Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2107/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore MINISTERO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE TORINO n. 11143/2022 depositata il 02/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino tunisino è stato soccorso a bordo di un natante insieme ad NOME connazionali; nella stessa data era stato redatto il foglio notizie. Trasferito presso l’hotspot, era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento presso il Centro per i rimpatri. Il Questore di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace del capoluogo piemontese, il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022.
Avverso il provvedimenti di convalida è stato proposti ricorso per cassazione basato su due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE dell’interno non ha rassegnato difese Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il giudizio, con ordinanza del 19 ottobre 2023 è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione di ricorsi relativi a questione analoga da trattarsi alla pubblica udienza del 14 novembre 2023.
È stata quindi nuovamente fissata l’adunanza camerale del 14 febbraio 2024.
RITENUTO CHE
1. -Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 4 e art. 10 ter e art. 8 dir. 2013/32/UE; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso.
Col secondo mezzo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 4 e art. 10 ter e art. 8 dir. 2013/32/UE, nonché dell’art. 4, Protocollo 4, della CEDU: si invoca il divieto di espulsioni collettive e si di duole della natura seriale del decreto di respingimento. Si deduce che il provvedimento di respingimento di cui era destinatario il ricorrente esigeva un esame ragionevole e oggettivo della situazione individuale dell’istante e dei ventuno connazionali sbarcati il medesimo giorno, profilandosi, NOMEmenti, la fattispecie dell’espulsione collettiva di cui al cit. art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso.
La motivazione resa dal giudice di pace nel provvedimento impugnato è stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida proposte dal ricorrente, in particolare non dà conto se è stato assolto il dovere di informativa previsto dall’art. 10 ter del T.U.I, il quale così dispone ‘ Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto -legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di
ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito ‘.
3. -L’art. 10 ter citato deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric .n. 21329/18, NOME e NOME contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 NOME c. Italia, 23 febbraio 2012), nel senso che ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da NOME atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore
culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass n. 32070 del 20/11/2023, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 14 novembre 2023).
4. -Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento e – di conseguenza -del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida. E’ infatti principio consolidato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017).
Peraltro, questa Corte ha già rimarcato (Cass. 504/2023) che in tema di trattenimento la necessaria accuratezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti. fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte giust., grande sezione, cause C -704/20 e C -39/21)
Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P .R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.