Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
sul ricorso 2956/2023 proposto da:
NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. , elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
-resistente-
PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del Prefetto p.t.;
-intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Agrigento, n. 1639/22, emesso il 21.12.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 21.12.22, il Giudice di pace di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino bengalese, avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore della provincia di Agrigento il 28.10.22, osservando che: l’atto impugnato non era stato emesso in violazione dell’art. 13, c.7, TU (secondo il cui disposto, il decreto d’espulsione, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità d’impugnazioni e a d una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola), essendo stato emesso in una lingua a lui conosciuta; lo straniero era entrato illegalmente in Italia, attraverso la frontiera di Lampedusa il 28.10.22 e gli era stato notificato l’atto impugnato; da quest’ultimo emergeva che esso era stato comunicato all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità d’impugnazione in lingua araba dallo stesso conosciuta; lo straniero era stato informato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, della quale non si era avvalso ; lo straniero aveva dunque compreso il significato dell’atto che gli veniva notificato, sottoscrivendolo; il respingimento era stato decretato perché lo straniero era entrato nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera, ed era illegalmente presente sul territorio nazionale, non ricorrendo le condizioni e i presupposti di cui all’art. 19 TU.
NOME COGNOME ricorre in cassazione, avverso il provvedimento del Giudice di pace, con due motivi. Il Ministero ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Non svolge difese la Prefettura di Agrigento.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 6, c.3, lett. A), CEDU, 14, c.3, lett. A) del patto internazionale dei diritti civili e politici, per aver il Giudice di pace ritenuto il decreto impugnato adeguatamente tradotto e che il ricorrente abbia compreso il significato dell’atto notificatogli, sul presupposto che tale decreto sia stato tradotto in lingua araba.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che: la Questura aveva notificato il decreto in lingua italiana e tradotto solo in inglese, violando la norma indicata che impone la traduzione nella lingua del paese di provenienza (e solo in subordine, in una delle tre lingue veicolari); il medesimo non aveva, pertanto, compreso né la lingua italiana, né le lingue veicolari. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 32, c.2, n.4, c .p.c., per avere il Giudice di pace omesso di motivare sul fatto che il ricorrente era stato informato sul diritto di proporre la domanda di protezione internazionale, avendo egli evidenziato, nel ricorso d’opposizione al provvedimento di respingimento che, al momento della preidentificazione, mancava l’informativa sulla possibilità di presentare la suddetta domanda.
Il secondo motivo di ricorso va esaminato preliminarmente, per la sua priorità logica, perché investe anche il problema della lingua, nella quale è stato comunicato il decreto di espulsione, oltre alle informazioni sulla protezione internazionale, la cui mancanza comporta, ex se, la illegittimità del provvedimento espulsivo.
Al riguardo, questa Corte ha, di recente affermato che «a i sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla
procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata». «Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite» (Cass., n. 32070/2023).
Nella specie, dal provvedimento del Giudice di pace si desume una generica affermazione che dal foglionotizie – non riprodotto risulterebbero le informazioni in questione, peraltro fornite in lingua araba, non conosciuta da ricorrente, trattandosi di bengalese, e che lo straniero non avrebbe voluto chiedere la protezione. Il tutto con motivazione apodittica, e ristretta in pochissime righe.
Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo- assorbito il primo- il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo- assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Agrigento in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del grado di legittimità,
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.