella del 5% come previsto dall’art. 56 della Convenzione il quale stabilisce che ‘non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore
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a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente’. ‘ Data la congruità del calcolo eseguito dalla la somma effettivamente dovuta al è di € 11.977,25, pertanto il motivo di appello è rigettato.
Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna della al pagamento della somma di € 11.977,25.
Il motivo è inammissibile.
Il nell’atto di citazione di primo grado non ha mai proposto tale domanda, con la conseguenza che tale motivo di appello rappresenta una domanda nuova che, in base al disposto di cui all’art 345, co. 1, c.p.c., è inammissibile in grado di appello.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va rigettato e per l’effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell’appellante secondo la regola sancita dall’art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore della
(P.IVA: ) e della (P.IVA: ). A norma dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.01.2013), essendo stato l’appello respinto, l’appellante ha l’obbligo di versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1 bis di detto articolo. P. P.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da contro avverso la sentenza, così provvede:
Dichiara la contumacia delle appellate e ;
2) Rigetta l’appello;
3) Condanna , (C.F.: ), al pagamento in favore della (P.IVA: ), e della C.F. P.
(P.IVA: ), delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%; P.
Dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, con l’obbligo per l’appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1 bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Dr.ssa NOME COGNOME