Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1422/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e QUESTORE RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di TORINO
– intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino in R.G. n. 11139/2022 depositato il 2/9/2022;
a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 2181/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e QUESTORE RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di TORINO
– intimati – avverso il provvedimento del Tribunale di Torino in R.G. n. 16228/2022 depositato il 13/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME , sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal AVV_NOTAIO di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino.
Il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 1422/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura.
Gli intimati AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘Interno e AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Torino non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
NOME COGNOME presentava domanda di protezione internazionale in data 10 settembre 2022, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il AVV_NOTAIO di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 13 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
NOME COGNOME ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 2181/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘Interno e AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Torino non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Questa Corte, con ordinanza n. 30671/2023, ha disposto la riunione dei ricorsi, in ragione del rapporto di pregiudizialità fra loro esistente, rinviando poi a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione che sarebbe stata assunta in pubblica udienza sulle questioni implicate dal primo motivo di ricorso.
Considerato che:
Il primo motivo del ricorso n. 1422/2023, sotto la rubrica ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale ‘, assume che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che la mancata manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere asilo al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco avesse sanato l’omessa informativa in materia di protezione internazionale, quando invece tale informazione costituiva un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta RAGIONE_SOCIALEe informazioni dallo straniero e un onere imprescindibile ai fini di garantire la regolarità RAGIONE_SOCIALEa procedura e l’effettività dei suoi diritti.
Il motivo è fondato.
7 .1 L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che ‘ qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo ‘.
L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
Cass. 10743/2017) a
seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi ritenere
le autorità
competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘
informazioni sulla
; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 NOME ed altri c. Italia, § 204). Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte del migrante, RAGIONE_SOCIALEa volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo
In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra indicato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘asilo, giacché il citato art. 10 -ter , comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi
sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).
Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può, difatti, mai giustificare la reticenza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 -ter , comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta RAGIONE_SOCIALEo straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un diritto di as ilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).
7.3 Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove fosse stata manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento.
Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’), involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).
L’ordinanza di convalida del giudice di pace, pertanto, risulta viziata a causa RAGIONE_SOCIALE‘errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo RAGIONE_SOCIALEa richiamata disciplina circa
l’informativa sulla procedura RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto -in maniera errata, come detto -la questione sollevata dalla difesa del trattenuto.
Infatti, poiché l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest’ultimo sarebbe illegittimo ove fosse disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d’informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (cfr. Cass. 5926/2015, in motivazione).
8. Il primo motivo di ricorso avverso il primo provvedimento di convalida dev’essere, dunque, accolto.
Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10ter , d. lgs. 286/98 8 direttiva 2013/32/UE e 4, protocollo 4, alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, perché il giudice di merito ha erroneamente escluso la natura seriale del respingimento adottato nei confronti del COGNOME insieme agli altri ventuno connazionali con lui sbarcati), su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato con il ricorso rubricato al n. 1422 /2023, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento previsto dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998.
9. Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015. Infatti, il venir meno di una RAGIONE_SOCIALEe condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che
Peraltro, il trattenimento di cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento: la misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe adottata allorché un tale decreto sia da considerare nullo. È evidente, quindi, che in difetto di convalida (a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato. 10. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 6, comma 5, d. lgs. 142/2015) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115/2002 , ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, invero, riferirsi
all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Torino del 2 settembre 2022 e il decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino in data 13 settembre 2022.
Così deciso in Roma in data 14 febbraio 2024.